Regolamento per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilita' sociale dell'impresa ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro). Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento stabilisce, in applicazione dell'art. 51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di incentivi per la promozione della diffusione dei principi della responsabilita' sociale dell'impresa. Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento le piccole e medie imprese e microimprese (PMI), come definite dal Regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000», emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres., con sede operativa nel territorio regionale. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti: a) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la contrattazione collettiva nazionale ed eventualmente quella territoriale e aziendale e i principi di parita' giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori; b) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni; c) non svolgere la propria attivita' principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A. 3. L'allegato A del presente regolamento e' aggiornato con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. 4. Non possono beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento i soggetti tenuti all'adozione delle iniziative di cui all'art. 3 per obbligo previsto dalla legge statale o regionale. Art. 3. Iniziative finanziabili 1. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al presente Regolamento sono finanziabili le seguenti iniziative: a) adozione del bilancio sociale; b) adozione del sistema di gestione della responsabilita' sociale secondo la norma «SA 8000». 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il bilancio sociale deve essere redatto secondo i principali modelli e linee guida esistenti a livello nazionale e internazionale, quali, tra gli altri, quelli elaborati dal Global Reporting Initiative, dall'Istituto Europeo per il Bilancio sociale e dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, e deve in particolare indicare: a) la consistenza del personale per eta', genere, livello d'istruzione, qualifica, funzione, anzianita', provenienza territoriale, nazionalita' e tipologia contrattuale; b) le iniziative adottate per favorire la parita' di genere nell'accesso al lavoro, nella formazione, nella progressione in carriera e nella remunerazione e la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro, quali, tra le altre, l'utilizzo della flessibilita' dell'orario lavorativo o l'attivazione del servizio di asilo nido aziendale; c) i criteri di organizzazione del lavoro e le politiche aziendali in materia di assunzione, gestione, remunerazione, incentivazione, formazione e valorizzazione del personale maschile e femminile, con particolare riguardo alle misure adottate al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili e il prolungamento della vita attiva; d) le politiche aziendali volte ad accrescere i livelli di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; e) le iniziative adottate per contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-flsiche sul luogo di lavoro, quali, tra le altre, l'adozione di codici di condotta e l'istituzione di comitati paritetici che rafforzino la tutela della dignita' delle lavoratrici e dei lavoratori. Art. 4. Spese ammissibili 1. Per l'iniziativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono ammissibili esclusivamente le spese di consulenza o di formazione del personale, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, finalizzate all'adozione per la prima volta del bilancio sociale. 2. Per l'iniziativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sono ammissibili esclusivamente le seguenti spese, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo: a) le spese di consulenza o di formazione del personale, finalizzate all'acquisizione per la prima volta della certificazione di conformita' del sistema di gestione della responsabilita' sociale secondo la norma «SA 8000»; b) le spese per racquisto di programmi informatici strettamente funzionali all'acquisizione per la prima volta della certificazione di cui alla lettera a); c) le spese relative al rilascio per la prima volta della certificazione di cui alla lettera a) da parte di un ente di certificazione accreditato dal SAI - Social Accountability International. 3. Le prestazioni di consulenza o di formazione di cui ai commi 1 e 2 possono essere fornite da enti di certificazione accreditati dal SAI - Social Accountability International ovvero da enti di formazione accreditati secondo la vigente normativa regionale. 4. Non sono ammissibili le spese finalizzate alla predisposizione del bilancio sociale relativamente ad esercizi successivi a quello di prima adozione del documento medesimo ovvero al mantenimento della certificazione di cui al comma 2, lettera a) 5. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte. Art. 5. Ammontare degli incentivi 1. L'ammontare degli incentivi di cui al presente regolamento e' determinato: a) per l'iniziativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nella misura dell'80 per cento delle spese ammissibili, per un importo comunque non superiore a 7.000 euro; b) per l'iniziativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), nella misura dell'80 per cento delle spese ammissibili, per un importo comunque non superiore a 10.000 euro. Art. 6. Regime di aiuto 1. Gli incentivi di cui al presente regolamento hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006. Art. 7. Cumulabilita' degli incentivi 1. Gli incentivi per le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), sono fra loro cumulabili. 2. