Art. 18.
                      Disposizione finanziaria

1.  Ai  fini  dell'attuazione  della  presente  legge,  nel  bilancio
regionale  di  previsione  per l'esercizio 2007, nell'ambito dell'UPB
R11,   e'  istituito  apposito  capitolo  denominato  «Spese  per  il
funzionamento   del   Comitato   di   garanzia   statutaria»  con  lo
stanziamento di 100 mila euro per ciascuna dell'annualita' 2008, 2009
e  2010. 2. Ai relativi oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante
riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo R1 1504.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 21 dicembre 2007
                              MARRAZZO