Ulteriori  modifiche  al  Regolamento per l'attuazione da parte delle
   Province  degli  interventi  previsti  dai Piani di gestione delle
   situazioni  di  grave difficolta' occupazionale ai sensi dell'art.
   48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per
   l'occupazione,  la  tutela  e la qualita' del lavoro), emanato con
   decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres.
                               Art. 1.
Modifiche  all'art.  2  del  decreto  del Presidente della Regione n.
   0237/Pres./2006,  come modificato dal decreto del Presidente della
   Regione n. 0193/Pres./2007.
   1. Al comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione
n.  0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della
Regione n. 0193/Pres./2007, sono introdotte le seguenti modifiche:
    a) la parola «esclusivamente» e' soppressa;
    b)  alla  lettera  a), dopo le parole «con decreto dell'Assessore
regionale competente in materia di lavoro» sono inserite le seguenti:
«secondo  la procedura prevista dall'art. 46 della legge regionale n.
18/2005»;
    c)  alla  lettera  b),  dopo  le  parole  «avere  acquisito» sono
inscritte  le  seguenti:«,  in conseguenza di uno degli eventi di cui
alla lettera a,».
   2. Al comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione
n.  0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della
Regione   n.   0193/Pres./2007,   dopo   le   parole   «con   decreto
dell'Assessore  regionale  competente  in  materia  di  lavoro»  sono
inserite  le  seguenti:  «secondo  la procedura prevista dall'art. 46
della legge regionale n. 18/2005».
   3.  Dopo  il  comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Regione   n.   0237/Pres./2006,   come  modificato  dal  decreto  del
Presidente   della  Regione  n.  0193/  Pres./2007,  e'  inserito  il
seguente:
   «6-bis.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  si  intendono  per
lavoratori  disoccupati  anche  i soggetti che soddisfino entrambe le
seguenti condizioni:
    a)  avere  perso  la  propria  occupazione a seguito di uno degli
eventi  di  cui  al  comma 5, lettera a), che siano intervenuti anche
anteriormente  al  1  gennaio  2005  e  siano  stati  determinati  da
situazioni  di  grave  difficolta'  occupazionale  nel  settore delle
spedizioni  doganali  o  da  altre  situazioni  di  grave difficolta'
occupazionale  accertate  secondo  la  procedura prevista dalla legge
regionale 11  dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del
lavoro in situazioni di grave difficolta' occupazionale);
    b)  avere  acquisito,  in  conseguenza di uno degli eventi di cui
alla  lettera a), lo stato di disoccupazione ai sensi della normativa
regionale  attuativa  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
(Disposizioni  per  agevolare  l'incontro  fra  domanda ed offerta di
lavoro,  in  attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni.».
   4. Al comma 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione
n.  0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della
Regione n. 0193/Pres./2007, sono introdotte le seguenti modifiche:
    a) la parola «esclusivamente» e' soppressa;
    b)   dopo   le   parole  «con  decreto  dell'Assessore  regionale
competente  in materia di lavoro» sono inserite le seguenti: «secondo
la procedura prevista dall'art. 46 della legge regionale 18/2005»;
    c)  le  parole «In tale ultimo caso la sospensione deve permanere
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento» sono
soppresse.
                               Art. 2.
Modifiche  all'art.  4  del  decreto  del Presidente della Regione n.
   0237/Pres./2006,  come modificato dal decreto del Presidente della
   Regione n. 0193/Pres./2007.
   1.  Alla  lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  4 del decreto del
Presidente  della  Regione  n.  0237/Pres./2006,  come modificato dal
decreto  del  Presidente  della Regione n. 0193/Pres./2007, le parole
«b-bis),» sono soppresse.
   2.  Dopo  il  comma 5 dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Regione   n.   0237/Pres./2006,   come  modificato  dal  decreto  del
Presidente   della  Regione  n.  0193/  Pres./2007,  e'  inserito  il
seguente:
   «5-bis.  Qualora  la  nuova impresa sia costituita da due soggetti
dei  quali  solo  uno  sia  un  lavoratore disoccupato o a rischio di
disoccupazione,  il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)
puo'   essere  concesso  anche  se  la  partecipazione  detenuta  dal
lavoratore  disoccupato  o a rischio di disoccupazione sia pari al 50
per cento del capitale sociale».
                               Art. 3.
Sostituzione  dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n.
   0237/Pres./2006,  come modificato dal decreto del Presidente della
   Regione n. 0193/Pres./2007.
   1.   L'art.   9  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0237/Pres./2006,  come  modificato  dal  decreto del Presidente della
Regione n. 0193/Pres./2007, e' sostituito dal seguente:
   «Art.  9.  (Ammontare  dei  benefici).  -  1. Il contributo di cui
all'art.  1,  comma  1, lettera a) e' pari ad euro 3.000 per ciascuna
assunzione  a  tempo  indeterminato  o  inserimento in relazione alla
quale  possano  trovare  applicazione  i  benefici  e le agevolazioni
disciplinati  dalla  legge  n. 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni
diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993)
o dalla legge n. 223/1991. L'importo e' elevato:
    a)  ad  euro  4.500  qualora l'assunzione a tempo indeterminato o
l'inserimento, in relazione alla quale possano trovare applicazione i
benefici  e  le  agevolazioni  disciplinati dalla legge n. 407/1990 o
dalla legge n. 223/1991, riguardi donne;
    b)  ad  euro  5.500  qualora l'assunzione a tempo indeterminato o
l'inserimento, in relazione alla quale possano trovare applicazione i
benefici  e  le  agevolazioni  disciplinati dalla legge n. 407/1990 o
dalla  legge  n.  223/1991, riguardi soggetti che abbiano compiuto il
quarantacinquesimo  anno  di  eta'  alla  data di presentazione della
domanda di contributo;
    c)  ad  euro  7.500  qualora l'assunzione a tempo indeterminato o
l'inserimento, in relazione alla quale possano trovare applicazione i
benefici  e  le  agevolazioni  disciplinati dalla legge n. 407/1990 o
dalla  legge  n.  223/1991,  riguardi  donne  che abbiano compiuto il
quarantacinquesimo  anno  di  eta'  alla  data di presentazione della
domanda di contributo.
   2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e' pari ad
euro   6.000   per   ciascuna  assunzione  a  tempo  indeterminato  o
inserimento  in relazione alla quale non possano trovare applicazione
i  benefici  e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o
dalla legge n. 223/1991. L'importo e' elevato:
    a)  ad  euro  8.000  qualora l'assunzione a tempo indeterminato o
l'inserimento,   in   relazione   alla   quale  non  possano  trovare
applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n.
407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi donne;
    b)  ad  euro  9.000  qualora l'assunzione a tempo indeterminato o
l'inserimento,   in   relazione   alla   quale  non  possano  trovare
applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n.
407/1990  o  dalla  legge  n. 223/1991, riguardi soggetti che abbiano
compiuto   il   quarantacinquesimo   anno   di   eta'  alla  data  di
presentazione della domanda di contributo;
    c)  ad  euro  12.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o
l'inserimento,   in   relazione   alla   quale  non  possano  trovare
applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n.
407/1990  o  dalla  legge  n.  223/1991,  riguardi  donne che abbiano
compiuto   il   quarantacinquesimo   anno   di   eta'  alla  data  di
presentazione della domanda di contributo.
   3. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e' pari ad
euro  1.500  per  ciascuna  stabilizzazione  in  relazione alla quale
possano   trovare   applicazione   i   benefici   e  le  agevolazioni
disciplinati  dalla  legge  n.  407/1990  o  dalla legge n. 223/1991.
