Art. 5. Esito dell'istruttoria 1. La direzione regionale competente, acquisito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 4, conclude l'istruttoria fornendo adeguate motivazioni qualora 1'esito dell'istruttoria stessa sia difforme dal suddetto parere. 2. Sulla base dell'esito dell'istruttoria, il direttore della direzione regionale competente predispone gli atti di cui agli articoli 6 e 7 ai fini dell'estinzione dell'IPAB ovvero comunica all'IPAB e al comune in cui la stessa ha sede legale che non sussistono le condizioni per l'estinzione.