Regolamento recante modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 035 del 21 febbraio 2007. Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento modifica e integra il regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 035 del 21 febbraio 2007. Art. 2. Modifiche all'art. 8 1. Al comma 1 dell'art. 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 035/2007, le parole «L'intervento di cui al presente articolo concorre» sono sostituite dalle parole «Gli Enti gestori del Servizio sociale dei comuni concorrono». 2. Il comma 2 dell'art. 8 e' abrogato. Art. 3. Introduzione dell'art. 8-bis 1. Dopo l'art. 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 035/2007, come modificato dall'art. 2, e' introdotto il seguente: «Art. 8-bis (Modalita' di individuazione dei progetti sperimentali). - 1. Sono ammessi al beneficio dell'art. 8 i progetti personalizzati sperimentali rivolti alle persone di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), incarico al Dipartimento di salute mentale o al Servizio sociale dei comuni o al Distretto sanitario. 2. I progetti sono elaborati secondo quanto previsto all'art. 8, comma 1, lettera b), sulla base di una valutazione multidimensionale e multiprofessionale. 3. I progetti presentano i seguenti requisiti: a) articolazione sui tre assi di intervento fondamentali per il funzionamento sociale degli individui costituiti da: 1) casa e habitat sociale; 2) lavoro e formazione professionale; 3) socialita' e affettivita'; b) compresenza, a carico dei destinatari dei progetti, di almeno due delle seguenti condizioni: 1) difficolta' nel proprio accudimento; 2) insufficiente o inadeguata rete familiare e problematicita' nelle relazioni familiari; 3) isolamento sociale derivante da una debole o inadeguata rete extra familiare; 4) impossibilita' di fruire di un'abitazione propria o di terzi o presenza di condizioni abitative degradate; 5) difficolta' d'inserimento lavorativo, anche protetto o ad alta protezione, derivante anche da mancanza di titoli formativi o qualifiche professionali; 6) risorse economiche proprie o della famiglia ritenute insufficienti; 7) uso di sostanze psicotrope; 8) presenza di ripetuti trattamenti sanitari obbligatori o periodi di permanenza prolungata in strutture residenziali; 9) situazioni complesse di dimissione da istituzioni totali, quali ospedale psichiatrico giudiziario e carcere; 10) rischio immanente di grave rottura sociale o reato. c) perseguimento dell'emancipazione dei destinatari attraverso il loro coinvolgimento nella definizione e nella messa a punto del progetto e la condivisione del relativo percorso di attuazione; d) coinvolgimento dei servizi pubblici, delle cooperative sociali e dei soggetti informali nella coprogettazione e nella realizzazione dei progetti. 4. Non sono ammessi al beneficio progetti che prevedano rinserimento dei destinatari in strutture residenziali.». Art. 4. Introduzione dell'art. 8-ter 1. Dopo l'art. 8-bis del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 035/2007, come introdotto dall'art. 3, e' introdotto il seguente: «Art. 8 (Per modalita' di finanziamento). - 1. Per il sostegno economico dei progetti di cui all'art. 8 si sperimenta il budget individuale di salute finanziato congiuntamente secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera c). 2. L'entita' del finanziamento necessario alla realizzazione dei singoli progetti e' definita in sede di progettazione congiunta. 3. Il progetto e' finanziato per un periodo massimo di tre anni ed e' finalizzato alla progressiva autonomizzazione della persona. 4. Il budget individuale di salute si aggiunge e non sostituisce gli interventi gia' previsti nello svolgimento dei compiti istituzionali di prevenzione, cura e riabilitazione. 5. L'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale e l'Azienda per i servizi sanitari definiscono, d'intesa, le modalita' di raccordo tra il servizio sociale dei comuni e le strutture aziendali interessate ai fini della formazione e della gestione dei progetti e dei relativi budget individuali di salute.». Art. 5 Modifiche all'art. 11 1. Al comma 4 dell'art. 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 035/2007 le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 3». Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy