Art. 4. Piani settoriali per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale 1. Per l'attuazione dell'obiettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), la Giunta regionale, espletate le procedure previste all'art. 6, comma 1, approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i seguenti piani settoriali: a) il piano denominato «Riscopriamo la Valle Santa e i monasteri benedettini», per la realizzazione di itinerari escursionistici su sentieri di origine storica, da recuperare per rendere fruibili le vestigia ed i siti abbandonati di epoca romana e medioevale; b) il piano denominato «Riutilizziamo i centri storici», per la valorizzazione dei centri storici, attraverso l'offerta di attrezzature turistiche, ricettive e di servizi urbani, culturali e ricreativi, privilegiando il riuso di strutture edilizie esistenti; c) il piano denominato «Tempo libero», per la valorizzazione dei beni ambientali, attraverso l'offerta di strutture sportive, culturali e ricreative connesse con la realizzazione del Parco regionale dei monti Lucretili e dei monti Simbruini e con l'uso agricolo del territorio. 2. Ciascun piano settoriale prevede: a) l'individuazione dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1 e delle, opere necessarie per realizzare gli obiettivi indicati al comma 1, con il relativo importo; b) il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali; c) l'onere finanziario complessivo e l'indicazione dei tempi per la realizzazione del piano nonche' l'individuazione dei soggetti che concorrono al finanziamento delle spese; d) l'individuazione dei comuni interessati da ciascuna opera; e) l'indicazione delle modalita' di erogazione dei finanziamenti.