Modifiche  al  regolamento  di  esecuzione della legge regionale 7
   marzo  2003,  n.  6  concernete  i  criteri  e  modalita'  per  la
   concessione  delle  garanzie  integrative  di cui all'art. 5 della
   legge   regionale  26  febbraio  2001,  emanato  con  decreto  del
   Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.
                               Art. 1.
                        Modifiche all'art. 3
     del decreto del Presidente della Regione n. 0120/Pres./2004
   1. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione
13  aprile 2004, n. 0120/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge
regionale  n.  6/2003  concernente  i  criteri  e le modalita' per la
concessione  delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge
regionale 26 febbraio 2001, n.4), e' sostituito dal seguente:
   «3.  Per  costruzione  si  intende  la  realizzazione di una nuova
unita'  immobiliare. In tal caso l'inizio dei lavori deve intervenire
in  data  successiva  alla presentazione della domanda. Ai fini della
concessione  della  garanzia,  la  piena  proprieta'  dell'area  o la
titolarita'   del   diritto   di   superficie,  sulla  quale  insiste
l'intervento,    deve   risultare   in   capo   al/i   richiedente/i,
intestatario/i del titolo abilitativi edilizio.».
   2. Il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione
n. 0120/Pres./2004 e' sostituito dal seguente:
   «4.  Per  recupero  si  intendono  i soli interventi di restauro e
risanamento  conservativo  di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del
decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in materia
edilizia).  L'inizio  dei  lavori deve intervenire in data successiva
alla  presentazione  della  domanda.  Ai fini della concessione della
garanzia  la  proprieta'  dell'immobile  deve  risultare in capo al/i
richiedente/i.».
                               Art. 2.
                        Modifiche all'art. 6
     del decreto del Presidente della Regione n. 0120/Pres./2004
   1. Al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione
n.  0120/Pres./2004,  le  parole  «Entro  il termine di trenta giorni
della  data  di  ricevimento  della  domanda»  sono  sostituite dalle
seguenti:  «Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
ricevimento della domanda».
                               Art. 3.
                        Modifiche all'art. 7
      del decreto del Presidente della Regione 0120/Pres./2004
   1. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione
n.  0120/Pres./2004,  le  parole  «Entro  trenta giorni dalla data di
ricevimento  della  documentazione»  sono  sostituiti  dalle seguenti
«Entro    sessanta   giorni   dalla   data   di   ricevimento   della
documentazione».
                               Art. 4.
                      Disposizioni transitorie
   1.  Alle domande di contributo gia' presentate o da presentarsi in
relazione  alle  quali  siano  gia'  stati  rilasciati  provvedimenti
autorizzativi  all'intervento edilizio ai sensi della legge regionale
n.  52/1991  continuano  ad applicarsi le disposizioni concernenti le
tipologie  di  interventi  vigenti  antecedentemente  all'entrata  in
vigore del presente regolamento.
   2.  Alle  domande di contributo presentate tra l'entrata in vigore
della  legge  regionale  5/2007  e  l'entrata  in vigore del presente
regolamento,  a  fronte  di  titoli abilitativi edilizi rilasciati ai
sensi  della  legge  regionale  5/2007,  si applicano le disposizioni
concernenti   le   tipologie   di   interventi  di  cui  al  presente
regolamento.
                               Art. 5.
                          Entrata in vigore
   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Visto, il Presidente: Illy