Regolamento  per la concessione e l'erogazione in via sperimentale di
   incentivi  per  la  promozione della diffusione dei principi della
   responsabilita'  sociale  dell'impresa ai sensi dell'art. 51 della
   legge  regionale  9  agosto  2005,  n.  18  (Norme  regionali  per
   l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro).
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
   1.   Il   presente   regolamento   stabilisce,   in   applicazione
dell'art. 51  della  legge  regionale  9  agosto  2005,  n. 18 (Norme
regionali  per  l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), i
criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione e l'erogazione in via
sperimentale  di  incentivi  per  la  promozione della diffusione dei
principi della responsabilita' sociale dell'impresa.
                               Art. 2.
                        Soggetti beneficiari
   1.   Possono  beneficiare  degli  incentivi  di  cui  al  presente
regolamento  le  piccole  e  medie imprese e microimprese (PMI), come
definite  dal  Regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della
definizione  di  microimpresa,  piccola  e  media  impresa  ai  sensi
dell'art.  38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000», emanato con
decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres.,
con sede operativa nel territorio regionale.
   2.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 devono possedere alla data di
presentazione della domanda i seguenti requisiti:
    a)  rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di
lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili,
la  normativa  previdenziale,  le norme poste a tutela della salute e
sicurezza   sui   luoghi  di  lavoro,  la  contrattazione  collettiva
nazionale  ed  eventualmente  quella  territoriale  e  aziendale  e i
principi di parita' giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e
lavoratori;
    b)  non  aver  fatto  ricorso,  nei  dodici  mesi precedenti alla
presentazione  della  domanda,  a  licenziamenti  collettivi ai sensi
degli  articoli  4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, (Norme in
materia    di   cassa   integrazione,   mobilita',   trattamenti   di
disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della  Comunita' europea,
avviamento  al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro) e successive modificazioni e integrazioni;
    c) non svolgere la propria attivita' principale, quale risultante
dall'iscrizione  al  Registro  delle  imprese,  nei  settori elencati
nell'allegato A.
   3. L'allegato A del presente regolamento e' aggiornato con decreto
del  direttore  centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
   4.  Non  possono  beneficiare  degli  incentivi di cui al presente
regolamento  i  soggetti  tenuti all'adozione delle iniziative di cui
all'art. 3 per obbligo previsto dalla legge statale o regionale.
                               Art. 3.
                       Iniziative finanziabili
   1.  Ai  fini  della concessione degli incentivi di cui al presente
Regolamento sono finanziabili le seguenti iniziative:
    a) adozione del bilancio sociale;
    b) adozione del sistema di gestione della responsabilita' sociale
secondo la norma «SA 8000».
   2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il bilancio sociale deve
essere redatto secondo i principali modelli e linee guida esistenti a
livello  nazionale  e  internazionale,  quali,  tra gli altri, quelli
elaborati  dal Global Reporting Initiative, dall'Istituto Europeo per
il Bilancio sociale e dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, e
deve in particolare indicare:
    a)  la  consistenza  del  personale  per  eta',  genere,  livello
d'istruzione,    qualifica,    funzione,    anzianita',   provenienza
territoriale, nazionalita' e tipologia contrattuale;
    b)  le  iniziative  adottate  per  favorire  la parita' di genere
nell'accesso  al  lavoro,  nella  formazione,  nella  progressione in
carriera  e  nella  remunerazione  e  la  conciliazione  dei tempi di
famiglia,  di vita e di lavoro, quali, tra le altre, l'utilizzo della
flessibilita'  dell'orario lavorativo o l'attivazione del servizio di
asilo nido aziendale;
    c)  i  criteri  di  organizzazione  del  lavoro  e  le  politiche
aziendali   in   materia   di  assunzione,  gestione,  remunerazione,
incentivazione,  formazione e valorizzazione del personale maschile e
femminile,  con  particolare riguardo alle misure adottate al fine di
favorire   l'inserimento  lavorativo  delle  persone  disabili  e  il
prolungamento della vita attiva;
    d) le politiche aziendali volte ad accrescere i livelli di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
    e)  le  iniziative  adottate  per  contrastare  il fenomeno delle
molestie  morali  e  psico-flsiche sul luogo di lavoro, quali, tra le
altre,  l'adozione  di codici di condotta e l'istituzione di comitati
paritetici  che rafforzino la tutela della dignita' delle lavoratrici
e dei lavoratori.
