Art. 8. Personale delle IPAB estinte 1. Il personale di ruolo o, comunque, con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l'IPAB estinta e' assegnato dal commissario regionale, sentite le organizzazioni sindacali, all'ente destinatario con effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento di estinzione sul BURL. 2. L'ente destinatario subentra, altresi', negli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato e negli eventuali rapporti di prestazione d'opera in corso alla data di cui al comma 1. 3. Al personale di cui al comma 1 continuano ad applicarsi provvisoriamente, fino all'inquadramento nei ruoli organici del personale dell'ente destinatario, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti nell'ordinamento dell'IPAB di provenienza alla data di cui al comma 1.