Modifiche  al  regolamento  di  esecuzione dell'art. 3 della legge
   regionale  7  marzo  2003,  n.  6, concernente le agevolazioni per
   l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della
   Regione  13  aprile 2004, n. 0119/Pres., e successive modifiche ed
   integrazioni.
                               Art. 1.
                        Modifiche all'art. 22
     del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004
   1.  Il  comma  1  dell'art.  22  del  decreto del Presidente della
Regione  n.  0119/Pres./2004  (Regolamento  di esecuzione dell'art. 3
della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni
per    l'edilizia   sovvenzionata),   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, e' sostituito dal seguente:
   «1. le anticipazioni sono concesse, entro i limiti assegnati dalla
Giunta  regionale  a  ciascuna  ATER,  per  gli  interventi  di nuova
costituzione,    ristrutturazione    urbanistica,    ristrutturazione
edilizia,   restauro   e   risanamento   conservativo,   manutenzione
straordinaria  e ordinaria, nonche' per gli interventi di acquisto di
beni  immobili,  con  il  sistema  valutativo  a  sportello, ai sensi
dell'art.  36,  comma  4,  della  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo  unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso).».
   2.  Al  comma  2  dell'art.  22  del  decreto del Presidente della
Regione  n.  0119/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni,
le  parole  «decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2001,  n.  011/Pres.  (legge regionale n. 46/1986, art. 8, comma 3 ed
art. 24 - Determinazione aliquota spese di progettazione, generali di
collaudo)»  sono  sostituite  dalle seguenti: «decreto del Presidente
della  Regione  20  dicembre  2005, n. 0453/Pres. (Legge regionale 31
maggio  2002,  n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese
di progettazione, generali e di collaudo)».
                               Art. 2.
                        Modifiche all'art. 23
     del decreto del Presidente della Regione n. 119/Pres./2004
   1.  Al  comma  1  dell'art.  23  del  decreto del Presidente della
Regione  n.  0119/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni,
le parole «di cui agli articoli 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70 e 71 della
legge  regionale  19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia
di pianificazione territoriale ed urbanistica)» sono sostituite dalle
seguenti:
   «di  cui  all'art. 51 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5
(Riforma  dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del
paesaggio)  e  all'art.  3,  comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia)».
   2.  Al  comma  3  dell'art.  23  del  decreto del Presidente della
Regione  n.  0119/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni,
le   parole   «decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.
011/2001.»  sono  sostituite  dalle seguenti: «decreto del Presidente
della Regione n. 0453/Pres./2005».
                               Art. 3
                        Modifiche all'art. 24
     del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004
   1.  Alla  lettera  a)  del  comma  2  dell'art. 24 del decreto del
Presidente  della  Regione n. 0119/Pres./2004, e successive modifiche
ed   integrazioni,   le   parole   «per   gli   interventi  di  nuova
realizzazione,     ampliamento,     ristrutturazione     urbanistica,
ristrutturazione   edilizia,  restauro,  conservazione  tipologica  e
risanamento conservativo di cui rispettivamente agli articoli 62, 63,
64, 65, 69, 70 e 71 della legge regionale n. 52/1991» sono sostituite
dalle  seguenti:  «per  gli  interventi  di  restauro  e  risanamento
conservativo,   ristrutturazione   edilizia,   nuova   costruzione  e
ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 51 della legge regionale
n.  5/2007  e alle lettere c), d), e) ed f) dell'art. 3, comma 1, del
decreto del Prsidente della Repubblica n. 380/2001».
   2.  Alla  lettera  b)  del  comma  2  dell'art. 24 del decreto del
Presidente  della  Regione n. 0119/Pres./2004, e successive modifiche
ed  integrazioni,  le  parole  «per  gli  interventi  di manutenzione
edilizia  di cui all'art. 68 e della legge regionale n. 52/1991» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «per  gli  interventi  di  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria, comunque finanziati, di cui alle lettere
a)  e  b)  dell'art.  3,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001».
                               Art. 4.
                      Disposizioni transitorie
   1.  Alle domande di contributo gia' presentate o da presentarsi in
relazione  alle  quali  siano  gia'  stati  rilasciati  provvedimenti
autorizzativi  all'intervento edilizio ai sensi della legge regionale
n.  52/1991  continuano  ad applicarsi le disposizioni concernenti le
tipologie  di  interventi  vigenti  antecedentemente  all'entrata  in
vigore del presente regolamento.
   2.Alle  domande  di  contributo presentate tra l'entrata in vigore
della  legge  regionale  n. 5/2007 e l'entrata in vigore del presente
regolamento,  a  fronte  di  titoli abilitativi edilizi rilasciati ai
sensi  della  legge regionale n. 5/2007, si applicano le disposizioni
concernenti   le   tipologie   di   interventi  di  cui  al  presente
regolamento.
                               Art. 5.
                          Entrata in vigore
   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Visto, il Presidente: Illy