Art. 3.
    Inizio del procedimento e adempimenti degli enti interessati

1.   Il  procedimento  di  estinzione  e'  promosso  d'ufficio  dalla
direzione regionale competente in materia di affari istituzionali, di
seguito  denominata  direzione  regionale  competente, che provvede a
darne   comunicazione  all'IPAB  interessata  e  al  comune  nel  cui
territorio  ha sede legale l'IPAB stessa. 2. Gli enti di cui al comma
1  possono  trasmettere  alla  direzione  regionale  competente,  nel
termine   perentorio   di   trenta   giorni   dalla  ricezione  della
comunicazione  di  cui  allo  stesso comma, eventuali osservazioni in
ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 10, comma
2, della legge regionale n. 15/2007.
3.   L'organo   di   amministrazione   dell'IPAB   interessata   deve
trasmettere,  altresi',  alla  direzione  regionale competente, nello
stesso termine di cui al comma 2, la ricognizione, riferita alla data
della  trasmissione,  delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie
nonche' dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.
4.   In   caso   di   mancanza   o  d'inottemperanza  dell'organo  di
amministrazione  dell'IPAB  a  quanto  disposto  dal  comma  3,  agli
adempimenti  ivi  previsti  provvede d'ufficio la direzione regionale
competente.