Art. 7. Estinzione delle IPAB titolari di risorse e di rapporti giuridici pendenti 1. Nel caso in cui l'IPAB interessata risulti titolare di risorse umane, patrimoniali e finanziarie e di rapporti giuridici attivi o passivi pendenti a qualsiasi titolo, il Presidente della Regione dichiara sciolto l'organo di amministrazione e nomina un commissario regionale, il quale provvede, entro trenta giorni dalla nomina, alla ricognizione: a) del patrimonio, con le modalita' stabilite dagli articoli 3 e 4 del regolamento di contabilita' approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, sulla base dei dati desunti dagli inventari presso 1'ente, da iscrizioni catastali o ipotecarie o da trascrizione sui registri immobiliari; b) dei rapporti giuridici pendenti; e) del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data di adozione del provvedimento di estinzione, mediante la formazione di un elenco nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, nonche' la qualifica, il livello retributivo funzionale e il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale in atto. 2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di ricezione della ricognizione di cui al comma 1, adotta il provvedimento di estinzione dell'IPAB. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale individua, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 15/2007, nel rispetto delle tavole di fondazione e sentite le organizzazioni sindacali per gli aspetti inerenti al personale, il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie dell'IPAB estinta, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo. In mancanza di disposizioni specifiche nelle tavole di fondazione il destinatario e' individuato prioritariamente tra le IPAB aventi finalita' analoghe o nel comune in cui ha sede legale l'IPAB estinta. 3. Il provvedimento di estinzione produce effetti dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino uffficiale della Regione Lazio. 4. Entro quindici giorni dalla data di cui al comma 3 il commissario regionale effettua la consegna dei beni al destinatario individuato nel provvedimento di estinzione mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, del destinatario stesso. 5. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore del destinatario, da eseguirsi a cura e spese dello stesso nei termini di legge. 6. Le spese connesse alle funzioni espletate dal commissario regionale sono a carico del destinatario.