                               Art. 4.
                          Spese ammissibili
   1.  Per  l'iniziativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono
ammissibili esclusivamente le spese di consulenza o di formazione del
personale, sostenute successivamente alla presentazione della domanda
di  contributo,  finalizzate  all'adozione  per  la  prima  volta del
bilancio sociale.
   2.  Per  l'iniziativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sono
ammissibili    esclusivamente    le    seguenti    spese,   sostenute
successivamente alla presentazione della domanda di contributo:
    a)  le  spese  di  consulenza  o  di  formazione  del  personale,
finalizzate  all'acquisizione per la prima volta della certificazione
di  conformita' del sistema di gestione della responsabilita' sociale
secondo la norma «SA 8000»;
    b)  le  spese per racquisto di programmi informatici strettamente
funzionali  all'acquisizione  per la prima volta della certificazione
di cui alla lettera a);
    c)  le  spese  relative  al  rilascio  per  la  prima volta della
certificazione  di  cui  alla  lettera  a)  da  parte  di  un ente di
certificazione   accreditato   dal   SAI   -   Social  Accountability
International.
   3.  Le prestazioni di consulenza o di formazione di cui ai commi 1
e  2 possono essere fornite da enti di certificazione accreditati dal
SAI   -   Social  Accountability  International  ovvero  da  enti  di
formazione accreditati secondo la vigente normativa regionale.
   4.  Non sono ammissibili le spese finalizzate alla predisposizione
del bilancio sociale relativamente ad esercizi successivi a quello di
prima  adozione  del  documento medesimo ovvero al mantenimento della
certificazione di cui al comma 2, lettera a)
   5. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte.
                               Art. 5.
                      Ammontare degli incentivi
   1.  L'ammontare  degli incentivi di cui al presente regolamento e'
determinato:
    a) per l'iniziativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nella
misura  dell'80  per  cento  delle  spese ammissibili, per un importo
comunque non superiore a 7.000 euro;
    b) per l'iniziativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), nella
misura  dell'80  per  cento  delle  spese ammissibili, per un importo
comunque non superiore a 10.000 euro.
                               Art. 6.
                           Regime di aiuto
   1.  Gli  incentivi  di cui al presente regolamento hanno natura di
aiuti  de  minimis  ai  sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione  del  15  dicembre  2006  relativo all'applicazione degli
articoli  87  e  88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de
minimis»),  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.
                               Art. 7.
                    Cumulabilita' degli incentivi
   1.  Gli  incentivi  per  le iniziative di cui all'art. 3, comma 1,
lettere a) e b), sono fra loro cumulabili.
   2.   Gli  incentivi  di  cui  al  presente  regolamento  non  sono
cumulabili  con  altri  incentivi  pubblici  ottenuti  per  le stesse
iniziative.
                               Art. 8.
                         Risorse disponibili
   1.  Le  risorse  disponibili  per  le finalita' di cui al presente
Regolamento    sono   determinate   annualmente,   a   valere   sulla
disponibilita'  finanziaria di cui all'art. 80, comma 16, della legge
regionale  n.  18/2005,  con  decreto  del direttore centrale lavoro,
formazione,  universita'  e  ricerca,  da  pubblicarsi nel Bollettino
ufficiale della Regione.
                               Art. 9.
                     Presentazione delle domande
   1.  Le  domande di contributo per gli incentivi di cui al presente
Regolamento   sono   presentate   alla   Direzione  centrale  lavoro,
formazione,  universita'  e ricerca - Servizio lavoro, e sono redatte
secondo  lo  schema  approvato  con  decreto  del  direttore centrale
lavoro,  formazione, universita' e ricerca, pubblicato nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  e reso disponibile sul sito internet della
Regione Friuli-Venezia Giulia.
