Art. 8. Norme finanziarie 1. L'attuazione del programma straordinario di interventi previsto dalla presente legge e' effettuata in base all'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, per la parte relativa agli interventi degli enti pubblici. 2. Allo stanziamento dell'UPB C22 si provvede in termini di competenza mediante riduzione di un milione di euro per l'esercizio finanziario 2007, di un milione 500 mila euro per l'esercizio finanziario 2008 e di un milione 500 mila euro per l'esercizio finanziario 2009 del capitolo T28501, lettera c), di cui all'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 ed in termini di cassa mediante riduzione rispettivamente di un milione di euro per l'esercizio finanziario 2007, di un milione 500 mila euro per l'esercizio finanziario 2008 e di un milione 500 mila euro per l'esercizio finanziario 2009 dell'UPB T25. 3. Per l'attuazione della parte del programma straordinario di cui alla presente legge relativa ai soggetti privati, si provvede mediante finanziamento con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 7 novembre 2007 MARRAZZO