Art. 3. Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 33/1999 e successive modifiche 1. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale n. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, e' sostituito dal seguente: «2. Chiunque violi le disposizioni in materia di vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 1.500,00 a euro 4.500,00 in caso di esercizi di vicinato; b) da euro 4.500,00 a euro 13.500,00 in caso di medie strutture di vendita; c) da euro 13.500,00 a euro 40.500,00 in caso di grandi strutture di vendita». 2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 50 della legge regionale n. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 12/2001, sono aggiunti i seguenti: «2-ter. In caso di recidiva, fatta eccezione per i casi di mancata comunicazione di cui all'art. 49, comma 1, il comune dispone inoltre la sospensione dell'attivita' di vendita: a) fino a due giorni per gli esercizi di vicinato; b) fino a quattro giorni per le medie strutture di vendita; c) fino a sei giorni per le grandi strutture di vendita. 2-quater. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche. 2-quinquies. Gli organi di controllo competenti, nel rilevare le violazioni alle norme in materia di vendite straordinarie, applicano le previste sanzioni in maniera proporzionale alla gravita' del fatto, valutata anche in base agli effetti derivanti dalla violazione medesima».