(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 20
                           novembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  all'art.  48 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33
«Disciplina relativa al settore del commercio» e successive modifiche

  1.  Al  comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 33/1999, come
modificato  dalla  legge  regionale  25  maggio  2001,  n.  12,  sono
apportate  le  seguenti modifiche:  a) le parole: «dal secondo sabato
del mese di gennaio per il periodo invernale e dal secondo sabato del
mese di luglio per il periodo estivo» sono sostituite dalle seguenti:
«dal  primo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal
primo sabato del mese di luglio per il periodo estivo»;
   b)  le  parole: «specificando la stessa nella comunicazione di cui
al comma 3» sono soppresse.
  2.  Il  comma  3  dell'art.  48 della legge regionale n. 33/1999 e'
sostituito dal seguente:
  «3.  Le  espressioni  «vendite  di  fine  stagione»  e «saldi» sono
utilizzate   con   esclusivo   riferimento  alle  merci  dei  settori
dell'abbigliamento,  delle calzature, del tessile, della pelletteria,
della pellicceria e della biancheria».