   2.   Le   domande   di  contributo  sono  presentate,  a  pena  di
inammissibilita',  dal 1°  gennaio  al  31  ottobre di ciascun anno e
anteriormente  all'avvio  delle  iniziative  di  cui  all'art.  3, da
intendersi  come  la  data  di  inizio  della  fornitura  all'impresa
richiedente   delle   prestazioni   di  consulenza  o  di  formazione
specificata   nel  preventivo,  nel  contratto  o  in  documentazione
equipollente,  e,  sempre  a pena di inammissibilita', sono corredate
da:
    a)  una  dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentate del
soggetto richiedente resa ai sensi della vigente normativa in materia
di  dichiarazioni  sostitutive, relativa al possesso dei requisiti di
cui  all'art.  2,  comma  1,  redatta secondo lo schema approvato con
decreto  del  direttore  centrale  sostituto  Attivita' produttive 30
dicembre  2005,  n.  4377,  pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006;
    b)  una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto richiedente resa ai sensi della vigente normativa in materia
di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di
cui all'art. 2, comma 2;
    c) una misura camerale dell'impresa;
    d)  l'indicazione  dell'iniziativa  o  delle  iniziative  di  cui
all'art. 3 per cui viene richiesto il contributo;
    e)    una    relazione   analitica,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante  del  soggetto  richiedente, in merito alle iniziative
per le quali si richiede il contributo;
    f)  idonea documentazione contenente il preventivo delle spese di
consulenza  o  di  formazione da sostenere e dalla quale risultino la
data  di  avvio  delle  iniziative  finanziabili  e  il  possesso dei
requisiti  di  cui all'art. 4, comma 3, in capo al soggetto erogatore
delle prestazioni di consulenza o di formazione.
                              Art. 10.
                     Concessione degli incentivi
   1.  Gli  incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a
sportello   secondo   l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande, ai sensi dell'art. 36, commi 4, 5 e 6, della legge regionale
20  marzo  2000,  n.  7  (testo  unico  delle  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso).  L'ordine
cronologico di presentazione delle domande e' determinato:
    a)  dal  timbro  datano  apposto dal Servizio lavoro, nel caso di
consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;
    b)  dalla  data  di  spedizione,  nel  caso di spedizione tramite
lettera raccomandata o tramite corriere.
   2.  Gli  incentivi  sono  concessi  con  decreto del direttore del
Servizio  lavoro,  entro  il  termine di novanta giorni dalla data di
ricevimento  della  domanda,  entro  i limiti della disponibilita' di
risorse di cui all'art. 8.
   3.  Ove  la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta, il
responsabile  del  procedimento  ne da' comunicazione all'interessato
indicandone  le  cause  ed assegnando un termine di trenta giorni per
provvedere  alla  regolarizzazione  o  integrazione. E' consentita la
richiesta  di  proroga  del  termine  a condizione che sia motivata e
presentata prima della scadenza dello stesso.
   4.  Non  e'  ammissibile  la  concessione di incentivi a fronte di
rapporti  giuridici  instaurati,  a  qualunque  titolo, tra societa',
persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti
e affini sino al secondo grado.
   5.  La  struttura  procedente,  prima  della  formale adozione del
provvedimento  negativo,  comunica  tempestivamente  agli  istanti  i
motivi   che   ostano   all'accoglimento   della   domanda.   Trovano
applicazione  le disposizioni previste dall'art. 10-bis della legge 7
agosto   1990.  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo    e   di   diritto   di   accesso   ai   procedimenti
amministrativi).
   6.  Una  volta  verificata  la  sussistenza  dei  requisiti per la
concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la struttura
procedente  richiede  al  soggetto  che  ha  presentato la domanda di
contributo  una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante
e  resa  ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni
sostitutive,  per  accertare le condizioni relative all'applicazione,
nell'esercizio  finanziario  in  corso alla data di ricevimento della
richiesta  di  cui  al  presente  comma e nei due esercizi finanziari
precedenti,   del   regime   de  minimis  ai  sensi  della  normativa
comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente
comma  deve essere consegnata nel termine di trenta giorni dalla data
di  ricevimento della richiesta e deve altresi' contenere l'impegno a
comunicare    ogni    successiva   variazione   rilevante   ai   fini
dell'applicazione   della   normativa   comunitaria   in  materia. Il
superamento  dei  massimali  fissati  per la concessione di aiuti «de
minimis»  dall'art.  2,  comma  2,  del Regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli
incentivi.
   7.  In pendenza dei termini assegnati ai sensi dei commi 3, 5 e 6,
il termine per la concessione e' sospeso.
   8.   Il   provvedimento  di  concessione  deve  prevedere  che  il
contributo  e' concesso in osservanza delle condizioni prescritte dal
Regolamento  (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti  d'importanza  minore  (de  minimis)  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 379 del 28 dicembre 2006.
