Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalita' e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2007, n. 0313/Pres., recante «Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalita' tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni della variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20. Approvazione», disciplina i criteri, le modalita' e il prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale. Art. 2. Beneficiari dell'assegnazione 1. I diritti di cui al comma 1 sono assegnati ai produttori di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0313/Pres./ 2007, iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, in regola con le disposizioni relative alla dichiarazione delle superfici vitate, che abbiano presentato apposita domanda al competente Servizio della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. 2. La domanda, redatta secondo modello predisposto dal Servizio competente, e' presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 3. Modalita' e criteri per l'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale 1. I diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale sono assegnati con decreto del direttore del Servizio competente. 2. I diritti di impianto sono assegnati prioritariamente a favore di produttori che hanno piantato vigneti in base a diritti di reimpianto poi annullati o contestati per insussistenza del diritto di provenienza accertata da parte di altre pubbliche amministrazioni. 3. E' attribuita priorita' alle domande dei produttori di cui al comma 2 con minore superficie contestata. 4. Soddisfatte le domande dei produttori di cui al comma 2, i diritti residui sono assegnati agli altri produttori richiedenti, collocati in graduatoria con attribuzione dei seguenti punteggi: a) giovani produttori di eta' compresa fra i diciotto e quaranta anni, con qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale dell'impresa agricola, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente regolamento: punti 12; b) produttori che si impegnano a esercitare i diritti assegnati nelle zone ricomprese nelle D.O.C. Colli Orientali del Friuli, Collio e Carso: punti 6; c) produttori che si impegnano a esercitare i diritti assegnati all'interno dell'area che delimita una denominazione di origine controllata garantita (D.O.C.G.) o una sottozona: punti 4. 5. A parita' di condizioni e' data priorita' al richiedente con minore eta'. 6. L'assegnazione dei diritti di impianto e' comunicata ai beneficiari entro venti giorni dalla data del decreto di assegnazione dei diritti. 7. Qualora, entro cento giorni dalla fine della campagna viticola in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sussistano disponibilita' di superficie a seguito di rinunce o revoche, e' disposta l'assegnazione dei diritti a favore dei richiedenti secondo le modalita' e i criteri di priorita' di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo. 8. I diritti di impianto assegnati sono esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati prelevati dalla riserva regionale. Art. 4. Limitazioni di superficie e condizioni 1. I produttori di cui all'art. 3, comma 4, possono richiedere l'assegnazione di diritti per una superficie vitata compresa tra 0,5 e 2 ettari, da esercitare per l'impianto di vitigni delle varieta' individuate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0321/Pres. «Regolamento recante la classificazione delle varieta' di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione», e successive modificazioni e integrazioni. 2. La realizzazione degli impianti di vite e' limitata ai fondi per i quali e' possibile comprovare la disponibilita' del terreno attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle interessate, ovvero contratti di affitto e usufrutto purche' registrati prima della presentazione della domanda di assegnazione; la disponibilita' del terreno puo' derivare anche da usufrutto legale purche' anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione. 3. I beneficiari dell'assegnazione sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi assunti con la presentazione della domanda, pena l'esclusione dall'assegnazione e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente. 4. I diritti a favore dei produttori di cui all'art. 3, comma 2, sono assegnati con la clausola espressa di risoluzione dell'assegnazione, laddove il presupposto venga meno con l'accertamento, in sede di giudizio, della fondatezza del diritto contestato; in tal caso, i diritti confluiscono nella riserva regionale. Art. 5. Prezzo di cessione 1. I beneficiari dell'assegnazione corrispondono a favore dell'amministrazione regionale un importo di 6.000 euro/ettaro, a titolo di prezzo per la cessione dei diritti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 3, comma 6. Art. 6. Modifica all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0313/Pres./2007 1. All'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Regione n. 0313/Pres./2007, le parole «con delibera della Giunta regionale sulla base di apposito bando» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del direttore del Servizio competente sulla base di un regolamento bando». Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy