Art. 9.
            Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1.   L'autorizzazione   e'   rilasciata   dalla  direzione  regionale
competente  in  materia  di  cultura e spettacolo per i cinema di cui
all'art.  5 che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 6
e  7.  2.  Ai  fini  del rilascio dell'autorizzazione gli interessati
presentano   la   domanda   al   SUAP   istituito  presso  il  comune
territorialmente competente, il quale provvede all'espletamento della
fase  istruttoria,  ivi  compresa  la richiesta di integrazione della
documentazione   e   la   verifica  dell'autocertificazione  previste
dall'art. 10.
3. Il SUAP, definita l'istruttoria, trasmette gli esiti della stessa,
unitamente  alla  documentazione, alla direzione regionale competente
in  materia  di  cultura  e spettacolo, che provvede al rilascio o al
diniego dell'autorizzazione con provvedimento motivato.