Regolamento recante modificazioni e integrazioni al regolamento di
   attuazione  del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza
   a  lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo
   2006,  n.  6,  emanato con decreto del Presidente della Regione n.
   035 del 21 febbraio 2007.
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
   1.  Il  presente  regolamento modifica e integra il regolamento di
attuazione  del  Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a
lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006,
n.  6, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 035 del 21
febbraio 2007.
                               Art. 2.
                        Modifiche all'art. 8
   1.  Al comma 1 dell'art. 8 del regolamento emanato con decreto del
Presidente  della Regione n. 035/2007, le parole «L'intervento di cui
al presente articolo concorre» sono sostituite dalle parole «Gli Enti
gestori del Servizio sociale dei comuni concorrono».
   2. Il comma 2 dell'art. 8 e' abrogato.
                               Art. 3.
                    Introduzione dell'art. 8-bis
   1.   Dopo  l'art.  8  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Regione n. 035/2007, come modificato dall'art. 2, e'
introdotto il seguente:
   «Art.    8-bis   (Modalita'   di   individuazione   dei   progetti
sperimentali).  - 1. Sono ammessi al beneficio dell'art. 8 i progetti
personalizzati  sperimentali  rivolti alle persone di cui all'art. 8,
comma  1, lettera a), incarico al Dipartimento di salute mentale o al
Servizio sociale dei comuni o al Distretto sanitario.
   2.  I  progetti sono elaborati secondo quanto previsto all'art. 8,
comma  1, lettera b), sulla base di una valutazione multidimensionale
e multiprofessionale.
   3. I progetti presentano i seguenti requisiti:
   a)  articolazione  sui  tre assi di intervento fondamentali per il
funzionamento sociale degli individui costituiti da:
   1) casa e habitat sociale;
   2) lavoro e formazione professionale;
   3) socialita' e affettivita';
   b)  compresenza,  a carico dei destinatari dei progetti, di almeno
due delle seguenti condizioni:
   1) difficolta' nel proprio accudimento;
   2)  insufficiente  o  inadeguata  rete familiare e problematicita'
nelle relazioni familiari;
   3)  isolamento  sociale  derivante da una debole o inadeguata rete
extra familiare;
   4)  impossibilita' di fruire di un'abitazione propria o di terzi o
presenza di condizioni abitative degradate;
   5)  difficolta' d'inserimento lavorativo, anche protetto o ad alta
protezione,  derivante  anche  da  mancanza  di  titoli  formativi  o
qualifiche professionali;
   6)   risorse   economiche   proprie   o  della  famiglia  ritenute
insufficienti;
   7) uso di sostanze psicotrope;
   8) presenza di ripetuti trattamenti sanitari obbligatori o periodi
di permanenza prolungata in strutture residenziali;
   9) situazioni complesse di dimissione da istituzioni totali, quali
ospedale psichiatrico giudiziario e carcere;
   10) rischio immanente di grave rottura sociale o reato.
   c)  perseguimento dell'emancipazione dei destinatari attraverso il
loro  coinvolgimento  nella  definizione  e  nella  messa a punto del
progetto e la condivisione del relativo percorso di attuazione;
   d)  coinvolgimento dei servizi pubblici, delle cooperative sociali
e  dei soggetti informali nella coprogettazione e nella realizzazione
dei progetti.
   4.   Non   sono   ammessi  al  beneficio  progetti  che  prevedano
rinserimento dei destinatari in strutture residenziali.».
                               Art. 4.
                    Introduzione dell'art. 8-ter
   1.  Dopo  l'art.  8-bis  del  Regolamento  emanato con decreto del
Presidente della Regione n. 035/2007, come introdotto dall'art. 3, e'
introdotto il seguente:
   «Art.  8  (Per  modalita'  di finanziamento). - 1. Per il sostegno
economico  dei  progetti  di  cui  all'art. 8 si sperimenta il budget
individuale   di  salute  finanziato  congiuntamente  secondo  quanto
previsto dall'art. 8, comma 1, lettera c).
   2.  L'entita'  del finanziamento necessario alla realizzazione dei
singoli progetti e' definita in sede di progettazione congiunta.
   3. Il progetto e' finanziato per un periodo massimo di tre anni ed
e' finalizzato alla progressiva autonomizzazione della persona.
   4.  Il  budget individuale di salute si aggiunge e non sostituisce
gli   interventi   gia'   previsti   nello  svolgimento  dei  compiti
istituzionali di prevenzione, cura e riabilitazione.
   5.  L'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale e l'Azienda per
i  servizi  sanitari  definiscono, d'intesa, le modalita' di raccordo
tra   il  servizio  sociale  dei  comuni  e  le  strutture  aziendali
interessate  ai fini della formazione e della gestione dei progetti e
dei relativi budget individuali di salute.».
                               Art. 5
                        Modifiche all'art. 11
   1. Al comma 4 dell'art. 11 del regolamento emanato con decreto del
Presidente  della  Regione  n.  035/2007  le  parole  «comma  2» sono
sostituite dalle parole «comma 3».
                               Art. 6
                          Entrata in vigore
   1.  Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Visto, il Presidente: Illy