Ulteriori modifiche al Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta' occupazionale ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres. Art. 1. Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007. 1. Al comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007, sono introdotte le seguenti modifiche: a) la parola «esclusivamente» e' soppressa; b) alla lettera a), dopo le parole «con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro» sono inserite le seguenti: «secondo la procedura prevista dall'art. 46 della legge regionale n. 18/2005»; c) alla lettera b), dopo le parole «avere acquisito» sono inscritte le seguenti:«, in conseguenza di uno degli eventi di cui alla lettera a,». 2. Al comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007, dopo le parole «con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro» sono inserite le seguenti: «secondo la procedura prevista dall'art. 46 della legge regionale n. 18/2005». 3. Dopo il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/ Pres./2007, e' inserito il seguente: «6-bis. Ai fini del presente regolamento, si intendono per lavoratori disoccupati anche i soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni: a) avere perso la propria occupazione a seguito di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera a), che siano intervenuti anche anteriormente al 1 gennaio 2005 e siano stati determinati da situazioni di grave difficolta' occupazionale nel settore delle spedizioni doganali o da altre situazioni di grave difficolta' occupazionale accertate secondo la procedura prevista dalla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficolta' occupazionale); b) avere acquisito, in conseguenza di uno degli eventi di cui alla lettera a), lo stato di disoccupazione ai sensi della normativa regionale attuativa del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni.». 4. Al comma 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007, sono introdotte le seguenti modifiche: a) la parola «esclusivamente» e' soppressa; b) dopo le parole «con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro» sono inserite le seguenti: «secondo la procedura prevista dall'art. 46 della legge regionale 18/2005»; c) le parole «In tale ultimo caso la sospensione deve permanere alla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono soppresse. Art. 2. Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007. 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007, le parole «b-bis),» sono soppresse. 2. Dopo il comma 5 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/ Pres./2007, e' inserito il seguente: «5-bis. Qualora la nuova impresa sia costituita da due soggetti dei quali solo uno sia un lavoratore disoccupato o a rischio di disoccupazione, il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) puo' essere concesso anche se la partecipazione detenuta dal lavoratore disoccupato o a rischio di disoccupazione sia pari al 50 per cento del capitale sociale». Art. 3. Sostituzione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007. 1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007, e' sostituito dal seguente: «Art. 9. (Ammontare dei benefici). - 1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e' pari ad euro 3.000 per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) o dalla legge n. 223/1991. L'importo e' elevato: a) ad euro 4.500 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi donne; b) ad euro 5.500 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda di contributo; c) ad euro 7.500 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi donne che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda di contributo. 2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e' pari ad euro 6.000 per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991. L'importo e' elevato: a) ad euro 8.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi donne; b) ad euro 9.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda di contributo; c) ad euro 12.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi donne che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda di contributo. 3. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e' pari ad euro 1.500 per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991. L'importo e' elevato: a) ad euro 2.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/19900 dalla legge n. 223/1991, riguardi donne; b) ad euro 3.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 dalla legge n. 223/1991 riguardi soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda di contributo; c) ad euro 4.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi donne che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda di contributo. 4. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e' pari ad euro 5.500 per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991. L'importo e' elevato: a) ad euro 7.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 dalla legge n. 223/1991, riguardi donne; b) ad euro 8.000 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda di contributo; c) ad euro 8.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge n. 407/1990 o dalla legge n. 223/1991, riguardi donne che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda di contributo. 5. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e' determinato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, ed ha un ammontare comunque non superiore a 15.000 euro. 6. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 5 e' elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi: a) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, la nuova impresa sia costituita da due o piu' lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione; b) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o piu' lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione insieme ad altri soggetti che non soddisfino tale requisito, purche' i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa; c) qualora, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o piu' lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione. 7. Il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e' pari: a) per i soggetti che non fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad una somma pari a 4 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 4.000 euro; b) per i soggetti che fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad una somma pari a 2 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 2.000 euro. 8. Qualora i lavoratori che fruiscono di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali perdano il loro status durante la partecipazione al corso per il quale e' stato richiesto il contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), l'ammontare dello stesso, dal giorno successivo e fino al termine del corso, viene rideterminato tenuto conto di quanto previsto dal comma 7, lettera a). 9. Qualora il soggetto che partecipa al corso trovi un'occupazione nel periodo di frequenza dello stesso, l'ammontare del contributo viene calcolato sino al giorno antecedente l'inizio del nuovo rapporto di lavoro tenuto conto di quanto previsto dal comma 7. 10. L'incentivo di cui all'art. 8 e' pari ad euro 3.500 per ogni anno di lavoro garantito al soggetto assunto utile per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente disciplina.» Art. 4. Inserimento dell'art. 11 bis al decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007. 1. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007 e' inserito il seguente: «Art. 11-bis (Riparto delle risorse). - 1. Il 50 per cento delle risorse disponibili a bilancio e' ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 aprile di ciascun anno. 2. Il residuo 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 settembre di ciascun anno.». Art. 5. Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007. 1. Al numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007, le parole «con allegata, per tali ultime spese, la documentazione giustificativa» sono soppresse. 2. Il comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/ Pres./2007, e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), entro diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative, il soggetto beneficiario deve depositare presso la Provincia un rendiconto delle spese sostenute, con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia. La documentazione giustificativa delle spese di cui all'art. 5, comma 3, deve avere una data non successiva al novantesimo giorno decorrente dalla data dell'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative.». Art. 6. Modifica all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006 come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007. 1. Al comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/ Pres./2007, le parole «,l'iscrizione ad un corso di riqualificazione realizzato da un soggetto accreditato dalla Regione e, nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 6, lettera b), la partecipazione ad un percorso di ricollocazione o riqualificazione previsto da un Piano di gestione di una situazione di grave difficolta' occupazionale.» sono sostituite dalle seguenti: «e l'iscrizione ad un corso di riqualificazione realizzato da un soggetto accreditato dalla Regione.». Art. 7. Disposizioni transitorie 1. In relazione al contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento possono essere presentate domande di contributo per assunzioni con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, stipulati successivamente al 31 dicembre 2006 e anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, purche' le assunzioni soddisfino tutte le seguenti condizioni: a) riguardare lavoratori che posseggano i requisiti di cui all'art. 2, comma 6-bis, introdotto al decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007, dal presente regolamento; b) possedere i requisiti di cui all'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007. 2. In relazione al contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento la domanda di contributo puo' essere presentata dai soggetti di cui al comma 1, lett. a) nei seguenti casi: a) per la costituzione di imprese intervenuta successivamente al 31 dicembre 2006 e anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che le imprese, alla data di presentazione della domanda di contributo, soddisfino i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007. Ai fini della presente disposizione, sono ammissibili a contributo le spese di cui all'art. 5, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007, sostenute entro 12 mesi decorrenti dall'iscrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo, anche anteriormente alla presentazione della domanda di contributo; b) per l'acquisto, intervenuto successivmente al 31 dicembre 2006 e anteriormente all'entrata in vigore dei presente Regolamento, di una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007. 3. In relazione al contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007, la domanda di contributo puo' essere presentata dai soggetti di cui al comma 1, lett. a), che abbiano iniziato a frequentare il corso successivamente al 31 dicembre 2006 e anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro i seguenti termini: a) entro novanta giorni dalla conclusione del corso di riqualificazione, qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento il corso non si sia ancora concluso; b) entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora a tale data il corso si sia gia' concluso. La domanda di contributo, ove presentata successivamente alla conclusione del corso, deve essere corredata della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n.0193/Pres./2007. 4. Salvo quanto previsto dal comma 5, le modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007, introdotte dal presente regolamento si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di concessione. 5. Le modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007, introdotte dall'art. 3 del presente regolamento si applicano esclusivamente ai procedimenti relativi alle domande di contributo per gli incentivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione n. 0237/Pres./2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 0193/Pres./2007, pervenute successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis)