Art. 16. Pronunce di interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza 1. Le pronunce previste all'art. 11, comma 1, lettera d) sono formulate dal Comitato su richiesta: a) del Presidente della Regione; b) del Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta di un Presidente di commissione consiliare, previa deliberazione di questa; c) di un terzo dei componenti del Consiglio regionale; d) del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti dell'organo. 2. Le pronunce di cui al comma 1 possono essere richieste dal Presidente del Consiglio regionale anche a seguito di istanza in tal senso avanzata dagli organi previsti dal Titolo VIII dello Statuto relativamente ad eventuali conflitti di competenza nei quali siano coinvolti. 3. Il Comitato si pronuncia sulle richieste presentate ai sensi dei commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. 4. Le richieste di pronuncia sull'interpretazione dello Statuto devono essere motivate e corredate da eventuali osservazioni. 5. La richiesta di pronuncia in ordine a un conflitto di competenza tra organi regionali deve indicare la sua origine e, in particolare, l'atto dal quale esso deriva nonche' le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate. 6. Nel caso in cui il Comitato si pronunci su un conflitto di competenza tra gli organi della Regione, la struttura amministrativa di cui all'art. 10 provvede a comunicare agli organi interessati la data dell'adunanza almeno dieci giorni prima della stessa; i suddetti organi possono intervenire alla seduta e presentare proprie osservazioni o memorie scritte. 7. Il Comitato si esprime in ordine al conflitto di competenza individuando l'organo titolare della stessa. Ove sia stato adottato un atto viziato da incompetenza, il Comitato invita l'organo che lo ha adottato a ritirarlo entro dieci giorni dalla notifica della pronuncia. La struttura amministrativa di cui all'art. 10 notifica la pronuncia agli organi interessati entro quindici giorni dal suo deposito. 8. Qualora gli organi regionali interessati non ritengano di adeguarsi alla pronuncia del Comitato, sottopongono la questione alla valutazione del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla notifica.