Regolamento  bando concernente l'individuazione dei criteri, delle
   modalita'  e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti
   di impianto derivanti dalla riserva regionale.
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
   1.  Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 16 del decreto del
Presidente  della  Regione  1°  ottobre  2007, n. 0313/Pres., recante
«Regolamento  di attuazione delle procedure tecnico amministrative in
applicazione  dei  regolamenti  (CE)  n.  1493/1999 e n. 1227/2000 in
materia   di   potenziale  produttivo  viticolo  e  disciplina  delle
modalita'  tecnico-procedurali  per  il rilascio delle autorizzazioni
della  variazione  del potenziale produttivo viticolo aziendale e per
la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6 comma
1  della  legge  regionale  8  agosto  2007,  n.  20.  Approvazione»,
disciplina  i  criteri,  le  modalita'  e  il  prezzo di cessione per
l'assegnazione  dei  diritti  di  impianto  derivanti  dalla  riserva
regionale.
                               Art. 2.
                    Beneficiari dell'assegnazione
   1. I diritti di cui al comma 1 sono assegnati ai produttori di cui
all'art.  2,  comma  1,  lettera  n),  del  regolamento approvato con
decreto  del  Presidente  della Regione n. 0313/Pres./ 2007, iscritti
nel  registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura in data antecedente all'entrata in vigore
del presente regolamento, in regola con le disposizioni relative alla
dichiarazione delle superfici vitate, che abbiano presentato apposita
domanda  al  competente  Servizio  della  direzione  centrale risorse
agricole, naturali, forestali e montagna.
   2.  La  domanda,  redatta secondo modello predisposto dal Servizio
competente,  e'  presentata  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della
Regione.
                               Art. 3.
         Modalita' e criteri per l'assegnazione dei diritti
            di impianto derivanti dalla riserva regionale
   1.  I  diritti  di impianto derivanti dalla riserva regionale sono
assegnati con decreto del direttore del Servizio competente.
   2.  I diritti di impianto sono assegnati prioritariamente a favore
di  produttori  che  hanno  piantato  vigneti  in  base  a diritti di
reimpianto  poi  annullati o contestati per insussistenza del diritto
di provenienza accertata da parte di altre pubbliche amministrazioni.
   3.  E'  attribuita priorita' alle domande dei produttori di cui al
comma 2 con minore superficie contestata.
   4.  Soddisfatte  le  domande  dei  produttori di cui al comma 2, i
diritti  residui  sono  assegnati  agli altri produttori richiedenti,
collocati in graduatoria con attribuzione dei seguenti punteggi:
   a)  giovani  produttori di eta' compresa fra i diciotto e quaranta
anni,  con  qualifica  di  responsabile  o  corresponsabile  civile e
fiscale   dell'impresa  agricola,  alla  data  di  pubblicazione  nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione del presente regolamento: punti
12;
   b)  produttori  che  si impegnano a esercitare i diritti assegnati
nelle zone ricomprese nelle D.O.C. Colli Orientali del Friuli, Collio
e Carso: punti 6;
   c)  produttori  che  si impegnano a esercitare i diritti assegnati
all'interno  dell'area  che  delimita  una  denominazione  di origine
controllata garantita (D.O.C.G.) o una sottozona: punti 4.
   5.  A  parita'  di condizioni e' data priorita' al richiedente con
minore eta'.
   6.  L'assegnazione  dei  diritti  di  impianto  e'  comunicata  ai
beneficiari entro venti giorni dalla data del decreto di assegnazione
dei diritti.
   7.  Qualora, entro cento giorni dalla fine della campagna viticola
in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente regolamento,
sussistano  disponibilita'  di  superficie  a  seguito  di  rinunce o
revoche,   e'  disposta  l'assegnazione  dei  diritti  a  favore  dei
richiedenti  secondo  le modalita' e i criteri di priorita' di cui ai
commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo.
   8.  I  diritti di impianto assegnati sono esercitati entro la fine
della  seconda  campagna  successiva  a  quella  in  cui  sono  stati
prelevati dalla riserva regionale.
                               Art. 4.
               Limitazioni di superficie e condizioni
   1.  I  produttori  di  cui all'art. 3, comma 4, possono richiedere
l'assegnazione  di diritti per una superficie vitata compresa tra 0,5
e  2  ettari,  da esercitare per l'impianto di vitigni delle varieta'
individuate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Regione 9
settembre 2003, n. 0321/Pres. «Regolamento recante la classificazione
delle  varieta'  di  viti  per  uve da vino coltivabili nella Regione
Friuli-Venezia  Giulia.  Approvazione»,  e successive modificazioni e
integrazioni.
   2.  La  realizzazione  degli impianti di vite e' limitata ai fondi
per  i  quali  e'  possibile comprovare la disponibilita' del terreno
attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle
interessate,   ovvero   contratti  di  affitto  e  usufrutto  purche'
registrati  prima  della presentazione della domanda di assegnazione;
la disponibilita' del terreno puo' derivare anche da usufrutto legale
purche' anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione.
   3.  I beneficiari dell'assegnazione sono tenuti a rispettare tutti
gli  obblighi  assunti  con  la  presentazione  della  domanda,  pena
l'esclusione   dall'assegnazione   e  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla normativa regionale vigente.
   4.  I  diritti a favore dei produttori di cui all'art. 3, comma 2,
sono    assegnati   con   la   clausola   espressa   di   risoluzione
dell'assegnazione,    laddove   il   presupposto   venga   meno   con
l'accertamento,  in  sede  di  giudizio, della fondatezza del diritto
contestato;  in  tal  caso,  i  diritti  confluiscono  nella  riserva
regionale.
                               Art. 5.
                         Prezzo di cessione
   1.   I   beneficiari   dell'assegnazione  corrispondono  a  favore
dell'amministrazione  regionale  un  importo  di 6.000 euro/ettaro, a
titolo di prezzo per la cessione dei diritti, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui all'art. 3, comma 6.
                               Art. 6.
                        Modifica all'art. 16
     del decreto del Presidente della Regione n. 0313/Pres./2007
   1.  All'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Regione
n.  0313/Pres./2007,  le  parole «con delibera della Giunta regionale
sulla  base  di  apposito bando» sono sostituite dalle seguenti: «con
decreto  del  direttore  del  Servizio  competente  sulla  base di un
regolamento bando».
                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Visto, il Presidente: Illy