Art. 11.
      Modifica all'art. 532 del regolamento regionale n. 1/2002

1.  Il  comma  3 dell'art. 532 del regolamento regionale n. 1/2002 e'
sostituito  dal  seguente:  «3.  Nei  casi  in  cui  non  ricorrano i
presupposti per l'applicazione dei canoni legali, alla determinazione
del canone provvede la struttura di cui all'art. 524, comma 3, ultimo
periodo,  sulla  base  di  una  perizia  e tenuto conto dei valori di
mercato del bene e dell'uso per il quale la locazione e' disposta