Art. 4.
                     Tipologia degli interventi

1.  Sono  soggetti  all'autorizzazione  i  seguenti  interventi sugli
immobili  destinati o da destinare a cinema: a) realizzazione, intesa
come  costruzione  di  nuovi  immobili  da  destinare  a  cinema, con
conseguente  zonizzazione  planimetrica dell'area interessata, o come
demolizione di immobile e conseguente ricostruzione;
b)  trasformazione,  intesa  come  modifica strutturale di immobili o
ambienti, al fine di renderli idonei per lo svolgimento di spettacoli
cinematografici;
c)  adattamento,  inteso  come  adeguamento  funzionale di immobili o
ambienti da adibire all'esercizio di attivita' cinematografica;
d)  ampliamento,  inteso  come aumento del numero di sale o di posti,
anche attraverso l'aumento di superficie;
e)  frazionamento,  inteso  come adeguamento del cinema con l'aumento
del numero di sale senza aumento della superficie.