Art. 4.
        Requisiti delle imprese per accedere ai finanziamenti

   1.  L'accesso  dei  datori  di  lavoro,  imprenditori  e  non,  ai
finanziamenti  riguardanti  risorse  comunitarie, statali o regionali
concessi  o  erogati  dalla  Regione,  anche  in attuazione di quanto
disposto  dall'art.  57 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27
(Legge finanziaria per l'esercizio 2007), e' subordinato al possesso,
alla  data  di  presentazione  della domanda, dei seguenti requisiti:
 a) rispetto  e  integrale applicazione della normativa in materia di
sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
    b) rispetto  e  applicazione dei contratti collettivi nazionali e
territoriali     sottoscritti    dalle    organizzazioni    sindacali
comparativamente piu' rappresentative;
    c) possesso  del  documento  unico  di  regolarita'  contributiva
(DURC)  di  cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007);
    d) rispetto  degli  indici di congruita' di cui all'art. 1, commi
1173 e 1174, della legge n. 296/2006, ove individuati dallo Stato;
    e) rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente;
    f) assenza,  nei  tre anni antecedenti alla data di presentazione
della  domanda di finanziamento, di condanne o di altri provvedimenti
amministrativi   relativi   a  gravi  o  reiterate  violazioni  della
normativa in materia di rapporti di lavoro.
   2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti per tutto
il  periodo in cui il datore di lavoro, imprenditore e non, beneficia
dei  finanziamenti  concessi  o erogati e fino ai tre anni successivi
all'approvazione   della  rendicontazione  prevista  dalla  normativa
vigente in materia.