Art. 3. Composizione, durata e insediamento 1. Il Comitato e' costituito da sette componenti eletti, singolarmente e a scrutinio segreto, dal Consiglio regionale tra i candidati proposti congiuntamente dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio regionale. 2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il voto dei tre quarti di componenti del Consiglio regionale. 3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale. 4. Il Comitato e' insediato dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla nomina di tutti i componenti del Comitato stesso. 5. Il Comitato dura in carica sei anni e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti. 6. Entro tre mesi dalla scadenza, il Consiglio regionale provvede al rinnovo del Comitato secondo le modalita' previste dal presente articolo.