Art. 2. Obiettivi del programma straordinario 1. Il programma straordinario di cui alla presente legge persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: a) il disinquinamento delle acque superficiali e il riassetto idrogeologico delle zone a rischio sismico o di dissesto idrogeologico; b) la conservazione, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio ambientale, storico, artistico ed archeologico, anche mediante l'utilizzazione di moderne metodologie della ricerca scientifica; c) lo sviluppo di attivita' economiche, produttive ed artigianali, di interesse sovracomunale, nei settori agricolo, turistico-ricettivo e dei servizi, compatibili con le caratteristiche peculiari della Valle dell'Aniene.