Art. 4. Modifiche all'art. 22-bis del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni 1. All'art. 22-bis del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: «ordinate all'interno» sono inserite le seguenti: «delle direzioni regionali,»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 2-bis. Gli uffici in posizione di staff sono costituiti con determinazione del direttore regionale competente, previa direttiva del direttore del dipartimento di appartenenza.».