Art. 5. Tipologia dei cinema 1. Sono soggetti all'autorizzazione i seguenti cinema: a) cinema monosala, inteso come spazio al chiuso dotato di una sala; b) cinema multisala, inteso come insieme di due o piu' sale, fino ad un numero di dieci, con un numero complessivo di posti non superiore a milleottocento, adibite a programmazioni multiple, accorpate in uno stesso immobile e tra loro comunicanti; c) cinema multiplex, inteso come insieme di piu' sale, in numero superiore a dieci e con un numero di posti superiore a milleottocento; d) cinema arena, inteso come cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 agosto, allestito su un area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche.