Art. 13.
       Pronunce sull'ammissibilita' dei referendum abrogativi

1.  Sulle  proposte  di  referendum  abrogativo,  presentate ai sensi
dell'art. 61, comma 1 dello Statuto e della legge regionale 20 giugno
1980,   n.   78  (Disciplina  del  referendum  abrogativo  di  leggi,
provvedimenti amministrativi della Regione Lazio), l'Ufficio centrale
regionale  per  il  referendum costituito ai sensi dell'art. 12 della
legge   regionale   n.   78/1980   chiede  al  Comitato  la  verifica
dell'ammissibilita'   della   proposta.   La  pronuncia  deve  essere
richiesta  a  seguito dell'ordinanza definitiva dell'Ufficio centrale
regionale per il referendum sulla regolarita' della richiesta e prima
dell'indizione  del  referendum  con  decreto  del  Presidente  della
Regione,  ai  sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/1980. 2.
Il  Comitato  si  pronuncia  sulla  proposta entro venti giorni dalla
ricezione  della  richiesta.  La  deliberazione  e'  comunicata anche
all'Ufficio  centrale regionale per il referendum ed e' notificata ai
soggetti promotori.
3.  Sono  fatte salve le attribuzioni dell'Ufficio centrale regionale
per   il  referendum  sul  giudizio  di  regolarita'  delle  proposte
referendarie.