L'importo e' elevato:
    a)  ad  euro  2.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla
quale  possano  trovare  applicazione  i  benefici  e le agevolazioni
disciplinati  dalla  legge  n.  407/19900  dalla  legge  n. 223/1991,
riguardi donne;
    b)  ad  euro  3.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla
quale  possano  trovare  applicazione  i  benefici  e le agevolazioni
disciplinati dalla legge n. 407/1990 dalla legge n. 223/1991 riguardi
soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta' alla
data di presentazione della domanda di contributo;
    c)  ad  euro  4.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla
quale  possano  trovare  applicazione  i  benefici  e le agevolazioni
disciplinati  dalla  legge  n.  407/1990  o  dalla legge n. 223/1991,
riguardi  donne  che  abbiano  compiuto il quarantacinquesimo anno di
eta' alla data di presentazione della domanda di contributo.
   4. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e' pari ad
euro  5.500  per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non
possano   trovare   applicazione   i   benefici   e  le  agevolazioni
disciplinati  dalla  legge  n.  407/1990  o  dalla legge n. 223/1991.
L'importo e' elevato:
    a)  ad  euro  7.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla
quale  non  possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni
disciplinati  dalla  legge  n.  407/1990  dalla  legge  n.  223/1991,
riguardi donne;
    b)  ad  euro  8.000 qualora la stabilizzazione, in relazione alla
quale  non  possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni
disciplinati  dalla  legge  n.  407/1990  o  dalla legge n. 223/1991,
riguardi  soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di
eta' alla data di presentazione della domanda di contributo;
    c)  ad  euro  8.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla
quale  non  possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni
disciplinati  dalla  legge  n.  407/1990  o  dalla legge n. 223/1991,
riguardi  donne  che  abbiano  compiuto il quarantacinquesimo anno di
eta' alla data di presentazione della domanda di contributo.
   5.  Il  contributo  di  cui  all'art.  1,  comma  1, lettera b) e'
determinato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, ed
ha un ammontare comunque non superiore a 15.000 euro.
   6. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 5 e' elevato
a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi:
    a)  qualora,  nell'ipotesi  di  cui all'art. 4, comma 1, la nuova
impresa  sia  costituita  da  due  o  piu' lavoratori disoccupati o a
rischio di disoccupazione;
    b)  qualora,  nell'ipotesi  di  cui all'art. 4, comma 3, la nuova
impresa  sia  costituita  da  due  o  piu' lavoratori disoccupati o a
rischio   di   disoccupazione  insieme  ad  altri  soggetti  che  non
soddisfino  tale  requisito,  purche'  i  lavoratori  disoccupati o a
rischio  di  disoccupazione  detengano  la  partecipazione prevalente
nella nuova impresa;
    c)   qualora,  nell'ipotesi  di  cui  all'art.  4,  comma  4,  la
partecipazione  prevalente  sia  acquistata  da due o piu' lavoratori
disoccupati o a rischio di disoccupazione.
   7. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e' pari:
    a)  per  i  soggetti  che  non  fruiscono  di  benefici economici
derivanti  dagli  ammortizzatori  sociali, ad una somma pari a 4 euro
per  ciascuna  ora  di  effettiva  partecipazione ai corsi, fino a un
massimo di 4.000 euro;
    b)  per  i soggetti che fruiscono di benefici economici derivanti
dagli ammortizzatori sociali, ad una somma pari a 2 euro per ciascuna
ora  di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 2.000
euro.
   8.  Qualora  i  lavoratori  che  fruiscono  di  benefici economici
derivanti da ammortizzatori sociali perdano il loro status durante la
partecipazione al corso per il quale e' stato richiesto il contributo
di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), l'ammontare dello stesso, dal
giorno  successivo  e  fino al termine del corso, viene rideterminato
tenuto conto di quanto previsto dal comma 7, lettera a).
   9. Qualora il soggetto che partecipa al corso trovi un'occupazione
nel  periodo  di  frequenza  dello stesso, l'ammontare del contributo
viene  calcolato  sino  al  giorno  antecedente  l'inizio  del  nuovo
rapporto di lavoro tenuto conto di quanto previsto dal comma 7.
   10.  L'incentivo  di cui all'art. 8 e' pari ad euro 3.500 per ogni
anno di lavoro garantito al soggetto assunto utile per la maturazione
del   diritto   al   trattamento  pensionistico  secondo  la  vigente
disciplina.»
                               Art. 4.
