Art. 2. Autonomia organizzativa 1. Il Comitato ha autonomia organizzativa e gestionale e disciplina l'esercizio delle proprie funzioni con regolamento adottato a maggioranza dei suoi componenti. 2. Il regolamento stabilisce, in particolare, le modalita' per: a) la sostituzione del Presidente in caso di assenza per temporaneo impedimento; b) lo svolgimento dei lavori; c) la verbalizzazione delle riunioni; d) la comunicazione delle decisioni; e) le forma di pubblicita' delle decisioni. 3. Il regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. Il Comitato provvede all'organizzazione ed al funzionamento della struttura di cui all'art. 10, nei limiti della dotazione finanziaria prevista a tale scopo nel bilancio regionale.