Art. 16.
Pronunce  di  interpretazione  dello  Statuto  anche  in relazione ad
                  eventuali conflitti di competenza

1.  Le  pronunce  previste  all'art.  11,  comma  1,  lettera d) sono
formulate dal Comitato su richiesta: a) del Presidente della Regione;
b)  del  Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta di un
Presidente di commissione consiliare, previa deliberazione di questa;
c) di un terzo dei componenti del Consiglio regionale;
d)  del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, a seguito di
deliberazione assunta a maggioranza dei componenti dell'organo.
2.  Le  pronunce  di  cui  al  comma  1  possono essere richieste dal
Presidente  del Consiglio regionale anche a seguito di istanza in tal
senso  avanzata  dagli  organi previsti dal Titolo VIII dello Statuto
relativamente  ad  eventuali  conflitti di competenza nei quali siano
coinvolti.
3.  Il  Comitato si pronuncia sulle richieste presentate ai sensi dei
commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.
4.  Le  richieste  di  pronuncia  sull'interpretazione  dello Statuto
devono essere motivate e corredate da eventuali osservazioni.
5.  La  richiesta di pronuncia in ordine a un conflitto di competenza
tra  organi regionali deve indicare la sua origine e, in particolare,
l'atto  dal  quale  esso deriva nonche' le disposizioni dello Statuto
che si ritengono violate.
6.  Nel  caso  in  cui  il  Comitato  si  pronunci su un conflitto di
competenza  tra gli organi della Regione, la struttura amministrativa
di  cui  all'art. 10 provvede a comunicare agli organi interessati la
data dell'adunanza almeno dieci giorni prima della stessa; i suddetti
organi   possono   intervenire   alla  seduta  e  presentare  proprie
osservazioni o memorie scritte.
7.  Il  Comitato  si  esprime  in  ordine  al conflitto di competenza
individuando  l'organo  titolare della stessa. Ove sia stato adottato
un  atto  viziato da incompetenza, il Comitato invita l'organo che lo
ha  adottato  a  ritirarlo  entro  dieci  giorni dalla notifica della
pronuncia. La struttura amministrativa di cui all'art. 10 notifica la
pronuncia  agli  organi  interessati  entro  quindici  giorni dal suo
deposito.
8.   Qualora  gli  organi  regionali  interessati  non  ritengano  di
adeguarsi alla pronuncia del Comitato, sottopongono la questione alla
valutazione   del  Consiglio  regionale  entro  trenta  giorni  dalla
notifica.