Art. 2.
                       Ambito di applicazione

1.  Sono  soggette  al  procedimento  di  estinzione disciplinato dal
presente  regolamento  le IPAB aventi sede ed operanti nel territorio
regionale,  che  si  trovano  nelle condizioni previste dall'art. 10,
comma 2, della legge regionale n. 15/2007.