Art. 9. Procedimento di rilascio dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione e' rilasciata dalla direzione regionale competente in materia di cultura e spettacolo per i cinema di cui all'art. 5 che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 6 e 7. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione gli interessati presentano la domanda al SUAP istituito presso il comune territorialmente competente, il quale provvede all'espletamento della fase istruttoria, ivi compresa la richiesta di integrazione della documentazione e la verifica dell'autocertificazione previste dall'art. 10. 3. Il SUAP, definita l'istruttoria, trasmette gli esiti della stessa, unitamente alla documentazione, alla direzione regionale competente in materia di cultura e spettacolo, che provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione con provvedimento motivato.