Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernete i criteri e modalita' per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres. Art. 1. Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0120/Pres./2004 1. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 6/2003 concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n.4), e' sostituito dal seguente: «3. Per costruzione si intende la realizzazione di una nuova unita' immobiliare. In tal caso l'inizio dei lavori deve intervenire in data successiva alla presentazione della domanda. Ai fini della concessione della garanzia, la piena proprieta' dell'area o la titolarita' del diritto di superficie, sulla quale insiste l'intervento, deve risultare in capo al/i richiedente/i, intestatario/i del titolo abilitativi edilizio.». 2. Il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0120/Pres./2004 e' sostituito dal seguente: «4. Per recupero si intendono i soli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). L'inizio dei lavori deve intervenire in data successiva alla presentazione della domanda. Ai fini della concessione della garanzia la proprieta' dell'immobile deve risultare in capo al/i richiedente/i.». Art. 2. Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0120/Pres./2004 1. Al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0120/Pres./2004, le parole «Entro il termine di trenta giorni della data di ricevimento della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda». Art. 3. Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 0120/Pres./2004 1. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0120/Pres./2004, le parole «Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione» sono sostituiti dalle seguenti «Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione». Art. 4. Disposizioni transitorie 1. Alle domande di contributo gia' presentate o da presentarsi in relazione alle quali siano gia' stati rilasciati provvedimenti autorizzativi all'intervento edilizio ai sensi della legge regionale n. 52/1991 continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti le tipologie di interventi vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Alle domande di contributo presentate tra l'entrata in vigore della legge regionale 5/2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento, a fronte di titoli abilitativi edilizi rilasciati ai sensi della legge regionale 5/2007, si applicano le disposizioni concernenti le tipologie di interventi di cui al presente regolamento. Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy