Art. 13.
      Modifica all'art. 539 del regolamento regionale n. 1/2002

1.  All'art.  539,  comma  3, del regolamento regionale n. 1/2002, le
parole:  «da parte della commissione tecnica gia' costituita ai sensi
dell'art.  536»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  parte della
struttura di cui all'articolo 524, comma 3».