Art. 5.
                       Esito dell'istruttoria

1.  La  direzione  regionale  competente,  acquisito  il parere della
commissione   tecnica  di  cui  all'art.  4,  conclude  l'istruttoria
fornendo adeguate motivazioni qualora 1'esito dell'istruttoria stessa
sia   difforme   dal   suddetto  parere.  2.  Sulla  base  dell'esito
dell'istruttoria,  il  direttore della direzione regionale competente
predispone   gli   atti   di   cui  agli  articoli  6  e  7  ai  fini
dell'estinzione dell'IPAB ovvero comunica all'IPAB e al comune in cui
la  stessa  ha  sede  legale  che  non  sussistono  le condizioni per
l'estinzione.