Art. 9.
                        Trattamento economico

1.  Al Presidente del Comitato e' attribuito il trattamento economico
stabilito   per   il   Garante  delle  persone  sottoposte  a  misure
restrittive della liberta' personale. Agli altri componenti spetta il
medesimo trattamento, ridotto del 20 per cento.