Art. 11. Modifica all'art. 532 del regolamento regionale n. 1/2002 1. Il comma 3 dell'art. 532 del regolamento regionale n. 1/2002 e' sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione dei canoni legali, alla determinazione del canone provvede la struttura di cui all'art. 524, comma 3, ultimo periodo, sulla base di una perizia e tenuto conto dei valori di mercato del bene e dell'uso per il quale la locazione e' disposta