Art. 7. Caratteristiche e distanze 1. L'autorizzazione e' rilasciata per i cinema di cui all'art. 5 che presentino le seguenti caratteristiche: a) da seicentouno a milleottocento posti e fino ad un numero di dieci sale, nei comuni fino a centocinquantamila abitanti; b) da milletrecentouno a milleottocento posti e fino ad un numero dieci sale, nei comuni sopra centocinquantamila abitanti. 2. I cinema di cui al comma 1 devono essere ubicati ad una distanza in linea d'aria: a) non inferiore a 2 chilometri dal piu' vicino cinema fino a mille posti e attivo almeno duecentosettanta giorni all'anno; b) non inferiore a 8 chilometri dal piu' vicino cinema attivo fino a milleottocento posti e fino ad un numero di 10 sale; c) non inferiore a 12 chilometri dal piu' vicino cinema attivo con oltre milleottocento posti ovvero con un numero di sale superiore a dieci. 3. Le distanze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 divengono, rispettivamente, di 3 chilometri, 10 chilometri e 16 chilometri per le autorizzazioni rilasciate per i cinema con un numero di posti superiore a milleottocento o con piu' di dieci sale. 4. Per il calcolo delle distanze di cui al comma 2 si tiene conto delle dichiarazioni di certificazione di cui all'art. 10, comma 2, lettera d), rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche.