Art. 4. Tipologia degli interventi 1. Sono soggetti all'autorizzazione i seguenti interventi sugli immobili destinati o da destinare a cinema: a) realizzazione, intesa come costruzione di nuovi immobili da destinare a cinema, con conseguente zonizzazione planimetrica dell'area interessata, o come demolizione di immobile e conseguente ricostruzione; b) trasformazione, intesa come modifica strutturale di immobili o ambienti, al fine di renderli idonei per lo svolgimento di spettacoli cinematografici; c) adattamento, inteso come adeguamento funzionale di immobili o ambienti da adibire all'esercizio di attivita' cinematografica; d) ampliamento, inteso come aumento del numero di sale o di posti, anche attraverso l'aumento di superficie; e) frazionamento, inteso come adeguamento del cinema con l'aumento del numero di sale senza aumento della superficie.