Regolamento delle progressioni verticali.

                              Titolo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 1.
                              Finalita'
   1.  Il  presente  regolamento  definisce la disciplina generale di
attuazione  delle  procedure  di progressione verticale del personale
regionale, ai sensi dell'art. 13 del Contratto collettivo integrativo
1998-2001,  area  non  dirigenziale  sottoscritto  in data 11 ottobre
2007, di seguito denominato Contratto collettivo. In particolare sono
disciplinati:
    a) i contenuti dei bandi di progressione verticale e le modalita'
di presentazione delle domande;
    b)   i   profili   professionali  e  indirizzi  per  i  quali  e'
necessariamente  richiesto  uno specifico titolo di studio ovvero una
qualificazione   o   specializzazione   tecnica   o   un'abilitazione
professionale ovvero una verifica dell'idoneita' fisica;
    c)  la  composizione  delle  Commissioni  giudicatrici  e il loro
funzionamento;
    d)   le   modalita'  di  svolgimento  delle  prove  ivi  compresa
l'eventuale fase preselettiva;
    e)  le modalita' di svolgimento del corso di formazione con esame
finale;
    f)  la modalita' di formazione e approvazione delle graduatorie e
di nomina dei vincitori.
   2.  Il  presente  regolamento  disciplina altresi', ai sensi degli
art.  14  e  15  del  Contratto collettivo, la prima attuazione delle
progressioni  verticali con riferimento all'accesso, rispettivamente,
alla   categoria   FC,  profilo  professionale  Ispettore  del  Corpo
forestale regionale, e alla categoria B.
                               Art. 2.
                              Requisiti
   1.  Sono  ammessi  alle  procedure  di  progressione  verticale  i
dipendenti  con contratto di lavoro a tempo indeterminato in possesso
dei seguenti requisiti generali:
    a)  esito  non  negativo  della valutazione, con riferimento agli
obiettivi  individuali  e ai comportamenti organizzativi, riferito al
biennio  precedente  ovvero, in caso di mancata valutazione, ai sensi
dell'art.  12,  comma 19 del Contratto collettivo, nei primi due anni
utili nell'ambito del quadriennio precedente;
    b)  assenza  di irrogazione di sanzioni disciplinari superiori al
richiamo  scritto  nel  biennio  antecedente  la data di scadenza del
termine   stabilito  nel  bando  di  progressione  verticale  per  la
presentazione della domanda di ammissione.
   2.  In  relazione  alla  categoria  di  accesso,  sono richiesti i
seguenti ulteriori requisiti, da possedersi alla data di scadenza del
termine   stabilito  nel  bando  di  progressione  verticale  per  la
presentazione della domanda di ammissione:
    a) per l'accesso alla categoria «B»:
     1.  inquadramento  nella categoria A e possesso di un'anzianita'
effettiva  di  ruolo,  maturata nella categoria medesima, di almeno 2
anni;
     2. possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
   ovvero:
     1.  inquadramento  nella categoria A e possesso di un'anzianita'
effettiva  di  ruolo,  maturata nella categoria medesima, di almeno 4
anni;
     2. assolvimento dell'obbligo scolastico.
    b) per l'accesso alla categoria «C»:
     1.  inquadramento  nella categoria B e possesso di un'anzianita'
effettiva  di  ruolo,  maturata nella categoria medesima, di almeno 2
anni;
     2. possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
   ovvero:
     1.  inquadramento  nella categoria B e possesso di un'anzianita'
effettiva  di  ruolo,  maturata nella categoria medesima, di almeno 4
anni;
     2. possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
    c) per l'accesso alla categoria «FB» dell'Area forestale:
     1.  inquadramento nella categoria FA e possesso di un'anzianita'
effettiva  di  ruolo,  maturata nella categoria medesima, di almeno 2
anni;
    d) per l'accesso alla categoria D:
     1.  inquadramento  nella categoria C e possesso di un'anzianita'
effettiva  di  ruolo,  maturata nella categoria medesima, di almeno 2
anni;
     2. possesso della laurea;
   ovvero:
     1.  inquadramento  nella categoria C e possesso di un'anzianita'
effettiva  di  ruolo,  maturata nella categoria medesima, di almeno 4
anni;
     2.  possesso  del  diploma  di  istruzione secondaria di secondo
grado.
    e)  per l'accesso alla categoria «FC» dell'Area forestale: per il
profilo professionale Ispettore del Corpo forestale regionale:
     1.  inquadramento nella categoria FB e possesso di un'anzianita'
effettiva  di  ruolo,  maturata nella categoria medesima, di almeno 4
anni;
    per  il  profilo  professionale  Funzionario  del Corpo forestale
regionale:
     1.  inquadramento  nella categoria FB, possesso di un'anzianita'
effettiva  di  ruolo,  maturata nella categoria medesima, di almeno 2
anni e possesso della laurea;
   3.  Per  l'accesso  ai  profili  professionali  e indirizzi di cui
all'allegato  A,  non  si puo' prescindere dal possesso dei requisiti
culturali ivi previsti.
   4. Con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera b), nei
casi  in cui sia stato presentato ricorso avverso l'irrogazione della
sanzione disciplinare e questa sia stata sospesa, il candidato verra'
ammesso con riserva alla procedura.
   5  La  mancanza  anche  di  uno solo dei requisiti previsti per la
partecipazione  alle  procedure  di  progressione  verticale comporta
l'esclusione dalle procedure medesime.
   6.  Il  responsabile  del  procedimento  dispone con provvedimento
motivato  l'esclusione  dalla procedura dei candidati per difetto dei
suddetti  requisiti.  Di  tale esclusione viene data comunicazione ai
candidati.
                               Art. 3.
                   Bando di progressione verticale
   1.  Il bando di progressione verticale e' adottato con decreto del
Direttore   centrale   dell'organizzazione,   personale   e   sistemi
informativi previa individuazione dei posti disponibili suddivisi per
categoria,   profilo   professionale  ed  indirizzo,  secondo  quanto
previsto dall'art. 13, comma 2, del Contratto collettivo.
   2. Il bando deve indicare:
    a)  il  numero  dei  posti  disponibili, la categoria, il profilo
professionale, l'indirizzo;
    b) il trattamento economico annuo lordo previsto per la posizione
economica della categoria di accesso;
    c) i termini e le modalita' per la presentazione delle domande;
    d) i requisiti per l'ammissione alle procedure;
    e)  l'eventuale  preselezione  che  l'Amministrazione  intendesse
espletare ai sensi dell'art. 13, comma 7, del Contratto collettivo;
    f)  le  materie oggetto delle prove d'esame, l'articolazione e le
modalita' di svolgimento delle medesime;
    g)  i  contenuti  e  le  modalita'  di  svolgimento  del corso di
formazione con esame finale, ove previsto;
    h) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole
prove ed il punteggio massimo complessivo attribuibile;
    i) i titoli di preferenza a parita' di punteggio;
    l)  le  modalita'  con  cui i candidati disabili, in relazione al
proprio  handicap,  sono  tenuti  a comunicare l'eventuale necessita'
degli  ausili  per  sostenere le prove, che consentano agli stessi di
concorrere in condizioni di effettiva parita' con gli altri candidati
ai  sensi  dell'art.  16,  comma  1,  della legge n. 68/1999, nonche'
l'eventuale  necessita'  di  tempi  aggiuntivi  ai sensi dell'art. 20
della  legge  5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
    m)  la  citazione  della  legge  lo  aprile  1991, n. 125 (Azioni
positive  per  la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro),
che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne;
    n)  l'informativa  di  cui all'art. 13 del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione dei dati
personali), e successive modificazioni ed integrazioni;
    o)  ogni  altra prescrizione o notizia ritenuta utile, incluse le
modalita' di convocazione dei candidati.
   3. Il bando di progressione verticale e' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale  della  Regione;  del  medesimo  e'  dato  altresi'  avviso
mediante apposita circolare, anche a mezzo intranet.
   4.  Il  termine ultimo per la presentazione delle domande non puo'
essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando
di progressione verticale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
                               Art. 4.
                        Sistemi automatizzati
   1.  Le  procedure  di  progressione  verticale  sono  attuate, ove
ritenuto   necessario   dalla   Direzione   centrale  organizzazione,
personale   e   sistemi   informativi,   con   l'ausilio  di  sistemi
automatizzati  diretti  anche  a  realizzare le forme di preselezione
previste  per  l'ammissione  al corso di formazione con esame finale,
avvalendosi,   se   del   caso,   della  collaborazione  di  istituti
specializzati e di esperti.
                               Art. 5.
                        Domanda di ammissione
   1.  La  domanda  di  ammissione, debitamente sottoscritta in forma
autografa,  deve  essere redatta in carta semplice su apposito modulo
ovvero  su  copia dello stesso. La domanda deve pervenire all'ufficio
competente,  entro  e non oltre il termine fissato dal bando mediante
utilizzo delle seguenti modalita':
    a) presentazione a mano;
    b) raccomandata con avviso di ricevimento.
   2.  Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non
lavorativo  per  l'ufficio  competente,  e' prorogato al primo giorno
lavorativo seguente e sara' comprovato:
    a)  in  caso  di presentazione a mano dal bollo a data che verra'
apposto sulla domanda a cura dell'ufficio competente;
    b)   in  caso  di  invio  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  dal  timbro  dell'ufficio postale accettante, purche' la
raccomandata  pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni
successivi alla scadenza del termine.
   3.  La  presentazione  o l'arrivo delle domande oltre i termini di
cui  ai  commi  1  e  2  comportano  l'esclusione dei candidati dalla
procedura  di progressione verticale. L'esclusione viene disposta con
le modalita' di cui all'art. 2, comma 6.
   4. La domanda deve riportare tutte le indicazioni che il candidato
e'  tenuto  a  fornire, conformemente alle prescrizioni del bando. Il
bando   medesimo   individua  le  dichiarazioni  la  cui  mancanza  o
incompletezza  comporta  comunque  l'esclusione  dalla  procedura  di
progressione verticale.
   5.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  prorogare  o  riaprire il
termine  di  scadenza  di presentazione delle domande, fermo restando
che  i requisiti richiesti devono essere comunque posseduti alla data
di scadenza originariamente prevista.
                               Art. 6.
                          Titolo valutabile
   1.   Costituisce  titolo  valutabile  l'esito  della  valutazione,
limitatamente   agli   obiettivi   individuali   e  ai  comportamenti
organizzativi,  riferita  al  biennio  precedente  ovvero, in caso di
mancata  valutazione  per mancato raggiungimento del requisito minimo
di   presenza  effettiva  in  servizio,  nei  primi  due  anni  utili
nell'ambito del quadriennio precedente.
   2.  Per  la  valutazione del titolo di cui al comma 1, puo' essere
attribuito  un  punteggio  massimo  di sedici punti tenendo conto dei
fattori come di seguito indicati:

=====================================================================
     Categoria di     | Obiettivi individuali|     Comportamenti
     appartenenza     |        (peso)        | organizzativi (peso)
=====================================================================
         A-B          |          25%         |          75%
---------------------------------------------------------------------
       C-FA-FB        |          40%         |          60%

                               Art. 7.
                      Commissioni giudicatrici
   1.  Le  Commissioni  giudicatrici  sono  nominate  con decreto del
direttore   centrale   dell'organizzazione,   personale   e   sistemi
informativi, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, e
sono  composte  da  dipendenti regionali di categoria non inferiore a
quella  oggetto  della  procedura  di  progressione verticale, di cui
almeno  uno di categoria dirigenziale con funzioni di presidente e da
esperti estranei all'Amministrazione regionale.
   2. L'utilizzo del personale cessato dal servizio non e' consentito
se il rapporto sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni
di  salute,  per  decadenza  dall'impiego  comunque determinata o per
altre  cause previste dalla normativa vigente. Nel caso di cessazione
dal  servizio  durante  i  lavori  della  Commissione,  l'incarico si
intende   automaticamente  confermato,  salva  revoca  da  parte  del
Direttore   centrale   dell'organizzazione,   personale   e   sistemi
informativi; l'incarico e' in ogni caso revocato qualora ricorrano le
fattispecie di cessazione di cui al primo periodo.
   3. Nel provvedimento di nomina della Commissione, o con successivo
decreto  del  Direttore  centrale  dell'organizzazione,  personale  e
sistemi informativi possono essere individuati i componenti supplenti
che  subentrino  automaticamente  nei lavori della Commissione stessa
qualora  il componente effettivo cessi definitivamente dall'incarico.
La   sostituzione   non  comporta  la  ripetizione  delle  operazioni
concorsuali  gia'  effettuate. In tali casi seguira' la dichiarazione
nel  verbale da parte del supplente di accettare espressamente quanto
stabilito dalla Commissione prima del suo insediamento.
   4.  Le  funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte da un
dipendente regionale di categoria non inferiore alla C.
   5.  Ai  componenti estranei all'Amministrazione regionale compete,
per  ciascuna  seduta, un gettone di presenza da fissarsi, nei limiti
minimi  e  massimi  di cui all'art. 21 della legge regionale 27 marzo
1996, n. 18, nel bando di progressione verticale.
                               Art. 8.
                          Incompatibilita'
   1.   Non  possono  far  parte  delle  Commissioni  giudicatrici  i
componenti  degli  organi  di direzione politica dell'Amministrazione
regionale  e degli Enti regionali e strumentali della Regione, coloro
che  ricoprono  cariche  politiche  elettive  e  che  sono  membri di
organismi  direttivi  sindacali  o  designati  dalle confederazioni e
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
   2.  I  componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei
candidati,  sottoscrivono  la  dichiarazione di non sussistenza delle
situazioni  di incompatibilita' con i candidati medesimi, di cui agli
articoli  51 e 52 del Codice di procedura civile. Sono fatte salve le
altre  cause di incompatibilita' previste dalla vigente normativa per
i componenti delle Commissioni giudicatrici.
                               Art. 9.
             Adempimenti della Commissione giudicatrice
   1.  La Commissione giudicatrice provvede agli adempimenti relativi
all'effettuazione  delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal
presente   regolamento   sino  alla  trasmissione  della  graduatoria
provvisoria   di   merito  alla  Direzione  centrale  organizzazione,
personale e sistemi informativi.
   2.  Nel  corso  della  prima seduta la Commissione, considerato il
numero dei concorrenti e la tipologia delle prove d'esame, stabilisce
il  termine del procedimento relativamente alle operazioni di propria
competenza,  comunicandolo  alla  Direzione  centrale organizzazione,
personale  e  sistemi  informativi, che ne da' idonea pubblicita'; il
procedimento  deve  concludersi entro sei mesi dalla data della prima
seduta,  salva proroga giustificata collegialmente dalla Commissione.
La  Commissione  stabilisce, altresi', i criteri di valutazione delle
prove.
   3.  In  assenza  di unanimita' della Commissione nella valutazione
delle  singole  prove  il  punteggio  e'  determinato dalla media dei
giudizi espressi dai singoli commissari.
   4.  Il  segretario  redige  il processo verbale di tutte le sedute
della  Commissione,  delle  operazioni  relative  alla  procedura  di
progressione   verticale   e   delle   determinazioni  assunte  dalla
Commissione medesima.
   5.  Il  verbale  e'  sottoscritto  da  tutti  i  componenti  e dal
segretario.
   6.  Ogni  commissario  ha  diritto  di  far  iscrivere  a verbale,
controfirmandole,  le proprie osservazioni in merito allo svolgimento
della  procedura di progressione, ma non puo' esimersi dal firmare il
verbale.  In  caso  di persistente rifiuto, il Presidente ne da' atto
nel  processo  verbale  che  trasmette  immediatamente alla Direzione
centrale   organizzazione,   personale   e  sistemi  informativi  per
l'adozione    degli   atti   conseguenti;   il   Direttore   centrale
dell'organizzazione,  personale  e  sistemi  informativi, con proprio
decreto  motivato,  dichiara  cessato  dall'incarico  il  commissario
inadempiente e provvede alla sua sostituzione.
                              Art. 10.
                     Convocazione dei candidati
   1.  Il  diario  delle  prove  teorico  pratiche  o preselettive e'
portato  a conoscenza dei candidati non meno di quindici giorni prima
della  data  delle prove medesime, mediante avviso da pubblicarsi nel
Bollettino  Ufficiale della Regione e reso altresi' disponibile nella
rete intranet regionale.
   2.  L'avviso  per la presentazione alla prova pratica o alla prova
orale  e'  comunicato  ai candidati ammessi almeno venti giorni prima
del   giorno   in   cui   i   medesimi  devono  sostenerla,  mediante
pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  e apposita
inserzione nella rete intranet regionale.
   3. Le prove d'esame non possono aver luogo nei giorni festivi ne',
ai  sensi  della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione
dei  rapporti  tra  lo  Stato  e  l'Unione  delle  Comunita' ebraiche
italiane),  nei  giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei
giorni  di  festivita' religiose valdesi, o comunque individuati come
festivi  dalla  legislazione vigente con riferimento alle confessioni
religiose riconosciute.
                              Art. 11.
               Svolgimento della prova teorico pratica
   1.  La  prova  teorico  pratica  consiste  in  una  prova  scritta
finalizzata  alla  risoluzione  di  problemi  teorici e pratici nelle
materie individuate dal bando.
   2.  La Commissione giudicatrice, nel giorno fissato per la prova e
immediatamente  prima  dell'ora  stabilita per l'inizio della stessa,
predispone una terna di gruppi di quesiti ovvero gruppi di test nelle
materie indicate dal bando; ciascun testo viene numerato, firmato dai
commissari  e  dal  segretario  e, quindi, chiuso in busta sigillata.
Sono fatte salve eventuali deroghe strettamente connesse all'adozione
dei  sistemi automatizzati di valutazione delle prove, salvaguardate,
in  ogni  caso,  le  esigenze  di  segretezza  e  di riservatezza del
contenuto delle medesime.
   3.  Ammessi  i  candidati  nei locali d'esame, previo accertamento
della  loro  identita'  personale,  il  Presidente, alla presenza dei
candidati  stessi,  invita  uno  di  essi a scegliere una delle buste
contenenti   le   prove,  previa  constatazione  dell'integrita'  dei
sigilli. Alla presenza dei candidati viene aperta la busta contenente
la  prova  d'esame  che  viene  comunicata  ai  medesimi; sono quindi
immediatamente  aperte  le altre buste e viene dato atto che le prove
in esse contenute sono diverse da quella scelta.
   4.  Il  candidato  che  si presenti alla prova in ritardo rispetto
all'ora  prestabilita  per l'identificazione, potra' essere ammesso a
sostenerla   solamente   qualora   non   sia  gia'  stata  effettuata
l'operazione  di  estrazione  della  prova. L'ammissione di candidati
ritardatari  non  potra'  comunque  avvenire  qualora  la Commissione
ritenga  che  cio'  possa  pregiudicare il regolare svolgimento della
prova.
   5.  La  durata,  comunque  non  superiore  alle  otto  ore,  e  la
disciplina della prova sono stabilite dalla Commissione.
   6.  I lavori devono essere scritti e svolti esclusivamente, a pena
di  nullita', su fogli o moduli forniti dalla Commissione, recanti il
timbro  della  Regione  e  la  sigla  di  uno  dei  componenti  della
Commissione medesima.
   7. Durante lo svolgimento della prova non e' permesso ai candidati
di  comunicare tra loro o con altri, salvo che con i commissari e gli
incaricati della vigilanza.
   8.  I  candidati  non  possono  portare carta da scrivere, appunti
manoscritti o informatizzati; la consultazione di dizionari, codici o
testi di legge e' consentita solo se autorizzata dalla Commissione.
   9.  I candidati non possono altresi' introdurre nella sede d'esame
telefoni cellulari, strumentazioni atte a consentire la comunicazione
con l'esterno, nonche' altri supporti di memorizzazione digitale.
   10.  Durante  le  prove  e  sino  alla  consegna dell'elaborato il
candidato  non  puo', se non per casi eccezionali, uscire dai locali,
che  devono  essere vigilati. Per coloro che intendano ritirarsi dopo
la  lettura  dei temi la Commissione stabilisce un tempo limite prima
del  quale  non  sara',  comunque,  consentito uscire. La Commissione
giudicatrice   cura   l'osservanza  delle  disposizioni  e  adotta  i
provvedimenti  necessari  a  garantire  il corretto svolgimento della
prova.  A  tal  fine  almeno  due componenti della Commissione devono
sempre trovarsi nei locali in cui si svolgono gli esami.
   11.  Al  candidato  sono  consegnati  una  busta grande, una busta
piccola  e  un cartoncino. Prima dell'inizio della prova il candidato
scrive  sul  cartoncino il proprio cognome e nome, la data e il luogo
di nascita e lo chiude nella busta piccola. Dopo aver svolto la prova
il  candidato  introduce  tutti  i fogli ricevuti nella busta grande,
senza  apporvi  sottoscrizioni  o altro segno di riconoscimento; pone
quindi  la  busta  piccola  nella  grande  che  chiude  e consegna al
commissario  o  al personale di vigilanza incaricato del ritiro della
busta.  Almeno un commissario appone la sua firma trasversalmente sul
lembo di chiusura della busta grande e la data della prova.
   12.  Il  candidato che contravviene alle disposizioni del presente
art.  o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento
della prova e' escluso dalla procedura.
   13.  Al  termine  della  prova  tutte le buste vengono raccolte in
plichi  che,  debitamente  sigillati,  sono  firmati  dai  commissari
presenti al momento della chiusura e dal segretario.
   14.  I  plichi sono aperti nella seduta destinata alla valutazione
degli  elaborati.  Un  commissario  appone  su  ciascuna  delle buste
contenenti  gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura
e   previa   verifica   dell'integrita'  delle  medesime,  un  numero
progressivo  che viene ripetuto sull'elaborato e sulla relativa busta
piccola che rimane chiusa.
   15. Tale numero e' riprodotto su un apposito elenco destinato alla
registrazione delle valutazioni dei singoli elaborati.
   16. Un commissario da' lettura dei singoli elaborati, in merito ai
quali  la  Commissione esprime di volta in volta il proprio giudizio.
Qualora   la   Commissione  pervenga  al  convincimento  che  qualche
elaborato,   in  tutto  o  in  parte,  sia  stato  copiato,  provvede
all'esclusione dalla procedura di' tutti i candidati coinvolti.
   17.  Dopo  che sono state espresse le votazioni sugli elaborati di
tutte le prove relative alla procedura, si procede all'apertura delle
buste  piccole  e alla conseguente identificazione degli autori degli
elaborati medesimi.
                              Art. 12.
                   Svolgimento della prova pratica
   1.  La  Commissione,  prima dello svolgimento della prova pratica,
stabilisce  le  modalita'  e  i  contenuti  della prova medesima, che
devono  comportare  uguale  difficolta'  per  tutti i concorrenti. La
Commissione  mette  a  disposizione  dei concorrenti uguali strumenti
operativi necessari per lo svolgimento della prova.
   2.  La  prova  si  svolge  alla  presenza dell'intera Commissione,
previa identificazione dei concorrenti.
   3. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione assegna
immediatamente il relativo punteggio.
   4.  Al  termine  di  ogni seduta giornaliera, la Commissione forma
l'elenco  dei  candidati  esaminati  con  l'indicazione  del  voto da
ciascuno  riportato.  L'elenco,  sottoscritto  dal  Presidente  e dal
segretario,  e'  affisso  al  termine  del  medesimo  giorno in luogo
accessibile  presso  i  locali  in  cui  si e' svolta la prova ovvero
presso  la  Direzione  centrale  organizzazione,  personale e sistemi
informativi.
                              Art. 13.
        Comunicazione dell'esito della prova teorico pratica
                        e della prova pratica
   1.  La  Commissione  giudicatrice  informa  la  Direzione centrale
organizzazione,  personale  e  sistemi  informativi sugli esiti della
valutazione  della prova teorico pratica o della prova pratica, sulla
base  dei quali la Direzione stessa comunica ai candidati l'eventuale
ammissione  alla  successiva prova d'esame, almeno venti giorni prima
della data fissata per le prove stesse.
   2.   La  comunicazione  di  ammissione  avviene  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
   3.  Le  comunicazioni  di ammissione alla successiva prova d'esame
indicano  il  punteggio  conseguito  nella  prova  teorico  pratica o
pratica,  il  giorno  e  l'ora  stabiliti  per  le successive prove e
contengono   l'espressa   avvertenza   che,   in   caso   di  mancata
presentazione   senza   giustificato   motivo,   il  candidato  sara'
considerato rinunciatario alla procedura di progressione verticale.
                              Art. 14.
                    Svolgimento delle prove orali
   1. La Commissione, prima dell'inizio delle prove orali, al fine di
garantire  pari opportunita' a tutti i candidati, decide le modalita'
di  svolgimento della prova medesima e il numero dei quesiti da porre
ai candidati nonche' l'area tipologica degli stessi.
   2. Le prove devono svolgersi in locali aperti al pubblico.
   3. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione assegna
immediatamente  il  relativo  punteggio.  Al  termine  di ogni seduta
giornaliera,  la  Commissione  forma l'elenco dei candidati esaminati
con   l'indicazione   del   voto  da  ciascuno  riportato.  L'elenco,
sottoscritto  dal  Presidente e dal segretario, e' affisso al termine
del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si e'
svolta  la  prova ovvero presso la Direzione centrale organizzazione,
personale e sistemi informativi.
                              Art. 15.
               Disposizioni comuni alle prove d'esame
   1. Il concorrente che non si presenta alle prove d'esame il giorno
stabilito  si  considera rinunciatario alla procedura di progressione
verticale.
   2.  I  candidati  che fossero impossibilitati a sostenere la prova
orale  alla  data  stabilita  per infortunio, malattia, parto o altra
causa   di  forza  maggiore,  dovranno  darne  tempestiva  ed  idonea
comunicazione   alla  Direzione  centrale  organizzazione,  personale
sistemi  informativi,  pena la decadenza, entro la data stabilita per
lo   svolgimento   della  prova,  recapitando  alla  medesima  idonea
documentazione  probatoria.  La  Direzione  centrale  organizzazione,
personale  e  sistemi  informativi,  valutata la documentazione, puo'
disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio della prova.
   3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2 si applicano anche con
riferimento   alle  prove  pratiche,  qualora  non  sia  previsto  lo
svolgimento contestuale della prova da parte di tutti i candidati.
                              Art. 16.
                Punteggio delle singole prove d'esame
   1.  La Commissione dispone di quarantadue punti per la valutazione
di  ciascuna  delle  prove  d'esame;  quale: a l'esame si articoli su
un'unica  prova la Commissione dispone di ottantaquattro punti per la
valutazione.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  ovvero,  nel caso di
accesso  alla  categoria FB e FC, profilo professionale Ispettore del
Corpo forestale regionale, al corso di formazione con esame finale, i
candidati  che  abbiano riportato nella prova teorico pratica o nella
prova  pratica  un  punteggio non inferiore a ventidue punti, ovvero,
nel  caso di prova unica, non inferiore a quarantatre punti. La prova
orale  si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio
non inferiore a ventidue punti.
                              Art. 17.
                             Graduatoria
   1.  La  votazione complessiva e' determinata sommando il punteggio
conseguito  nella  prova  pratica  o teorico pratica con il punteggio
della prova orale.
   2.  Sulla  base  dei punteggi finali attribuiti ai sensi dell'art.
16,  la  Commissione  forma  la graduatoria provvisoria di merito con
l'indicazione   del   punteggio  complessivo  conseguito  da  ciascun
candidato   e  trasmette  tutti  gli  atti  alla  Direzione  centrale
organizzazione, personale e sistemi informativi.
   3.  La  Direzione  centrale  organizzazione,  personale  e sistemi
informativi  predispone  la  graduatoria  definitiva  attribuendo  il
punteggio  del  titolo di cui all'art. 6, e, a parita' di merito, con
applicazione dei titoli di preferenza di cui al comma 4.
   4.  A  parita' di merito verra' data preferenza, al dipendente che
abbia  riportato  il  punteggio complessivo piu' alto nelle prove; in
caso di ulteriore parita', a quello con eta' anagrafica inferiore.
   5. La  Direzione  centrale  organizzazione,  personale  e  sistemi
informativi   trasmette   gli   atti   alla   Giunta   regionale  per
l'approvazione  della  graduatoria  e  la dichiarazione dei vincitori
della   procedura   di  progressione  verticale.  La  graduatoria  e'
pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione e resa disponibile
nella rete intranet regionale.
   6.  La  graduatoria  puo' essere utilizzata, in relazione al piano
annuale  occupazionale  e  ai  suoi  eventuali  aggiornamenti, per la
copertura dei posti disponibili nell'anno a cui si riferisce il bando
di progressione verticale.
                              Art. 18.
                Inquadramento del personale vincitore
   1.  Il  personale  vincitore  delle  procedure  di progressione e'
inquadrato  nella  categoria  immediatamente  superiore  a  quella di
appartenenza  con  decorrenza, a tutti gli effetti, dalla stipula del
contratto individuale di lavoro.
   2.   Il   personale   inquadrato  nella  categoria  immediatamente
superiore ai sensi del comma a non e' soggetto al periodo di prova.
   3.  Il  personale  vincitore delle procedure di progressione resta
assegnato   alla  struttura  direzionale  di  massima  dimensione  di
appartenenza  compatibilmente con le esigenze organizzative derivanti
dal programma triennale dei fabbisogni professionali.

                              Titolo II
                CORSO DI FORMAZIONE CON ESAME FINALE
                              Art. 19.
                    Disciplina generale del corso
   1.  Il  corso  di formazione con esame finale e' organizzato dalla
Direzione centrale organizzazione personale e sistemi informativi.
   2.  I  docenti  del  corso sono nominati con decreto del Direttore
centrale  organizzazione  personale  e  sistemi  informativi  e  sono
individuati   nell'ambito  del  personale  regionale  e  fra  esperti
esterni.   Per  l'organizzazione  del  corso  l'Amministrazione  puo'
altresi' avvalersi di soggetti esterni.
   3.  Il  bando  di  progressione  verticale  individua  la sede, la
durata,  e  le  materie  del  corso di formazione; il bando individua
altresi'  le  modalita'  di  svolgimento  dell'esame  finale  che  si
articola su una prova teorico pratica e/o su una prova orale.
   4.  Il  bando  di  progressione  verticale definisce la durata del
corso  di  formazione. E' ammesso all'esame finale chi abbia maturato
una  frequenza  al  corso  pari  ad  almeno  il 70% della sua durata;
l'esclusione  dall'esame finale e' disposta con decreto del direttore
centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.
   5. Il corso di formazione e' realizzato per l'80% della sua durata
nell'ambito  dell'orario  di  lavoro  e, per la restante parte, al di
fuori di esso.
   6.  Qualora  il  numero dei partecipanti al corso con esame finale
sia  superiore  a  trenta,  ad  eccezione  dei  casi  di accesso alle
categorie  dell'Area  forestale,  l'Amministrazione,  puo' realizzare
forme  di preselezione. La preselezione potra' anche consistere nella
risoluzione  di  test.  Qualora  la tipologia dei test lo richieda, i
candidati possono essere chiamati ad indicare il proprio genere.
