Art. 9. Modifica all'art. 528 del regolamento regionale n. 1/2002 1. Il comma 4 dell'art. 528 del regolamento regionale n. 1/2002 e' sostituito dal seguente: «4. L'entita' dei canoni concessori e' determinata con le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 524.».