Art. 8.
                    Personale delle IPAB estinte

1. Il personale di ruolo o, comunque, con rapporto di impiego a tempo
indeterminato  presso  l'IPAB  estinta  e'  assegnato dal commissario
regionale, sentite le organizzazioni sindacali, all'ente destinatario
con   effetto  dalla  data  di  pubblicazione  del  provvedimento  di
estinzione sul BURL. 2. L'ente destinatario subentra, altresi', negli
eventuali  rapporti  di  lavoro a tempo determinato e negli eventuali
rapporti di prestazione d'opera in corso alla data di cui al comma 1.
3.   Al  personale  di  cui  al  comma  1  continuano  ad  applicarsi
provvisoriamente,  fino  all'inquadramento  nei  ruoli  organici  del
personale  dell'ente  destinatario,  le  norme  relative  allo  stato
giuridico   ed  al  trattamento  economico  vigenti  nell'ordinamento
dell'IPAB di provenienza alla data di cui al comma 1.