Art. 13. Pronunce sull'ammissibilita' dei referendum abrogativi 1. Sulle proposte di referendum abrogativo, presentate ai sensi dell'art. 61, comma 1 dello Statuto e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 78 (Disciplina del referendum abrogativo di leggi, provvedimenti amministrativi della Regione Lazio), l'Ufficio centrale regionale per il referendum costituito ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 78/1980 chiede al Comitato la verifica dell'ammissibilita' della proposta. La pronuncia deve essere richiesta a seguito dell'ordinanza definitiva dell'Ufficio centrale regionale per il referendum sulla regolarita' della richiesta e prima dell'indizione del referendum con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/1980. 2. Il Comitato si pronuncia sulla proposta entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. La deliberazione e' comunicata anche all'Ufficio centrale regionale per il referendum ed e' notificata ai soggetti promotori. 3. Sono fatte salve le attribuzioni dell'Ufficio centrale regionale per il referendum sul giudizio di regolarita' delle proposte referendarie.