Art. 4. Requisiti delle imprese per accedere ai finanziamenti 1. L'accesso dei datori di lavoro, imprenditori e non, ai finanziamenti riguardanti risorse comunitarie, statali o regionali concessi o erogati dalla Regione, anche in attuazione di quanto disposto dall'art. 57 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria per l'esercizio 2007), e' subordinato al possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a) rispetto e integrale applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; b) rispetto e applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative; c) possesso del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007); d) rispetto degli indici di congruita' di cui all'art. 1, commi 1173 e 1174, della legge n. 296/2006, ove individuati dallo Stato; e) rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente; f) assenza, nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento, di condanne o di altri provvedimenti amministrativi relativi a gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di rapporti di lavoro. 2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti per tutto il periodo in cui il datore di lavoro, imprenditore e non, beneficia dei finanziamenti concessi o erogati e fino ai tre anni successivi all'approvazione della rendicontazione prevista dalla normativa vigente in materia.