Art. 7.
Estinzione  delle  IPAB  titolari  di risorse e di rapporti giuridici
                              pendenti

1.  Nel  caso  in  cui l'IPAB interessata risulti titolare di risorse
umane,  patrimoniali  e  finanziarie e di rapporti giuridici attivi o
passivi  pendenti  a  qualsiasi  titolo,  il Presidente della Regione
dichiara  sciolto l'organo di amministrazione e nomina un commissario
regionale,  il quale provvede, entro trenta giorni dalla nomina, alla
ricognizione:  a)  del  patrimonio,  con le modalita' stabilite dagli
articoli  3  e  4 del regolamento di contabilita' approvato con regio
decreto  5  febbraio  1891,  n. 99, sulla base dei dati desunti dagli
inventari  presso  1'ente,  da iscrizioni catastali o ipotecarie o da
trascrizione sui registri immobiliari;
b) dei rapporti giuridici pendenti;
e)  del  personale  dipendente,  di ruolo e non di ruolo, in servizio
alla  data  di  adozione del provvedimento di estinzione, mediante la
formazione  di  un  elenco nominativo dal quale risultino per ciascun
dipendente,  oltre  ai  dati  anagrafici,  la  natura  giuridica  del
rapporto,  la  sua  decorrenza ed il termine, se previsto, nonche' la
qualifica,   il  livello  retributivo  funzionale  e  il  trattamento
giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale in atto.
2.  La  Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di ricezione
della  ricognizione  di  cui  al  comma 1, adotta il provvedimento di
estinzione dell'IPAB. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale
individua,  ai  sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale n.
15/2007,  nel  rispetto  delle  tavole  di  fondazione  e  sentite le
organizzazioni  sindacali  per  gli aspetti inerenti al personale, il
destinatario   delle   risorse   umane,  patrimoniali  e  finanziarie
dell'IPAB  estinta,  il  quale subentra in tutti i rapporti giuridici
pendenti  a  qualsiasi titolo. In mancanza di disposizioni specifiche
nelle   tavole   di   fondazione   il   destinatario  e'  individuato
prioritariamente  tra  le IPAB aventi finalita' analoghe o nel comune
in cui ha sede legale l'IPAB estinta.
3.  Il  provvedimento  di estinzione produce effetti dalla data della
sua pubblicazione nel Bollettino uffficiale della Regione Lazio.
4.  Entro quindici giorni dalla data di cui al comma 3 il commissario
regionale  effettua  la consegna dei beni al destinatario individuato
nel   provvedimento   di  estinzione  mediante  appositi  verbali  da
redigersi  con  l'intervento,  in  contraddittorio,  del destinatario
stesso.
5.  I  processi  verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti,
costituiscono  titolo  per la trascrizione e per la voltura catastale
dei beni a favore del destinatario, da eseguirsi a cura e spese dello
stesso nei termini di legge.
6.   Le  spese  connesse  alle  funzioni  espletate  dal  commissario
regionale sono a carico del destinatario.