Art. 2. Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 33/1999 e successive modifiche 1. Al comma 2 dell'art. 49 della 1egge regionale n. 33/1999, come modificato dalla legge regionale n. 12/2001, le parole: «nelle sei settimane precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nei trenta giorni precedenti». 2. Al comma 2-bis dell'art. 49 della legge regionale n. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, le parole: «Limitatamente agli esercizi di vicinato» sono soppresse. 3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 49 della legge regionale n. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 9/2005, e' aggiunto il seguente: «2-ter. E' fatto inoltre divieto, per i medesimi settori di cui al comma 2, nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione, di effettuare inviti alla propria clientela o alla generalita' dei consumatori, per proporre condizioni favorevoli di acquisto, attraverso l'utilizzo di qualsiasi mezzo, compresi volantini, messaggi telefonici, fax, posta elettronica, lettere, annunci radiofonici o televisivi, manifesti, vetrofanie».