Art. 5. Piani per lo sviluppo delle attivita' economiche 1. Per l'attuazione dell'obiettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), la Giunta regionale, espletate le procedure previste all'art. 6, comma 1, approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i seguenti piani di intervento: a) il piano «Agricoltura e ambiente», per incentivare le attivita' di ricerca, sperimentazione e produzione, nel rispetto della qualita' ambientale, delle aree agricole interne al perimetro della Riserva naturale Valle dell'Aniene, come previsto dai PTP n. 8 e n. 6.1./7.178.1; b) i piani coordinati dello sviluppo delle attivita' economiche intercomunali, basati sul riordino urbanistico, il recupero ambientale, la dotazione di servizi tecnologici alle imprese, di opere infrastrutturali e di urbanizzazione e lo sviluppo delle strutture ricettive; c) il piano per le piccole e medie imprese, aventi sede ed operanti nell'ambito territoriale della Comunita' montana e dei Comuni di Castel Madama, Ciciliano, Pisoniano e San Vito Romano, per la realizzazione di progetti che perseguono le finalita' indicate all'articolo 1. 2. Sono finanziati prioritariamente i progetti che prevedono: a) la reimmissione nel mondo del lavoro degli ex dipendenti della cartiera di Subiaco e comunque l'utilizzazione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' o che sono collocati in cassa integrazione guadagni; b) l'innovazione dell'impresa, attraverso l'acquisizione di impianti ed attrezzature tecnologicamente avanzati; c) l'impiego di nuove unita' lavorative; d) la realizzazione di servizi turistici, culturali e scolastici. 3. Ciascun piano prevede: a) l'individuazione dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1 e delle opere necessarie per la sua realizzazione, con il relativo importo; b) il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali; c) l'onere finanziario complessivo e l'indicazione dei tempi per la realizzazione del piano nonche' l'individuazione dei soggetti che concorrono al finanziamento delle spese; d) l'individuazione dei comuni interessati da ciascuna opera; e) l'indicazione delle modalita' di erogazione dei finanziamenti.