Art. 2.
                Obiettivi del programma straordinario

  1.  Il programma straordinario di cui alla presente legge persegue,
in  particolare,  i  seguenti obiettivi:  a) il disinquinamento delle
acque  superficiali e il riassetto idrogeologico delle zone a rischio
sismico o di dissesto idrogeologico;
   b)   la  conservazione,  la  valorizzazione  ed  il  recupero  del
patrimonio  ambientale,  storico,  artistico  ed  archeologico, anche
mediante   l'utilizzazione   di  moderne  metodologie  della  ricerca
scientifica;
   c) lo sviluppo di attivita' economiche, produttive ed artigianali,
di interesse sovracomunale, nei settori agricolo, turistico-ricettivo
e  dei  servizi,  compatibili  con le caratteristiche peculiari della
Valle dell'Aniene.