Art. 6.
                Responsabilita' sociale delle imprese

   1. La Regione, allo scopo di promuovere la responsabilita' sociale
delle  imprese quale strumento per migliorare la qualita' del lavoro,
sentita  la  commissione  regionale  per  l'emersione  del lavoro non
regolare,  definisce, con apposita deliberazione di Giunta regionale,
da  adottare  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le commissioni consiliari competenti, i
criteri  per  la  valutazione  della  responsabilita'  sociale  delle
imprese  operanti  nel territorio regionale, previa consultazione con
le  associazioni  delle  imprese,  dei  lavoratori, dei consumatori e
degli  utenti dei servizi maggiormente rappresentative sul territorio
regionale,   previo  confronto  con  la  consulta  regionale  per  la
responsabilita'   sociale   delle   imprese  e  previo  parere  delle
commissioni  consiliari  competenti. 2. Nella definizione dei criteri
di  cui  al comma 1 si tiene conto, prioritariamente, del possesso da
parte  dell'impresa  dei  requisiti  di  cui  all'art. 4, nonche', in
particolare:
    a) dell'applicazione  delle  clausole previste dall'art. 7, comma
1, lettera e) e comma 4;
    b) della  realizzazione  di  progetti  di  flessibilita'  per  la
conciliazione  dei  tempi  di  vita e di lavoro, ai sensi dell'art. 9
della  legge  8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della
maternita'  e  della  paternita',  per  il  diritto  alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta) e successive
modifiche;
    c) del  rispetto  e dell'applicazione della normativa regionale e
delle  relative  misure  in  materia  di immigrazione ed integrazione
etnica;
    d) del  numero  di infortuni sul lavoro avvenuti in azienda negli
ultimi cinque anni;
    e) del  numero  dei  lavoratori a tempo indeterminato presenti in
azienda sul totale dei lavoratori occupati;
    f) del  numero  di  assunzioni  a  tempo indeterminato effettuate
negli   ultimi   cinque  anni,  comprese  le  assunzioni  riguardanti
lavoratori  gia'  presenti  in  azienda  con  tipologie  contrattuali
diverse dal rapporto di lavoro subordinato;
    g) del   numero  di  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
trasformati a tempo indeterminato negli ultimi cinque anni;
    h) del  numero  di contratti di apprendistato trasformati a tempo
indeterminato  negli  ultimi  cinque anni, con particolare riguardo a
quelli  stipulati  e trasformati ai sensi dell'art. 12 della legge 10
agosto   2006,   n.   9   (Disposizioni   in  materia  di  formazione
nell'apprendistato).