Art. 7. Modalita' di predisposizione, attuazione e finanziamento dei progetti 1. La progettazione e la realizzazione delle opere comprese nei singoli piani della presente legge sono curate dai soggetti individuati nei piani medesimi, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sviluppo economico ed in conformita' alle disposizioni dettate dalla presente legge e dalla normativa vigente. 2. Le spese per la redazione dei progetti non possono superare la misura dell'8 per cento dell'importo complessivo. 3. Nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale di bilancio relativo alla presente legge, una quota pari al 60 per cento e' riservata agli enti pubblici e la restante, pari al 40 per cento, e' riservata ai soggetti privati.