Art. 7.
                     Caratteristiche e distanze

1.  L'autorizzazione e' rilasciata per i cinema di cui all'art. 5 che
presentino   le   seguenti   caratteristiche:  a)  da  seicentouno  a
milleottocento  posti  e  fino ad un numero di dieci sale, nei comuni
fino a centocinquantamila abitanti;
b)  da  milletrecentouno  a  milleottocento posti e fino ad un numero
dieci sale, nei comuni sopra centocinquantamila abitanti.
2.  I  cinema di cui al comma 1 devono essere ubicati ad una distanza
in linea d'aria:
a)  non  inferiore a 2 chilometri dal piu' vicino cinema fino a mille
posti e attivo almeno duecentosettanta giorni all'anno;
b)  non inferiore a 8 chilometri dal piu' vicino cinema attivo fino a
milleottocento posti e fino ad un numero di 10 sale;
c)  non  inferiore  a 12 chilometri dal piu' vicino cinema attivo con
oltre  milleottocento  posti ovvero con un numero di sale superiore a
dieci.
3. Le distanze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 divengono,
rispettivamente,  di  3 chilometri, 10 chilometri e 16 chilometri per
le  autorizzazioni  rilasciate  per  i  cinema con un numero di posti
superiore a milleottocento o con piu' di dieci sale.
4.  Per  il  calcolo  delle distanze di cui al comma 2 si tiene conto
delle  dichiarazioni  di  certificazione di cui all'art. 10, comma 2,
lettera d), rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre  2000,  n.  445  (Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa) e successive modifiche.