Art. 7.
Modalita' di predisposizione, attuazione e finanziamento dei progetti

  1.  La  progettazione  e  la realizzazione delle opere comprese nei
singoli   piani   della  presente  legge  sono  curate  dai  soggetti
individuati  nei  piani  medesimi, in collaborazione con la struttura
regionale   competente   in  materia  di  sviluppo  economico  ed  in
conformita'  alle  disposizioni  dettate dalla presente legge e dalla
normativa  vigente.  2.  Le  spese  per la redazione dei progetti non
possono superare la misura dell'8 per cento dell'importo complessivo.
  3.  Nell'ambito  dello stanziamento complessivo annuale di bilancio
relativo  alla  presente  legge,  una  quota  pari al 60 per cento e'
riservata  agli enti pubblici e la restante, pari al 40 per cento, e'
riservata ai soggetti privati.