Regolamento  per  la  concessione  di  contributi ai soggetti gestori
   delle  strutture  residenziali  per finalita' assistenziali e agli
   enti  pubblici  gestori  dei  servizi  di  assistenza domiciliare,
   nonche'  agli  enti  privati  con  gli  stessi  convenzionati  per
   l'erogazione  delle  medesime  prestazioni,  a  titolo di rimborso
   delle   spese   sostenute   per   il   mantenimento   dei  livelli
   assistenziali nei periodi in cui il personale, che presta servizio
   alla  persona presso le strutture e i servizi medesimi, e' avviato
   ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze minime nei
   processi  di  assistenza alla persona e per il conseguimento della
   qualifica di operatore socio-sanitario, in esecuzione dell'art. 4,
   commi  26,  27 e 28, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.
   Approvazione.
                               Art. 1.

                          F i n a l i t a'

   1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione
dei  contributi,  di cui ai commi 26, 27 e 28 dell'art. 4 della legge
regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ai soggetti gestori delle strutture
residenziali per finalita' assistenziali e agli enti pubblici gestori
dei  servizi di assistenza domiciliare, nonche' agli enti privati con
gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni,
a  titolo  di  rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei
livelli  assistenziali  nei  periodi  in cui il personale, che presta
servizio  alla  persona  presso le strutture e i servizi medesimi, e'
avviato ad attivita' formative.
                               Art. 2.

                   Regime di aiuto e cumulabilita'

   1.  I  contributi  di  cui  all'art.  1,  hanno natura di aiuti de
minimis  ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006 relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88
del   trattato  agli  aiuti  di  importanza  minare  («de  minimis»),
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea serie L n.
379/5 del 28 dicembre 2006.
   2.  Nel rispetta dei limiti previsti dall'art. 2, paragrafo 5, del
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006,
gli  incentivi  di  cui  al  presente regolamento sono cumulabili con
altri  interventi  contributivi  previsti  da  altre  leggi statali e
regionali,  a  meno  che  queste  ultime  espressamente  escludano la
cumulabilita' con altre provvidenze.
                               Art. 3.

                     Beneficiari dei contributi

   1.  I  beneficiari  dei  contributi  sono i soggetti gestori delle
strutture   residenziali  per  finalita'  assistenziali  e  gli  enti
pubblici  gestori  dei servizi di assistenza domiciliare, nonche' gli
enti  privati  con  i  medesimi  convenzionati per l'erogazione delle
prestazioni assistenziali residenziali e domiciliari.
                               Art. 4.

                         Spese finanziabili

   1.  Sono ammesse a contributo le spese sostenute dagli Enti di cui
all'art.  3  per la sostituzione del personale addetto all'assistenza
frequentante le seguenti attivita' formative:
    a)  corsi  di  competenze  minime nei processi di assistenza alla
persona di 200 ore;
    b)  corsi  per  il  conseguimento  della  qualifica  di operatore
sociosanitario di 1000 ore;
    c)  corsi  di  misure  compensative  per  il  conseguimento della
qualifica di operatore sociosanitario di 200 ore;
    d)  corsi  di  misure  compensative  per  il  conseguimento della
qualifica di operatore sociosanitario di 600 ore;
    e)  altri  corsi  sperimentali  finalizzati  al  conseguimento di
competenze   nei  processi  di  assistenza  alla  persona  ovvero  al
conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario;
    f) corsi di misure compensative per soggetti stranieri con titoli
professionali   in   ambito  sanitario  per  il  conseguimento  della
qualifica di operatore sociosanitario;
    g)  corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per
l'operatore sociosanitario di 400 ore.
                               Art. 5.

                      Obblighi dei beneficiari

   1.  I soggetti di cui all'art. 2 devono garantire la frequenza del
personale  alle varie attivita' formative, assicurando al contempo la
continuita' assistenziale e sono tenuti a:
    a) considerare in servizio il personale in formazione in rapporto
al numero di ore rimborsate dalla Regione in relazione allo specifico
corso frequentato;
    b) provvedere alla sostituzione del personale con l'assunzione di
nuovo  personale  a tempo determinato o attribuendo ore straordinarie
ad altro personale in servizio.
                               Art. 6.

