Art. 5.
          Piani per lo sviluppo delle attivita' economiche

  1.  Per  l'attuazione  dell'obiettivo  di  cui all'art. 2, comma 1,
lettera  c),  la  Giunta  regionale,  espletate le procedure previste
all'art.  6, comma 1, approva, entro centottanta giorni dalla data di
entrata   in  vigore  della  presente  legge,  i  seguenti  piani  di
intervento:  a) il piano «Agricoltura e ambiente», per incentivare le
attivita'  di  ricerca,  sperimentazione  e  produzione, nel rispetto
della  qualita'  ambientale, delle aree agricole interne al perimetro
della  Riserva naturale Valle dell'Aniene, come previsto dai PTP n. 8
e n. 6.1./7.178.1;
   b)  i  piani  coordinati dello sviluppo delle attivita' economiche
intercomunali,   basati   sul   riordino   urbanistico,  il  recupero
ambientale,  la  dotazione  di  servizi  tecnologici alle imprese, di
opere  infrastrutturali  e  di  urbanizzazione  e  lo  sviluppo delle
strutture ricettive;
   c)  il  piano  per  le  piccole  e  medie  imprese, aventi sede ed
operanti  nell'ambito  territoriale  della  Comunita'  montana  e dei
Comuni  di Castel Madama, Ciciliano, Pisoniano e San Vito Romano, per
la  realizzazione  di  progetti  che perseguono le finalita' indicate
all'articolo 1.
  2. Sono finanziati prioritariamente i progetti che prevedono:
   a)  la reimmissione nel mondo del lavoro degli ex dipendenti della
cartiera di Subiaco e comunque l'utilizzazione di lavoratori iscritti
nelle  liste  di mobilita' o che sono collocati in cassa integrazione
guadagni;
   b)   l'innovazione   dell'impresa,  attraverso  l'acquisizione  di
impianti ed attrezzature tecnologicamente avanzati;
   c) l'impiego di nuove unita' lavorative;
   d) la realizzazione di servizi turistici, culturali e scolastici.
  3. Ciascun piano prevede:
   a)  l'individuazione  dei  soggetti  di  cui all'art. 7, comma 1 e
delle  opere  necessarie  per  la  sua realizzazione, con il relativo
importo;
   b)  il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative
fasi temporali;
   c)  l'onere  finanziario complessivo e l'indicazione dei tempi per
la  realizzazione del piano nonche' l'individuazione dei soggetti che
concorrono al finanziamento delle spese;
   d) l'individuazione dei comuni interessati da ciascuna opera;
   e) l'indicazione delle modalita' di erogazione dei finanziamenti.