Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalita' assistenziali e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonche' agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, e' avviato ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, in esecuzione dell'art. 4, commi 26, 27 e 28, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4. Approvazione. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi, di cui ai commi 26, 27 e 28 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalita' assistenziali e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonche' agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, e' avviato ad attivita' formative. Art. 2. Regime di aiuto e cumulabilita' 1. I contributi di cui all'art. 1, hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minare («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006. 2. Nel rispetta dei limiti previsti dall'art. 2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilita' con altre provvidenze. Art. 3. Beneficiari dei contributi 1. I beneficiari dei contributi sono i soggetti gestori delle strutture residenziali per finalita' assistenziali e gli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonche' gli enti privati con i medesimi convenzionati per l'erogazione delle prestazioni assistenziali residenziali e domiciliari. Art. 4. Spese finanziabili 1. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dagli Enti di cui all'art. 3 per la sostituzione del personale addetto all'assistenza frequentante le seguenti attivita' formative: a) corsi di competenze minime nei processi di assistenza alla persona di 200 ore; b) corsi per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario di 1000 ore; c) corsi di misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario di 200 ore; d) corsi di misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario di 600 ore; e) altri corsi sperimentali finalizzati al conseguimento di competenze nei processi di assistenza alla persona ovvero al conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario; f) corsi di misure compensative per soggetti stranieri con titoli professionali in ambito sanitario per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario; g) corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per l'operatore sociosanitario di 400 ore. Art. 5. Obblighi dei beneficiari 1. I soggetti di cui all'art. 2 devono garantire la frequenza del personale alle varie attivita' formative, assicurando al contempo la continuita' assistenziale e sono tenuti a: a) considerare in servizio il personale in formazione in rapporto al numero di ore rimborsate dalla Regione in relazione allo specifico corso frequentato; b) provvedere alla sostituzione del personale con l'assunzione di nuovo personale a tempo determinato o attribuendo ore straordinarie ad altro personale in servizio. Art. 6. Modalita' di presentazione domande 1. Le domande di contributo sono inoltrate entro 60 giorni dalla conclusione delle attivita' formative di cui all'art. 3 e devono essere corredate dalla seguente documentazione: a) dichiarazione di partecipazione individuale al corso, rilasciata dall'Ente di formazione, recante il nominativo del lavoratore e la data degli esami finali; b) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa», che certifica: 1) le modalita' di sostituzione per ogni singolo operatore in formazione e indicazione del nominativo del sostituto; 2) ore effettivamente effettuate per la sostituzione e relativo costo orario; 3) che le ore di formazione, rimborsate ai sensi dell'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale n. 4/2001, sono state considerate per ogni operatore come orario di servizio; 4) qualsiasi altra aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso nel caso che i beneficiari dei contributi di cui all'art. 1, siano soggetti privati che si configurano come «impresa». La dichiarazione deve altresi' contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia; c) copia della convenzione stipulata con l'Ente pubblico per la gestione dei servizi assistenziali residenziali o domiciliari nell'ipotesi di richiesta da parte di ente privato Art. 7. Misura dei contributi 1. L'entita' del contributo e' fissata in un importo di euro 15,00 per ogni ora di sostituzione per ciascun addetto all'assistenza in formazione fino ad un massimo di: a) 350 ore per i partecipanti i corsi di 1000 ore; b) 250 ore per i partecipanti ai corsi di misure compensative di 600 ore o altri corsi compensativi sperimentali per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario; c) 70 ore per i partecipanti ai corsi di misure compensative di 200 ore e ai percorsi formativi per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona di 200 ore; d) 100 ore per i partecipanti ai corsi compensativi per soggetti stranieri con titoli professionali in ambito sanitario per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario; e) 140 ore per i partecipanti del corso di formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore sociosanitario di 400 ore. Art. 8. Modalita' di concessione, erogazione e rendicontazione contributi 1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui all'art. 6. 2. Il provvedimento di concessione deve prevedere: a) che il contributo e' concesso in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis) pubblicato in GUUE, serie L, n. 379 del 28 dicembre 2006. b) che ai sensi dell'art. 2 del REG. (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non puo' superare l'importo di euro 200.000,00 (duecentomila) nell'arco di tre esercizi finanziari. 3. Con il decreto di concessione, trattandosi di spese gia' sostenute, si procede alla contestuale erogazione dei contributi in unica soluzione, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e alla fissazione dei termini di rendicontazione. 4. Ai fini della rendicontazione dei contributi concessi, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione, la documentazione prevista dagli articoli 41, 41-bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. 5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti, comporta la revoca dei contributi. 6. Ai sensi del comma 3, dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 la Direzione centrale Salute e Protezione sociale puo' effettuare controlli ispettivi a campione per verificare la veridicita' delle attestazioni presentate a corredo della domanda di contributo. Art. 9. Disposizioni transitorie 1. In deroga al termine ed alle modalita' stabilite dall'art. 5 del presente Regolamento ed esclusivamente per la sostituzione del personale frequentante i corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per l'operatore sociosanitario conclusi nel corso del 2007, le domande di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale frequenta i corsi medesimi, possano essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Le medesime domande sono integrate, ove necessario, in conformita' al presente regolamento. Art. 10. Abrogazione 1. Sano abrogati in particolare: a) il decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2003, n. 0232/Pres. «Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»; b) il decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2005, n. 0416/Pres. «Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori di strutture residenziali per anziani non autosufficienti di cui all'art. 4, commi 26, 27 e 28 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4». Approvazione modifiche. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy