Art. 3.
Modifiche  all'art.  50 della legge regionale n. 33/1999 e successive
                              modifiche

  1.  Il  comma  2 dell'articolo 50 della legge regionale n. 33/1999,
come  modificato  dalla  legge  regionale  16  aprile  2002, n. 8, e'
sostituito  dal  seguente:  «2.  Chiunque  violi  le  disposizioni in
materia  di  vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
   a)  da  euro  1.500,00  a  euro  4.500,00  in  caso di esercizi di
vicinato;
   b) da euro 4.500,00 a euro 13.500,00 in caso di medie strutture di
vendita;
   c)  da euro 13.500,00 a euro 40.500,00 in caso di grandi strutture
di vendita».
  2.  Dopo  il  comma  2-bis  dell'art.  50  della legge regionale n.
33/1999, come modificato dalla legge regionale 12/2001, sono aggiunti
i seguenti:
  «2-ter.  In caso di recidiva, fatta eccezione per i casi di mancata
comunicazione  di cui all'art. 49, comma 1, il comune dispone inoltre
la sospensione dell'attivita' di vendita:
   a) fino a due giorni per gli esercizi di vicinato;
   b) fino a quattro giorni per le medie strutture di vendita;
   c) fino a sei giorni per le grandi strutture di vendita.
  2-quater.  La  recidiva  si  verifica qualora sia stata commessa la
stessa  violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto
al  pagamento  della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16
della  legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e
successive modifiche.
  2-quinquies.  Gli  organi  di controllo competenti, nel rilevare le
violazioni  alle norme in materia di vendite straordinarie, applicano
le  previste  sanzioni  in  maniera  proporzionale  alla gravita' del
fatto, valutata anche in base agli effetti derivanti dalla violazione
medesima».