Art. 7.
 Tutela dei lavoratori negli appalti di lavori, servizi e forniture

   1. Nell'ambito delle politiche di contrasto al lavoro non regolare
la  Regione,  gli  enti  pubblici dipendenti, le societa' e gli altri
enti  privati  a  totale partecipazione regionale, sono tenuti, nelle
gare  di  appalto  di  lavori, servizi e forniture da essi bandite, a
prevedere  nel  contratto, clausole che vincolano il datore di lavoro
ai  seguenti obblighi:  a) rispetto e applicazione della normativa in
materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
    b) rispetto  e  applicazione  dei  contratti collettivi nazionali
sottoscritti  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente piu'
rappresentative e di quelli di secondo livello;
    c) possesso del DURC;
    d) rispetto  degli  indici di congruita' di cui all'art. 1, commi
1173 e 1174, della legge n. 296/2006, ove individuati dallo Stato;
    e) previsione  e  rispetto  di clausole contrattuali dirette alla
salvaguardia  dei  livelli occupazionali e salariali, all'uniformita'
dei  trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai
lavoratori;
    f) la  risoluzione  espressa  del  contratto,  mediante  apposita
clausola,   tra   stazione  appaltante  ed  appaltatore  in  caso  di
inosservanza degli obblighi indicati dalle lettere da a) ad e);
    g) previsione di una clausola che, in caso di subappalto, obbliga
il  subappaltatore  al rispetto degli obblighi indicati dalle lettere
da a) ad e).
   2.  Le  disposizioni del presente articolo, in coerenza con quanto
disposto  dall'art.  1,  comma  911,  della  legge  n.  296/2006,  si
applicano  anche  in  caso  di  subappalto,  ivi compresa la clausola
risolutiva   espressa,   la   cui   mancata   osservanza   da   parte
dell'appaltatore  comporta  motivo  di  risoluzione del contratto tra
stazione appaltante e appaltatore medesimo.
   3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1 privilegiano, nelle gare di
appalto  da  essi  bandite,  il criterio della offerta economicamente
piu'   vantaggiosa,   tenendo   conto   prioritariamente,   ai   fini
dell'attribuzione del punteggio:
    a) del  rispetto  dei  criteri  di  responsabilita' sociale delle
imprese  di  cui  all'art.  6,  comma 1, nonche' dei requisiti di cui
all'art.  4,  espressamente  richiamati dal medesimo art. 6, comma 2,
ove   non   siano  gia'  previsti  quale  obbligo  contrattuale,  con
particolare   riferimento   al   rispetto  e  all'applicazione  della
normativa  in  materia  di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro ai
sensi  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione
delle   direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,  89/655/CEE,  89/656/CEE,
90/269/CEE,  90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE,  98/24/CE,  99/38/CE,  99/92/CE,  2001/45/CE,  2003/10/CE e
2003/18/CE  riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza  e della
salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive modifiche;
    b) dell'impiego,  nei  lavori,  nei  servizi  o  nelle  forniture
oggetto  di  appalto,  di durata prevista superiore ai sette mesi, di
lavoratori   con  contratto  a  tempo  indeterminato  in  misura  non
inferiore al 75 per cento dell'organico complessivamente utilizzato.
   4.  In  applicazione  di  quanto disposto dal comma 1, lettera e),
l'impresa che, sia in caso di subentro, che in caso di aggiudicazione
di  nuova  gara  sul  medesimo  appalto, acquisisca, a condizioni non
inferiori  a quelle preesistenti, un appalto commissionato da uno dei
soggetti  di cui al comma 1, e' tenuta ad assumere tutti i lavoratori
in esso impiegati che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianita',
garantendo  loro  trattamenti normativi e retributivi non inferiori a
quelli goduti presso l'impresa di provenienza.
   5.  Il pagamento dei corrispettivi, sia a titolo di acconto che di
saldo,  avviene,  sia  per  l'appaltatore  che per il subappaltatore,
previa  acquisizione da parte del committente, delle dichiarazioni di
regolarita'   contributiva,   relativamente  ai  lavoratori  occupati
nell'appalto.