Art. 5.
               Revoca dei finanziamenti ed esclusione

   1. La grave o reiterata inosservanza dei requisiti di cui all'art.
4,   previo  accertamento  da  parte  degli  organi  competenti  come
individuati  dal  regolamento  di attuazione ed integrazione previsto
dall'art.  18,  comporta  la  revoca del finanziamento e l'obbligo di
restituzione  delle  somme  ricevute  a  tale  titolo. 2. La recidiva
nell'inosservanza grave dei requisiti comporta, inoltre, l'esclusione
del  datore  di lavoro, imprenditore e non, per un periodo fino a tre
anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti o da altro beneficio,
nonche'  dalla  partecipazione  ad  ogni gara d'appalto indetta dalla
Regione o da altri enti indicati all'art. 7, comma 1.
   3.  Il  datore  di  lavoro,  imprenditore  e  non, che fruisca dei
finanziamenti   e   che   non  ottemperi  all'obbligo  di  comunicare
l'assunzione  dei  lavoratori  a norma dell'art. 1, comma 1180, della
legge  n.  296/2006,  e'  soggetto  alla  revoca  del  finanziamento,
all'obbligo  di  restituzione  delle  somme  ricevute a tale titolo e
all'esclusione,  per  un  periodo  fino  a  tre  anni,  da  qualsiasi
concessione di finanziamenti o da altro beneficio.