Art. 12.
                     Revoca dell'autorizzazione

1.  L'autorizzazione  e'  revocata  in  caso  di:  a)  mancato  avvio
dell'attivita'  cinematografica  entro  diciotto  mesi  dal  rilascio
dell'autorizzazione,  salvo  proroga  fino  a un massimo di ulteriori
diciotto mesi per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato;
b)   sospensione   dell'attivita'   cinematografica  per  un  periodo
superiore  a un anno; tale termine e' elevato ad anni due nel caso in
cui la sospensione sia conseguenza di procedura di sfratto o scadenza
del contratto di locazione.