Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., e successive modifiche ed integrazioni. Art. 1. Modifiche all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004 1. Il comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004 (Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata), e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «1. le anticipazioni sono concesse, entro i limiti assegnati dalla Giunta regionale a ciascuna ATER, per gli interventi di nuova costituzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e ordinaria, nonche' per gli interventi di acquisto di beni immobili, con il sistema valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).». 2. Al comma 2 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres. (legge regionale n. 46/1986, art. 8, comma 3 ed art. 24 - Determinazione aliquota spese di progettazione, generali di collaudo)» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo)». Art. 2. Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 119/Pres./2004 1. Al comma 1 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «di cui agli articoli 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70 e 71 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 51 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio) e all'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)». 2. Al comma 3 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «decreto del Presidente della Giunta regionale n. 011/2001.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Regione n. 0453/Pres./2005». Art. 3 Modifiche all'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «per gli interventi di nuova realizzazione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo di cui rispettivamente agli articoli 62, 63, 64, 65, 69, 70 e 71 della legge regionale n. 52/1991» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 51 della legge regionale n. 5/2007 e alle lettere c), d), e) ed f) dell'art. 3, comma 1, del decreto del Prsidente della Repubblica n. 380/2001». 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «per gli interventi di manutenzione edilizia di cui all'art. 68 e della legge regionale n. 52/1991» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comunque finanziati, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001». Art. 4. Disposizioni transitorie 1. Alle domande di contributo gia' presentate o da presentarsi in relazione alle quali siano gia' stati rilasciati provvedimenti autorizzativi all'intervento edilizio ai sensi della legge regionale n. 52/1991 continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti le tipologie di interventi vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. 2.Alle domande di contributo presentate tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 5/2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento, a fronte di titoli abilitativi edilizi rilasciati ai sensi della legge regionale n. 5/2007, si applicano le disposizioni concernenti le tipologie di interventi di cui al presente regolamento. Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy