Art. 17. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Consiglio regionale procede alla elezione dei componenti del Comitato, secondo le modalita' previste all'art. 3. Entro i successivi trenta giorni, il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato. 2. Entro trenta giorni dall'insediamento del Comitato, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare in uso al Comitato i locali idonei e necessari all'espletamento delle funzioni e ad individuare il personale da assegnare alla struttura di cui all'art. 10.