Art. 18. Disposizione finanziaria 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2007, nell'ambito dell'UPB R11, e' istituito apposito capitolo denominato «Spese per il funzionamento del Comitato di garanzia statutaria» con lo stanziamento di 100 mila euro per ciascuna dell'annualita' 2008, 2009 e 2010. 2. Ai relativi oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo R1 1504. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 21 dicembre 2007 MARRAZZO