                 Modalita' di presentazione domande

   1.  Le  domande di contributo sono inoltrate entro 60 giorni dalla
conclusione  delle  attivita'  formative  di  cui all'art. 3 e devono
essere corredate dalla seguente documentazione:
    a)   dichiarazione   di   partecipazione  individuale  al  corso,
rilasciata   dall'Ente  di  formazione,  recante  il  nominativo  del
lavoratore e la data degli esami finali;
    b)  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto notorio resa dal legale
rappresentante,  ai  sensi  dell'art.  47  del decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  «Testo  unico  delle
disposizioni  legislative  regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», che certifica:
     1)   le  modalita' di sostituzione per ogni singolo operatore in
formazione e indicazione del nominativo del sostituto;
     2)  ore effettivamente effettuate per la sostituzione e relativo
costo orario;
     3)  che  le  ore di formazione, rimborsate ai sensi dell'art. 4,
commi  26,  27  e  28  della  legge  regionale  n. 4/2001, sono state
considerate per ogni operatore come orario di servizio;
     4)  qualsiasi  altra  aiuto  «de minimis» ricevuto durante i due
esercizi  finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso
nel  caso  che  i beneficiari dei contributi di cui all'art. 1, siano
soggetti  privati che si configurano come «impresa». La dichiarazione
deve  altresi'  contenere  l'impegno  a  comunicare  ogni  successiva
variazione   rilevante  ai  fini  dell'applicazione  della  normativa
comunitaria in materia;
    c)  copia  della convenzione stipulata con l'Ente pubblico per la
gestione   dei   servizi  assistenziali  residenziali  o  domiciliari
nell'ipotesi di richiesta da parte di ente privato
                               Art. 7.

                        Misura dei contributi

   1. L'entita' del contributo e' fissata in un importo di euro 15,00
per  ogni  ora  di sostituzione per ciascun addetto all'assistenza in
formazione fino ad un massimo di:
    a) 350 ore per i partecipanti i corsi di 1000 ore;
    b)  250 ore per i partecipanti ai corsi di misure compensative di
600  ore o altri corsi compensativi sperimentali per il conseguimento
della qualifica di operatore sociosanitario;
    c)  70  ore per i partecipanti ai corsi di misure compensative di
200  ore  e  ai percorsi formativi per il conseguimento di competenze
minime nei processi di assistenza alla persona di 200 ore;
    d)  100 ore per i partecipanti ai corsi compensativi per soggetti
stranieri  con  titoli  professionali  in  ambito  sanitario  per  il
conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario;
    e)   140   ore   per  i  partecipanti  del  corso  di  formazione
complementare  in  assistenza sanitaria dell'operatore sociosanitario
di 400 ore.
                               Art. 8.

  Modalita' di concessione, erogazione e rendicontazione contributi

   1.  I  contributi  sono  concessi  con  decreto  del Direttore del
Servizio   competente,   subordinatamente  alla  presentazione  della
documentazione di cui all'art. 6.
   2. Il provvedimento di concessione deve prevedere:
    a)  che  il contributo e' concesso in osservanza delle condizioni
prescritte dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre  2006  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis) pubblicato in
GUUE, serie L, n. 379 del 28 dicembre 2006.
    b)  che  ai  sensi dell'art. 2 del REG. (CE) 1998/2006, l'importo
complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa
non   puo'  superare  l'importo  di  euro  200.000,00  (duecentomila)
nell'arco di tre esercizi finanziari.
   3.  Con  il  decreto  di  concessione,  trattandosi  di spese gia'
sostenute,  si  procede alla contestuale erogazione dei contributi in
unica  soluzione,  compatibilmente  con  i vincoli posti dal patto di
stabilita' e alla fissazione dei termini di rendicontazione.
   4.  Ai  fini  della  rendicontazione  dei  contributi  concessi, i
soggetti  beneficiari  presentano,  entro il termine stabilito con il
decreto di concessione, la documentazione prevista dagli articoli 41,
41-bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
   5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1
entro i termini previsti, comporta la revoca dei contributi.
   6.  Ai  sensi  del  comma 3, dell'art. 42 della legge regionale n.
7/2000  la  Direzione  centrale  Salute  e  Protezione  sociale  puo'
effettuare   controlli   ispettivi   a  campione  per  verificare  la
veridicita'  delle attestazioni presentate a corredo della domanda di
contributo.
                               Art. 9.

                      Disposizioni transitorie

   1.  In  deroga  al termine ed alle modalita' stabilite dall'art. 5
del  presente  Regolamento  ed esclusivamente per la sostituzione del
personale   frequentante  i  corsi  di  formazione  complementare  in
assistenza  sanitaria  per  l'operatore  sociosanitario  conclusi nel
corso  del  2007, le domande di rimborso delle spese sostenute per il
mantenimento   dei  livelli  assistenziali  nei  periodi  in  cui  il
personale frequenta i corsi medesimi, possano essere presentate entro
60  giorni  dalla  data di pubblicazione del presente Regolamento nel
Bollettino ufficiale della Regione.
   2.   Le  medesime  domande  sono  integrate,  ove  necessario,  in
conformita' al presente regolamento.
                              Art. 10.

                             Abrogazione

   1. Sano abrogati in particolare:
    a)  il  decreto  del  Presidente  della Regione 1 luglio 2003, n.
0232/Pres.  «Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti
gestori  di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di
cui  all'art.  4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale 26 febbraio
2001, n. 4»;
    b)  il  decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2005, n.
0416/Pres.  «Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti
gestori  di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di
cui  all'art.  4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale 26 febbraio
2001, n. 4». Approvazione modifiche.
                              Art. 11.

                          Entrata in vigore

   1.  Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy