Art. 6. Surroga dei componenti 1. Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione di uno dei componenti del Comitato a seguito dell'accertamento di incompatibilita' o di dimissioni, si applicano le stesse disposizioni previste per l'elezione e la nomina a componente del Comitato. 2. I componenti eletti ad integrazione dell'organo cessano dalla carica alla scadenza del Comitato.