Art. 6.
                       Surroga dei componenti

1.  Nel  caso  in cui si debba procedere alla sostituzione di uno dei
componenti    del    Comitato    a   seguito   dell'accertamento   di
incompatibilita' o di dimissioni, si applicano le stesse disposizioni
previste  per  l'elezione e la nomina a componente del Comitato. 2. I
componenti  eletti  ad  integrazione dell'organo cessano dalla carica
alla scadenza del Comitato.