   9.  Le  domande  ammissibili  che  non possono essere totalmente o
parzialmente  finanziate  a  causa  dell'insufficiente disponibilita'
finanziaria,  possono  essere  accolte  con  i  fondi  stanziati  nel
bilancio successivo.
                              Art. 11.
      Rendicontazione delle spese ed erogazione degli incentivi
   1.  Ai  fini  dell'erogazione  degli  incentivi di cui al presente
Regolamento,  le  iniziative  di cui all'art. 3 per le quali e' stata
presentata domanda di contributo devono concludersi entro quattordici
mesi  dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento
di  concessione.  Per  data  di  conclusione  dell'iniziativa  di cui
all'art.  3,  comma 1, lettera a), si intende la data di adozione per
la  prima  volta  da  parte  del  soggetto  richiedente  del bilancio
sociale,  mentre  per  data  di  conclusione  dell'iniziativa  di cui
all'art.  3,  comma 1, lettera b), si intende la data di rilascio per
la  prima  volta  al  soggetto  richiedente  della  certificazione di
conformita'  del  sistema  di  gestione della responsabilita' sociale
secondo  la  norma  «SA  8000». Entro il medesimo termine il soggetto
beneficiario trasmette al Servizio lavoro:
    a)   un   rendiconto  delle  spese  sostenute,  con  allegata  la
documentazione  giustificativa  relativa a queste ultime in originale
ed una copia;
    b)  in  caso  di  contributo  concesso  per  l'iniziativa  di cui
all'art.   3,  comma  1,  lettera  a),  copia  del  bilancio  sociale
approvato;
    c)  in  caso  di  contributo  concesso  per  l'iniziativa  di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), copia del certificato di conformita'
alla norma «SA 8000».
   2.  Il  termine  di  cui al comma 1 puo' essere prorogato una sola
volta,  per  una  durata massima di dieci mesi. La relativa richiesta
deve  essere motivata e va presentata anteriormente alla scadenza del
termine di cui si chiede la proroga.
   3.  La  documentazione  giustificativa delle spese sostenute ed il
pagamento  delle  medesime  devono  avere data successiva a quella di
presentazione della domanda.
   4.  Non  sono  riconosciute  spese  eccedenti il preventivo di cui
all'art. 9, comma 2, lettera e).
   5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il
responsabile  del  procedimento  ne da' comunicazione all'interessato
indicandone  le  cause  ed assegnando un termine di trenta giorni per
provvedere  alla regolarizzazione o all'integrazione. E consentita la
richiesta  di proroga del termine purche' motivata e presentata prima
della scadenza dello stesso.
   6.  I  soggetti  beneficiari  possono  avvalersi dell'attivita' di
certificazione  secondo  le  modalita'  di  cui all'art. 41-bis della
legge regionale 7/2000.
   7.  Gli  incentivi  sono erogati dal Servizio lavoro entro novanta
giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma
1,   previa   rideterminazione   dell'ammontare   qualora   le  spese
rendicontate  risultino  inferiori  a quelle ammesse a contributo. In
pendenza  del  termine assegnato ai sensi del comma 5, il termine per
erogazione e' sospeso.
                              Art. 12.
                         Revoca dei benefici
   1.  Comportano la revoca totale degli incentivi di cui al presente
Regolamento:
    a)   il  mancato  deposito  entro  il  termine  prescritto  della
documentazione di cui all'art. 11, comma 1;
    b)  la  non conformita' della documentazione giustificativa delle
spese sostenute a quanto previsto dall'art. 11, comma 3;
    c)  l'accertamento  della  non  veridicita'  del  contenuto della
dichiarazione di cui all'art. 9, comma 2, lettera a);
    d)     l'accertamento     della    difformita'    dell'iniziativa
effettivamente  realizzata  da  quella  per  cui e' stato concesso il
contributo  avuto  riguardo, per quanto attiene all'iniziativa di cui
all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  al rispetto delle modalita' di
redazione e dei contenuti del bilancio sociale richiesti dall'art. 3,
comma 2.
   2.  La  struttura  procedente comunica tempestivamente ai soggetti
interessati la revoca del provvedimento di concessione.
                               Art. 13
                             R i n v i o
   1.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dal presente regolamento si
rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.
                              Art. 14.
                          Entrata in vigore
   1.  Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy
(Omissis)