Art. 4.
                         Commissione tecnica

1.  Acquisita  la  documentazione  di cui all'art. 3 ed effettuata la
conseguente  valutazione, la direzione regionale competente sottopone
la  documentazione  stessa  ad una commissione tecnica, istituita con
decreto  del Presidente della Regione, che esprime un parere motivato
non vincolante. 2. La commissione e' composta:
a)  dal  direttore  della  direzione  regionale  competente  o un suo
delegato;
b) dal responsabile dell'area «Avvocatura» o un suo delegato;
e)  dal  direttore della direzione regionale competente in materia di
servizi sociali o un suo delegato;
d)  da esperti o operatori nel settore del welfare e, in particolare,
delle IPAB, nel numero massimo di tre.
3.  Le  funzioni  di  segreteria  della commissione sono svolte da un
funzionario della direzione regionale competente.
4.  La  commissione,  le  cui  sedute  sono valide con la presenza di
almeno  tre  componenti, valuta, ai fini dell'espressione del parere,
la  sussistenza  delle  condizioni di cui all'art. 10, comma 2, della
legge regionale n. 15/2007, deliberando a maggioranza dei presenti.
5. Il parere deve pervenire alla direzione regionale competente entro
il  termine  di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il
quale, il parere s'intende favorevole all'estinzione.
6.  I  componenti  della  commissione  svolgono  le funzioni a titolo
gratuito.