Art. 5.
                        Tipologia dei cinema

1.  Sono  soggetti  all'autorizzazione  i  seguenti cinema: a) cinema
monosala, inteso come spazio al chiuso dotato di una sala;
b)  cinema multisala, inteso come insieme di due o piu' sale, fino ad
un  numero di dieci, con un numero complessivo di posti non superiore
a milleottocento, adibite a programmazioni multiple, accorpate in uno
stesso immobile e tra loro comunicanti;
c)  cinema  multiplex,  inteso  come  insieme di piu' sale, in numero
superiore   a   dieci   e   con   un  numero  di  posti  superiore  a
milleottocento;
d)   cinema   arena,   inteso  come  cinema  all'aperto,  funzionante
esclusivamente  nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 agosto,
allestito  su  un  area delimitata ed appositamente attrezzata per le
proiezioni cinematografiche.