Art. 6. Predisposizione ed attuazione dei piani 1. Ciascun piano di cui alla presente legge e' predisposto dalla comunita' montana, sentite le amministrazioni interessate. L'assessorato regionale competente in materia di sviluppo economico, d'intesa con gli altri assessorati competenti, verifica la conformita' di ciascun piano alle disposizioni della presente legge ed alla normativa vigente. 2. I piani sono redatti in conformita' ai seguenti criteri: a) priorita' per le iniziative che prevedono il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia di quello ubicato nei centri storici sia di quello relativo ad insediamenti rurali di interesse ambientale; b) le opere strutturali devono essere compatibili con l'esigenza di salvaguardia dell'ambiente; c) gli eventuali soggetti privati beneficiari devono essere proprietari dell'area o dell'immobile o gestori in via diretta delle attivita' esercitate; d) i contributi in conto capitale in favore di eventuali soggetti privati non possono superare il 40 per cento del costo totale dell'investimento e comunque sono concessi nella misura del «de minimis» come stabilito dalla normativa comunitaria; e) i benefici previsti dalla presente legge sono compatibili con quelli analoghi previsti dalla normativa vigente, purche' l'importo complessivo del contributo non superi il 70 per cento della spesa. 3. I piani di cui agli articoli 4 e 5 prevedono, in particolare: a) l'individuazione delle tipologie dei soggetti beneficiari degli interventi e delle iniziative da ammettere a contributo e le relative priorita', nonche' indicazioni circa il raccordo e la connessione degli interventi; b) l'indicazione delle procedure per la realizzazione dei progetti, le modalita' di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati e le modalita' per la relativa attivita' istruttoria, ai fini della concessione dei contributi; c) le modalita' per la verifica dell'esecuzione delle iniziative e per la rilevazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.