Art. 6. Responsabilita' sociale delle imprese 1. La Regione, allo scopo di promuovere la responsabilita' sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualita' del lavoro, sentita la commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, definisce, con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari competenti, i criteri per la valutazione della responsabilita' sociale delle imprese operanti nel territorio regionale, previa consultazione con le associazioni delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti dei servizi maggiormente rappresentative sul territorio regionale, previo confronto con la consulta regionale per la responsabilita' sociale delle imprese e previo parere delle commissioni consiliari competenti. 2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1 si tiene conto, prioritariamente, del possesso da parte dell'impresa dei requisiti di cui all'art. 4, nonche', in particolare: a) dell'applicazione delle clausole previste dall'art. 7, comma 1, lettera e) e comma 4; b) della realizzazione di progetti di flessibilita' per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta) e successive modifiche; c) del rispetto e dell'applicazione della normativa regionale e delle relative misure in materia di immigrazione ed integrazione etnica; d) del numero di infortuni sul lavoro avvenuti in azienda negli ultimi cinque anni; e) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda sul totale dei lavoratori occupati; f) del numero di assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli ultimi cinque anni, comprese le assunzioni riguardanti lavoratori gia' presenti in azienda con tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato; g) del numero di contratti di lavoro a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato negli ultimi cinque anni; h) del numero di contratti di apprendistato trasformati a tempo indeterminato negli ultimi cinque anni, con particolare riguardo a quelli stipulati e trasformati ai sensi dell'art. 12 della legge 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato).