(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 20 del 5 marzo 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Visto  il  Contratto  collettivo  integrativo  1998-2001  area non
dirigenziale, sottoscritto il giorno 11 ottobre 2007;
   Visto  in  particolare l'art. 13 del suddetto Contratto collettivo
che  disciplina il sistema delle progressioni verticali del personale
regionale;
   Visti  altresi'  gli articoli 14 e 15 che disciplinano una fase di
prima attuazione delle progressioni verticali;
   Visto  che,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  10,  le materie ivi
indicate  vengono disciplinate dalla Regione, previa informativa alle
Organizzazioni sindacali;
   Viste  altresi'  le disposizioni di cui all'art. 14, comma 2 e 15,
comma  2,  del  Contratto  collettivo che prevedono analoga procedura
anche per la fase di prima attuazione;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  del  giorno 12
febbraio 2008, n. 467, con la quale:
    ritenuto,  per  le  finalita'  di  cui  sopra,  di predisporre un
regolamento   disciplinante   le   materie   di  cui  alle  succitate
disposizioni contrattuali;
    preso  atto  della  nota della Direzione centrale organizzazione,
personale  e  sistemi  informativi  del  giorno  7  febbraio 2008, n.
3587/PER/3ORU  con  cui si e' diramata, ai sensi della Circolare S.G.
3.5.2001  n.  4,  prot.  n. 7488/SG, l'ipotesi di regolamento recante
«Regolamento   delle  progressioni  verticali»  e  della  nota  della
medesima   Direzione   centrale   del  giorno  7  febbraio  2008,  n.
3589/PER/16ORU,  con  cui  si  e'  data  informativa  alla RSU e alle
Organizzazioni   sindacali   in   ordine  alla  suddetta  ipotesi  di
regolamento;
    preso  atto  altresi'  dell'avvenuto  esperimento,  il  giorno 11
febbraio  2008,  del relativo esame congiunto, la Giunta regionale ha
approvato il «Regolamento delle progressioni verticali»;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
                              Decreta:
   1. E' approvato il «Regolamento delle progressioni verticali».
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservano e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

                                ILLY