Art. 6.
Estinzione delle IPAB non titolari di risorse e di rapporti giuridici
                              pendenti

1. Nel caso in cui l'IPAB interessata non risulti titolare di risorse
umane,  patrimoniali  e finanziarie e di rapporti giuridici pendenti,
la  Giunta  regionale  adotta  il  provvedimento  d'estinzione  entro
quarantacinque  giorni dall'acquisizione del parere della commissione
tecnica  di cui all'art. 4. 2. Il provvedimento di estinzione produce
effetti  dalla  data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Lazio.