Art. 2.
Modifiche  all'art.  49 della legge regionale n. 33/1999 e successive
                              modifiche

  1.  Al  comma 2 dell'art. 49 della 1egge regionale n. 33/1999, come
modificato  dalla  legge  regionale n. 12/2001, le parole: «nelle sei
settimane  precedenti»  sono  sostituite  dalle seguenti: «nei trenta
giorni  precedenti».  2.  Al  comma  2-bis  dell'art.  49 della legge
regionale  n.  33/1999,  come  modificato  dalla  legge  regionale 17
febbraio  2005,  n.  9,  le  parole:  «Limitatamente agli esercizi di
vicinato» sono soppresse.
  3.  Dopo  il  comma  2-bis  dell'art.  49  della legge regionale n.
33/1999, come modificato dalla legge regionale 9/2005, e' aggiunto il
seguente:
  «2-ter.  E' fatto inoltre divieto, per i medesimi settori di cui al
comma 2, nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione,
di  effettuare  inviti  alla propria clientela o alla generalita' dei
consumatori,   per   proporre   condizioni  favorevoli  di  acquisto,
attraverso   l'utilizzo   di  qualsiasi  mezzo,  compresi  volantini,
messaggi   telefonici,   fax,  posta  elettronica,  lettere,  annunci
radiofonici o televisivi, manifesti, vetrofanie».