Art. 4.
Modifiche   all'art.   22-bis  del  regolamento  regionale  1/2002  e
                      successive modificazioni

1.  All'art.  22-bis del regolamento regionale n. 1/2002 e successive
modificazioni:  a)  al comma 1 dopo le parole: «ordinate all'interno»
sono inserite le seguenti: «delle direzioni regionali,»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
2-bis.   Gli  uffici  in  posizione  di  staff  sono  costituiti  con
determinazione  del  direttore regionale competente, previa direttiva
del direttore del dipartimento di appartenenza.».