Art. 4.
Piani  settoriali  per  la  conservazione  e  la  valorizzazione  del
      patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale

  1.  Per  l'attuazione  dell'obiettivo  di  cui all'art. 2, comma 1,
lettera  b),  la  Giunta  regionale,  espletate le procedure previste
all'art.  6, comma 1, approva, entro centottanta giorni dalla data di
entrata  in vigore della presente legge, i seguenti piani settoriali:
 a)  il  piano  denominato  «Riscopriamo la Valle Santa e i monasteri
benedettini»,  per  la  realizzazione di itinerari escursionistici su
sentieri  di  origine  storica, da recuperare per rendere fruibili le
vestigia ed i siti abbandonati di epoca romana e medioevale;
   b)  il  piano  denominato «Riutilizziamo i centri storici», per la
valorizzazione   dei   centri   storici,   attraverso   l'offerta  di
attrezzature  turistiche,  ricettive e di servizi urbani, culturali e
ricreativi, privilegiando il riuso di strutture edilizie esistenti;
   c)  il  piano denominato «Tempo libero», per la valorizzazione dei
beni   ambientali,   attraverso   l'offerta  di  strutture  sportive,
culturali  e  ricreative  connesse  con  la  realizzazione  del Parco
regionale  dei  monti  Lucretili  e  dei  monti Simbruini e con l'uso
agricolo del territorio.
  2. Ciascun piano settoriale prevede:
   a)  l'individuazione  dei  soggetti  di  cui all'art. 7, comma 1 e
delle,  opere  necessarie  per  realizzare  gli obiettivi indicati al
comma 1, con il relativo importo;
   b)  il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative
fasi temporali;
   c)  l'onere  finanziario complessivo e l'indicazione dei tempi per
la  realizzazione del piano nonche' l'individuazione dei soggetti che
concorrono al finanziamento delle spese;
   d) l'individuazione dei comuni interessati da ciascuna opera;
   e) l'indicazione delle modalita' di erogazione dei finanziamenti.