Art. 6. Estinzione delle IPAB non titolari di risorse e di rapporti giuridici pendenti 1. Nel caso in cui l'IPAB interessata non risulti titolare di risorse umane, patrimoniali e finanziarie e di rapporti giuridici pendenti, la Giunta regionale adotta il provvedimento d'estinzione entro quarantacinque giorni dall'acquisizione del parere della commissione tecnica di cui all'art. 4. 2. Il provvedimento di estinzione produce effetti dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.