Art. 13. Modifica all'art. 539 del regolamento regionale n. 1/2002 1. All'art. 539, comma 3, del regolamento regionale n. 1/2002, le parole: «da parte della commissione tecnica gia' costituita ai sensi dell'art. 536» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della struttura di cui all'articolo 524, comma 3».