Art. 3. Inizio del procedimento e adempimenti degli enti interessati 1. Il procedimento di estinzione e' promosso d'ufficio dalla direzione regionale competente in materia di affari istituzionali, di seguito denominata direzione regionale competente, che provvede a darne comunicazione all'IPAB interessata e al comune nel cui territorio ha sede legale l'IPAB stessa. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono trasmettere alla direzione regionale competente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui allo stesso comma, eventuali osservazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 15/2007. 3. L'organo di amministrazione dell'IPAB interessata deve trasmettere, altresi', alla direzione regionale competente, nello stesso termine di cui al comma 2, la ricognizione, riferita alla data della trasmissione, delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie nonche' dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti. 4. In caso di mancanza o d'inottemperanza dell'organo di amministrazione dell'IPAB a quanto disposto dal comma 3, agli adempimenti ivi previsti provvede d'ufficio la direzione regionale competente.