Art. 3.
                 Composizione, durata e insediamento

1.   Il   Comitato   e'   costituito   da  sette  componenti  eletti,
singolarmente  e  a  scrutinio segreto, dal Consiglio regionale tra i
candidati  proposti congiuntamente dal Presidente della Regione e dal
Presidente  del  Consiglio  regionale. 2. Sono eletti i candidati che
hanno  ottenuto  il  voto  dei tre quarti di componenti del Consiglio
regionale.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio regionale.
4.  Il  Comitato  e' insediato dal Presidente del Consiglio regionale
entro  trenta  giorni dalla nomina di tutti i componenti del Comitato
stesso.
5.  Il  Comitato  dura  in  carica  sei  anni e i suoi componenti non
possono essere immediatamente rieletti.
6.  Entro tre mesi dalla scadenza, il Consiglio regionale provvede al
rinnovo  del  Comitato  secondo  le  modalita'  previste dal presente
articolo.