Art. 7. Tutela dei lavoratori negli appalti di lavori, servizi e forniture 1. Nell'ambito delle politiche di contrasto al lavoro non regolare la Regione, gli enti pubblici dipendenti, le societa' e gli altri enti privati a totale partecipazione regionale, sono tenuti, nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture da essi bandite, a prevedere nel contratto, clausole che vincolano il datore di lavoro ai seguenti obblighi: a) rispetto e applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; b) rispetto e applicazione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e di quelli di secondo livello; c) possesso del DURC; d) rispetto degli indici di congruita' di cui all'art. 1, commi 1173 e 1174, della legge n. 296/2006, ove individuati dallo Stato; e) previsione e rispetto di clausole contrattuali dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, all'uniformita' dei trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori; f) la risoluzione espressa del contratto, mediante apposita clausola, tra stazione appaltante ed appaltatore in caso di inosservanza degli obblighi indicati dalle lettere da a) ad e); g) previsione di una clausola che, in caso di subappalto, obbliga il subappaltatore al rispetto degli obblighi indicati dalle lettere da a) ad e). 2. Le disposizioni del presente articolo, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1, comma 911, della legge n. 296/2006, si applicano anche in caso di subappalto, ivi compresa la clausola risolutiva espressa, la cui mancata osservanza da parte dell'appaltatore comporta motivo di risoluzione del contratto tra stazione appaltante e appaltatore medesimo. 3. I soggetti di cui al comma 1 privilegiano, nelle gare di appalto da essi bandite, il criterio della offerta economicamente piu' vantaggiosa, tenendo conto prioritariamente, ai fini dell'attribuzione del punteggio: a) del rispetto dei criteri di responsabilita' sociale delle imprese di cui all'art. 6, comma 1, nonche' dei requisiti di cui all'art. 4, espressamente richiamati dal medesimo art. 6, comma 2, ove non siano gia' previsti quale obbligo contrattuale, con particolare riferimento al rispetto e all'applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e successive modifiche; b) dell'impiego, nei lavori, nei servizi o nelle forniture oggetto di appalto, di durata prevista superiore ai sette mesi, di lavoratori con contratto a tempo indeterminato in misura non inferiore al 75 per cento dell'organico complessivamente utilizzato. 4. In applicazione di quanto disposto dal comma 1, lettera e), l'impresa che, sia in caso di subentro, che in caso di aggiudicazione di nuova gara sul medesimo appalto, acquisisca, a condizioni non inferiori a quelle preesistenti, un appalto commissionato da uno dei soggetti di cui al comma 1, e' tenuta ad assumere tutti i lavoratori in esso impiegati che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianita', garantendo loro trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli goduti presso l'impresa di provenienza. 5. Il pagamento dei corrispettivi, sia a titolo di acconto che di saldo, avviene, sia per l'appaltatore che per il subappaltatore, previa acquisizione da parte del committente, delle dichiarazioni di regolarita' contributiva, relativamente ai lavoratori occupati nell'appalto.