Art. 9.
      Modifica all'art. 528 del regolamento regionale n. 1/2002

1.  Il  comma  4 dell'art. 528 del regolamento regionale n. 1/2002 e'
sostituito  dal  seguente:  «4.  L'entita'  dei  canoni concessori e'
determinata con le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 524.».