Art. 12. Revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione e' revocata in caso di: a) mancato avvio dell'attivita' cinematografica entro diciotto mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga fino a un massimo di ulteriori diciotto mesi per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato; b) sospensione dell'attivita' cinematografica per un periodo superiore a un anno; tale termine e' elevato ad anni due nel caso in cui la sospensione sia conseguenza di procedura di sfratto o scadenza del contratto di locazione.