(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20 novembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 48 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 «Disciplina relativa al settore del commercio» e successive modifiche 1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 25 maggio 2001, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «dal secondo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal secondo sabato del mese di luglio per il periodo estivo» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal primo sabato del mese di luglio per il periodo estivo»; b) le parole: «specificando la stessa nella comunicazione di cui al comma 3» sono soppresse. 2. Il comma 3 dell'art. 48 della legge regionale n. 33/1999 e' sostituito dal seguente: «3. Le espressioni «vendite di fine stagione» e «saldi» sono utilizzate con esclusivo riferimento alle merci dei settori dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria».