Art. 5. Revoca dei finanziamenti ed esclusione 1. La grave o reiterata inosservanza dei requisiti di cui all'art. 4, previo accertamento da parte degli organi competenti come individuati dal regolamento di attuazione ed integrazione previsto dall'art. 18, comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a tale titolo. 2. La recidiva nell'inosservanza grave dei requisiti comporta, inoltre, l'esclusione del datore di lavoro, imprenditore e non, per un periodo fino a tre anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti o da altro beneficio, nonche' dalla partecipazione ad ogni gara d'appalto indetta dalla Regione o da altri enti indicati all'art. 7, comma 1. 3. Il datore di lavoro, imprenditore e non, che fruisca dei finanziamenti e che non ottemperi all'obbligo di comunicare l'assunzione dei lavoratori a norma dell'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, e' soggetto alla revoca del finanziamento, all'obbligo di restituzione delle somme ricevute a tale titolo e all'esclusione, per un periodo fino a tre anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti o da altro beneficio.