Art. 6.
               Predisposizione ed attuazione dei piani

  1.  Ciascun  piano  di cui alla presente legge e' predisposto dalla
comunita'    montana,   sentite   le   amministrazioni   interessate.
L'assessorato  regionale competente in materia di sviluppo economico,
d'intesa   con   gli   altri   assessorati  competenti,  verifica  la
conformita'  di  ciascun piano alle disposizioni della presente legge
ed  alla normativa vigente. 2. I piani sono redatti in conformita' ai
seguenti criteri:
   a)  priorita'  per  le  iniziative  che  prevedono il recupero del
patrimonio  edilizio  esistente,  sia  di  quello  ubicato nei centri
storici  sia  di  quello relativo ad insediamenti rurali di interesse
ambientale;
   b)  le  opere strutturali devono essere compatibili con l'esigenza
di salvaguardia dell'ambiente;
   c)  gli  eventuali  soggetti  privati  beneficiari  devono  essere
proprietari  dell'area o dell'immobile o gestori in via diretta delle
attivita' esercitate;
   d)  i contributi in conto capitale in favore di eventuali soggetti
privati  non  possono  superare  il  40  per  cento  del costo totale
dell'investimento  e  comunque  sono  concessi  nella  misura del «de
minimis» come stabilito dalla normativa comunitaria;
   e)  i  benefici previsti dalla presente legge sono compatibili con
quelli  analoghi  previsti dalla normativa vigente, purche' l'importo
complessivo del contributo non superi il 70 per cento della spesa.
  3. I piani di cui agli articoli 4 e 5 prevedono, in particolare:
   a) l'individuazione delle tipologie dei soggetti beneficiari degli
interventi e delle iniziative da ammettere a contributo e le relative
priorita',  nonche'  indicazioni  circa  il raccordo e la connessione
degli interventi;
   b)   l'indicazione   delle  procedure  per  la  realizzazione  dei
progetti,  le  modalita'  di presentazione delle domande da parte dei
soggetti  interessati  e  le  modalita'  per  la  relativa  attivita'
istruttoria, ai fini della concessione dei contributi;
  c)  le modalita' per la verifica dell'esecuzione delle iniziative e
per la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.