Art. 8.
                          Norme finanziarie

  1.  L'attuazione del programma straordinario di interventi previsto
dalla  presente  legge e' effettuata in base all'elenco n. 4 allegato
al  bilancio  di  previsione per l'esercizio finanziario 2007, per la
parte   relativa   agli  interventi  degli  enti  pubblici.  2.  Allo
stanziamento  dell'UPB  C22  si  provvede  in  termini  di competenza
mediante  riduzione di un milione di euro per l'esercizio finanziario
2007,  di un milione 500 mila euro per l'esercizio finanziario 2008 e
di  un  milione  500  mila  euro per l'esercizio finanziario 2009 del
capitolo  T28501,  lettera  c),  di  cui  all'elenco n. 4 allegato al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 ed in termini
di cassa mediante riduzione rispettivamente di un milione di euro per
l'esercizio  finanziario  2007,  di  un  milione  500  mila  euro per
l'esercizio  finanziario  2008  e  di  un  milione  500 mila euro per
l'esercizio finanziario 2009 dell'UPB T25.
  3.  Per l'attuazione della parte del programma straordinario di cui
alla  presente  legge  relativa  ai  soggetti  privati,  si  provvede
mediante finanziamento con legge di bilancio.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
  Roma, 7 novembre 2007
                              MARRAZZO