Inserimento  dell'art. 11 bis al decreto del Presidente della Regione
   n.  0237/Pres./2006,  come  modificato  dal decreto del Presidente
   della Regione n. 0193/Pres./2007.
   1.  Dopo  l'art.  11  del  decreto del Presidente della Regione n.
0237/Pres./2006,  come  modificato  dal  decreto del Presidente della
Regione n. 0193/Pres./2007 e' inserito il seguente:
   «Art.  11-bis  (Riparto delle risorse). - 1. Il 50 per cento delle
risorse  disponibili  a  bilancio  e'  ripartito  fra  le Province in
proporzione  al  numero di domande di contributo pervenute a ciascuna
Provincia entro la data del 30 aprile di ciascun anno.
   2.  Il  residuo  50  per  cento delle risorse di cui al comma 1 e'
ripartito  fra  le  Province  in  proporzione al numero di domande di
contributo  pervenute  a  ciascuna  Provincia  entro  la  data del 30
settembre di ciascun anno.».
                               Art. 5.
Modifiche  all'art.  14  del  decreto del Presidente della Regione n.
   0237/Pres./2006,  come modificato dal decreto del Presidente della
   Regione n. 0193/Pres./2007.
   1.  Al  numero  3)  della  lettera c) del comma 1 dell'art. 14 del
decreto   del  Presidente  della  Regione  n.  0237/Pres./2006,  come
modificato    dal   decreto   del   Presidente   della   Regione   n.
0193/Pres./2007,  le  parole «con allegata, per tali ultime spese, la
documentazione giustificativa» sono soppresse.
   2.  Il  comma  3  dell'art.  14  del  decreto del Presidente della
Regione   n.   0237/Pres./2006,   come  modificato  dal  decreto  del
Presidente  della  Regione  n.  0193/  Pres./2007,  e' sostituito dal
seguente:
   «3.  Ai  fini  dell'erogazione  degli incentivi di cui all'art. 1,
comma  1,  lettera b), entro diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione
dell'impresa,  rispettivamente,  per  le  imprese  nel Registro delle
imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e
per  le  cooperative  nel  Registro  regionale  delle cooperative, il
soggetto   beneficiario   deve  depositare  presso  la  Provincia  un
rendiconto  delle  spese  sostenute,  con  allegata la documentazione
giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia. La
documentazione giustificativa delle spese di cui all'art. 5, comma 3,
deve  avere  una data non successiva al novantesimo giorno decorrente
dalla  data  dell'iscrizione  dell'impresa,  rispettivamente,  per le
imprese   nel  Registro  delle  imprese,  per  le  imprese  artigiane
nell'Albo  delle  imprese artigiane e per le cooperative nel Registro
regionale delle cooperative.».
                               Art. 6.
Modifica  all'art.  15  del  decreto  del Presidente della Regione n.
   0237/Pres./2006  come  modificato dal decreto del Presidente della
   Regione n. 0193/Pres./2007.
   1.  Al  comma  1  dell'art.  15  del  decreto del Presidente della
Regione   n.   0237/Pres./2006,   come  modificato  dal  decreto  del
Presidente   della   Regione   n.   0193/   Pres./2007,   le   parole
«,l'iscrizione  ad  un  corso  di  riqualificazione  realizzato da un
soggetto accreditato dalla Regione e, nell'ipotesi di cui all'art. 9,
comma   6,   lettera   b),   la  partecipazione  ad  un  percorso  di
ricollocazione o riqualificazione previsto da un Piano di gestione di
una  situazione  di grave difficolta' occupazionale.» sono sostituite
dalle  seguenti:  «e  l'iscrizione  ad  un  corso di riqualificazione
realizzato da un soggetto accreditato dalla Regione.».
                               Art. 7.
                      Disposizioni transitorie
   1.  In relazione al contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come
modificato    dal   decreto   del   Presidente   della   Regione   n.
