Art. 2.
                       Autonomia organizzativa

1.  Il  Comitato ha autonomia organizzativa e gestionale e disciplina
l'esercizio   delle  proprie  funzioni  con  regolamento  adottato  a
maggioranza  dei  suoi  componenti.  2. Il regolamento stabilisce, in
particolare, le modalita' per:
a)  la  sostituzione del Presidente in caso di assenza per temporaneo
impedimento;
b) lo svolgimento dei lavori;
c) la verbalizzazione delle riunioni;
d) la comunicazione delle decisioni;
e) le forma di pubblicita' delle decisioni.
3.  Il  regolamento  e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
4.  Il Comitato provvede all'organizzazione ed al funzionamento della
struttura  di cui all'art. 10, nei limiti della dotazione finanziaria
prevista a tale scopo nel bilancio regionale.