Art. 4. Commissione tecnica 1. Acquisita la documentazione di cui all'art. 3 ed effettuata la conseguente valutazione, la direzione regionale competente sottopone la documentazione stessa ad una commissione tecnica, istituita con decreto del Presidente della Regione, che esprime un parere motivato non vincolante. 2. La commissione e' composta: a) dal direttore della direzione regionale competente o un suo delegato; b) dal responsabile dell'area «Avvocatura» o un suo delegato; e) dal direttore della direzione regionale competente in materia di servizi sociali o un suo delegato; d) da esperti o operatori nel settore del welfare e, in particolare, delle IPAB, nel numero massimo di tre. 3. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un funzionario della direzione regionale competente. 4. La commissione, le cui sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti, valuta, ai fini dell'espressione del parere, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 15/2007, deliberando a maggioranza dei presenti. 5. Il parere deve pervenire alla direzione regionale competente entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale, il parere s'intende favorevole all'estinzione. 6. I componenti della commissione svolgono le funzioni a titolo gratuito.