Art. 3.
Piano  integrato  per  il  recupero  ambientale  e  per  il riassetto
                            idrogeologico

  1.  Per  l'attuazione  dell'obiettivo  di  cui all'art. 2, comma 1,
lettera  a),  la  Giunta  regionale,  espletate le procedure previste
all'art.  6, comma 1, approva, entro centottanta giorni dalla data di
entrata   in   vigore   della  presente  legge,  un  piano  integrato
pluriennale  di interventi nel quale:  a) sono individuati i soggetti
di  cui  all'art.  7,  comma  1 e le opere necessarie per il recupero
ambientale  di  aree  interessate da attivita' sismiche e da dissesto
idrogeologico  e  per  la  ricostruzione  di  ambienti  vegetazionali
ripariali o nei fronti collinari e montani;
   b)  sono indicati il procedimento per la realizzazione delle opere
e le relative fasi temporali;
   c) e' quantificato l'onere finanziario complessivo e sono indicati
i  tempi  per  la  realizzazione  delle  opere nonche' i soggetti che
concorrono al finanziamento delle spese;
   d) sono individuati i comuni interessati da ciascuna opera;
   e) sono indicate le modalita' di erogazione dei finanziamenti.