0193/Pres./2007,  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in vigore del
presente  Regolamento possono essere presentate domande di contributo
per  assunzioni  con contratti a tempo indeterminato, anche parziale,
stipulati   successivamente  al  31  dicembre  2006  e  anteriormente
all'entrata in vigore del presente Regolamento, purche' le assunzioni
soddisfino tutte le seguenti condizioni:
    a)  riguardare  lavoratori  che  posseggano  i  requisiti  di cui
all'art.  2,  comma 6-bis, introdotto al decreto del Presidente della
Regione   n.   0237/Pres./2006,   come  modificato  dal  decreto  del
Presidente   della   Regione   n.   0193/Pres./2007,   dal   presente
regolamento;
    b)  possedere  i requisiti di cui all'art. 3, comma 2 del decreto
del  Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal
decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007.
   2.  In relazione al contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come
modificato    dal   decreto   del   Presidente   della   Regione   n.
0193/Pres./2007,  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in vigore del
presente  Regolamento la domanda di contributo puo' essere presentata
dai soggetti di cui al comma 1, lett. a) nei seguenti casi:
    a)  per la costituzione di imprese intervenuta successivamente al
31  dicembre  2006 e anteriormente all'entrata in vigore del presente
Regolamento,  a condizione che le imprese, alla data di presentazione
della  domanda  di contributo, soddisfino i requisiti di cui all'art.
4, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Regione
n.  0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della
Regione n. 0193/Pres./2007. Ai fini della presente disposizione, sono
ammissibili a contributo le spese di cui all'art. 5, commi 1 e 3, del
decreto   del  Presidente  della  Regione  n.  0237/Pres./2006,  come
modificato    dal   decreto   del   Presidente   della   Regione   n.
0193/Pres./2007,  sostenute  entro 12 mesi decorrenti dall'iscrizione
di  cui  al  comma  2 del medesimo articolo, anche anteriormente alla
presentazione della domanda di contributo;
    b) per l'acquisto, intervenuto successivmente al 31 dicembre 2006
e  anteriormente  all'entrata  in vigore dei presente Regolamento, di
una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui
all'art.  4,  comma  4,  del  decreto del Presidente della Regione n.
0237/Pres./2006,  come  modificato  dal  decreto del Presidente della
Regione n. 0193/Pres./2007.
   3.  In relazione al contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera
c), del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come
modificato    dal   decreto   del   Presidente   della   Regione   n.
0193/Pres./2007,  la domanda di contributo puo' essere presentata dai
soggetti  di  cui  al  comma  1,  lett.  a),  che  abbiano iniziato a
frequentare   il   corso   successivamente  al  31  dicembre  2006  e
anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro i
seguenti termini:
    a)   entro   novanta   giorni  dalla  conclusione  del  corso  di
riqualificazione, qualora alla data di entrata in vigore del presente
regolamento il corso non si sia ancora concluso;
    b)  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore del presente
regolamento, qualora a tale data il corso si sia gia' concluso.
   La  domanda  di  contributo,  ove  presentata successivamente alla
conclusione  del  corso, deve essere corredata della dichiarazione di
cui all'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n.
0237/Pres./2006,  come  modificato  dal  decreto del Presidente della
Regione n.0193/Pres./2007.
   4.  Salvo quanto previsto dal comma 5, le modifiche al decreto del
Presidente  della  Regione  n.  0237/Pres./2006,  come modificato dal
decreto  del  Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007, introdotte
dal  presente  regolamento si applicano ai procedimenti in corso alla
data  di  entrata  in vigore del regolamento medesimo per i quali non
sia ancora intervenuto il provvedimento di concessione.
   5.  Le  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della  Regione n.
0237/Pres./2006,  come  modificato  dal  decreto del Presidente della
Regione  n.  0193/Pres./2007,  introdotte  dall'art.  3  del presente
regolamento si applicano esclusivamente ai procedimenti relativi alle
domande  di  contributo per gli incentivi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera   a),   del   decreto   del   Presidente   della  Regione  n.
0237/Pres./2006,  come  modificato  dal  decreto del Presidente della
Regione  n. 0193/Pres./2007, pervenute successivamente all'entrata in
vigore del presente regolamento.
                               Art. 8.
                          Entrata in vigore
   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy
(Omissis)