Art. 3. Piano integrato per il recupero ambientale e per il riassetto idrogeologico 1. Per l'attuazione dell'obiettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), la Giunta regionale, espletate le procedure previste all'art. 6, comma 1, approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano integrato pluriennale di interventi nel quale: a) sono individuati i soggetti di cui all'art. 7, comma 1 e le opere necessarie per il recupero ambientale di aree interessate da attivita' sismiche e da dissesto idrogeologico e per la ricostruzione di ambienti vegetazionali ripariali o nei fronti collinari e montani; b) sono indicati il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali; c) e' quantificato l'onere finanziario complessivo e sono indicati i tempi per la realizzazione delle opere nonche' i soggetti che concorrono al finanziamento delle spese; d) sono individuati i comuni interessati da ciascuna opera; e) sono indicate le modalita' di erogazione dei finanziamenti.