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative. Art. 8. Risorse disponibili 1. Le risorse disponibili per le finalita' di cui al presente Regolamento sono determinate annualmente, a valere sulla disponibilita' finanziaria di cui all'art. 80, comma 16, della legge regionale n. 18/2005, con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 9. Presentazione delle domande 1. Le domande di contributo per gli incentivi di cui al presente Regolamento sono presentate alla Direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca - Servizio lavoro, e sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia. 2. Le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilita', dal 1° gennaio al 31 ottobre di ciascun anno e anteriormente all'avvio delle iniziative di cui all'art. 3, da intendersi come la data di inizio della fornitura all'impresa richiedente delle prestazioni di consulenza o di formazione specificata nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente, e, sempre a pena di inammissibilita', sono corredate da: a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentate del soggetto richiedente resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, redatta secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale sostituto Attivita' produttive 30 dicembre 2005, n. 4377, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006; b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2; c) una misura camerale dell'impresa; d) l'indicazione dell'iniziativa o delle iniziative di cui all'art. 3 per cui viene richiesto il contributo; e) una relazione analitica, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, in merito alle iniziative per le quali si richiede il contributo; f) idonea documentazione contenente il preventivo delle spese di consulenza o di formazione da sostenere e dalla quale risultino la data di avvio delle iniziative finanziabili e il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, in capo al soggetto erogatore delle prestazioni di consulenza o di formazione. Art. 10. Concessione degli incentivi 1. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 36, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'ordine cronologico di presentazione delle domande e' determinato: a) dal timbro datano apposto dal Servizio lavoro, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria; b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite corriere. 2. Gli incentivi sono concessi con decreto del direttore del Servizio lavoro, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, entro i limiti della disponibilita' di risorse di cui all'art. 8. 3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 4. Non e' ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. 5. La struttura procedente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990. n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi). 6. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la struttura procedente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve essere consegnata nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e deve altresi' contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti «de minimis» dall'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi. 7. In pendenza dei termini assegnati ai sensi dei commi 3, 5 e 6, il termine per la concessione e' sospeso. 8. Il provvedimento di concessione deve prevedere che il contributo e' concesso in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 379 del 28 dicembre 2006. 9. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo. Art. 11. Rendicontazione delle spese ed erogazione degli incentivi 1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente Regolamento, le iniziative di cui all'art. 3 per le quali e' stata presentata domanda di contributo devono concludersi entro quattordici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. Per data di conclusione dell'iniziativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), si intende la data di adozione per la prima volta da parte del soggetto richiedente del bilancio sociale, mentre per data di conclusione dell'iniziativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), si intende la data di rilascio per la prima volta al soggetto richiedente della certificazione di conformita' del sistema di gestione della responsabilita' sociale secondo la norma «SA 8000». Entro il medesimo termine il soggetto beneficiario trasmette al Servizio lavoro: a) un rendiconto delle spese sostenute, con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia; b) in caso di contributo concesso per l'iniziativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), copia del bilancio sociale approvato; c) in caso di contributo concesso per l'iniziativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), copia del certificato di conformita' alla norma «SA 8000». 2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato una sola volta, per una durata massima di dieci mesi. La relativa richiesta deve essere motivata e va presentata anteriormente alla scadenza del termine di cui si chiede la proroga. 3. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle medesime devono avere data successiva a quella di presentazione della domanda. 4. Non sono riconosciute spese eccedenti il preventivo di cui all'art. 9, comma 2, lettera e). 5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E consentita la richiesta di proroga del termine purche' motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 6. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attivita' di certificazione secondo le modalita' di cui all'art. 41-bis della legge regionale 7/2000. 7. Gli incentivi sono erogati dal Servizio lavoro entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1, previa rideterminazione dell'ammontare qualora le spese rendicontate risultino inferiori a quelle ammesse a contributo. In pendenza del termine assegnato ai sensi del comma 5, il termine per erogazione e' sospeso. Art. 12. Revoca dei benefici 1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui al presente Regolamento: a) il mancato deposito entro il termine prescritto della documentazione di cui all'art. 11, comma 1; b) la non conformita' della documentazione giustificativa delle spese sostenute a quanto previsto dall'art. 11, comma 3; c) l'accertamento della non veridicita' del contenuto della dichiarazione di cui all'art. 9, comma 2, lettera a); d) l'accertamento della difformita' dell'iniziativa effettivamente realizzata da quella per cui e' stato concesso il contributo avuto riguardo, per quanto attiene all'iniziativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), al rispetto delle modalita' di redazione e dei contenuti del bilancio sociale richiesti dall'art. 3, comma 2. 2. La struttura procedente comunica tempestivamente ai soggetti interessati la revoca del provvedimento di concessione. Art. 13 R i n v i o 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000. Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis)