Art. 17.
                      Disposizioni transitorie

1.  In  sede di prima applicazione della presente legge, entro trenta
giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Consiglio regionale
procede  alla  elezione  dei  componenti  del  Comitato,  secondo  le
modalita'  previste  all'art. 3. Entro i successivi trenta giorni, il
Presidente  del  Consiglio  regionale  insedia  il Comitato. 2. Entro
trenta giorni dall'insediamento del Comitato, l'Ufficio di presidenza
del  Consiglio  regionale  provvede ad assegnare in uso al Comitato i
locali  idonei  e  necessari  all'espletamento  delle  funzioni  e ad
individuare  il personale da assegnare alla struttura di cui all'art.
10.