   7.  Sono  ammessi  alla  preselezione  tutti  i  candidati che, in
possesso   dei  requisiti  richiesti,  hanno  presentato  domanda  di
partecipazione  alla  progressione  mediante  corso di formazione con
esame finale entro i termini previsti dal relativo bando.
   8.  Il  risultato ottenuto nella preselezione, che non costituisce
prova d'esame, non concorre a formare il punteggio per la graduatoria
finale.
   9.  La  Commissione  d'esame e' nominata con decreto del direttore
centrale   organizzazione,  personale  e  sistemi  informativi  ed  i
componenti sono scelti tra i docenti del corso ed e' presieduta da un
dipendente regionale di categoria dirigenziale.
   10. Per quanto non diversamente disposto dal presente art. trovano
applicazione le disposizioni di cui al Titolo I.

                             Titolo III
            PRIMA ATTUAZIONE DELLE PROGRESSIONI VERTICALI
                              Art. 20.
                      Accesso alla categoria FG
   1.  La  procedura di prima attuazione della progressione verticale
per  l'accesso alla categoria FC, profilo professionale Ispettore del
Corpo forestale regionale, dell'Area forestale di cui all'art. 14 del
contratto  collettivo,  e'  attuata  mediante  l'effettuazione di una
prova  teorico  pratica  e una prova orale, nonche' la valutazione di
titoli.
   2. Alla procedura di cui al comma 1, e' ammesso il personale della
categoria  FB  in  possesso  di  un'anzianita'  di servizio di almeno
cinque  anni,  valutata anche con riferimento a quella maturata nella
qualifica funzionale di coadiutore-guardia e della categoria C, e che
non  abbia  riportato  sanzioni  disciplinari  superiori  al richiamo
scritto.
   3. La Commissione d'esame dispone di 100 punti, di cui:
    a) 40 punti per la prova teorico pratica;
    b) 30 punti per la prova orale;
    c) 30 punti per i titoli.
   4. Sono titoli valutabili:
    a)  anzianita' di servizio, ulteriore rispetto a quella richiesta
quale requisito (punti 0,05 a mese, fino a un massimo di punti 15);
    b) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(punti 3);
    c) incarico, formalmente conferito, sia di comandante sia di vice
comandante di una stazione forestale (punti 0,125 per mese o frazione
di  mese  superiore  a quindici giorni per l'incarico di comandante e
punti  0,03  per  mese o frazione di mese superiore a quindici giorni
per  l'incarico di vice comandante, sino ad un massimo complessivo di
punti 6);
    d)  frequenza  e  superamento  del corso per Ufficiali di Polizia
giudiziaria o del corso per Maresciallo del Corpo forestale regionale
(punti 3);
    e)  frequenza  e  superamento  di  corsi  di formazione con esame
finale,  anche  comportanti  il  rilascio  di abilitazioni o patenti,
afferenti   l'attivita'   d'istituto,   ad   esclusione   di   quelli
obbligatoriamente  previsti  per  l'uso  dell'arma  (punti 1 per ogni
corso sino ad un massimo di punti 3).
   5.  Le  prove  d'esame  di  cui  al  comma 3 si intendono superate
qualora  il  candidato  consegua  almeno 22 punti nella prova teorico
pratica e 17 punti nella prova orale.
   6.  Per  quanto  non  diversamente  disposto dal presente articolo
trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo I.
                              Art. 21.
                      Accesso alla categoria B
   1.  Le  procedure di prima attuazione della progressione verticale
per   l'accesso   alla   categoria   B,   profilo   professionale  di
collaboratore  amministrativo,  di  cui  all'art.  15  del  Contratto
collettivo,  sono attuate mediante l'effettuazione di una prova orale
nel  corso della quale sono anche verificate le capacita' di utilizzo
dei sistemi informatici piu' diffusi.
   2. Alle procedure di cui al comma 1, e' ammesso il personale della
categoria  A  in  possesso di un'anzianita' di servizio di almeno due
anni  e  che  non  abbia riportato sanzioni disciplinari superiori al
richiamo scritto.
   3. La commissione d'esame dispone di 100 punti, di cui:
    a) 60 punti per la prova orale;
    b) 40 punti per i titoli.
   4. Sono titoli valutabili:
    a)  anzianita' di servizio, ulteriore rispetto a quella richiesta
quale   requisito,   maturata   anche   nella   qualifica  funzionale
corrispondente  alla  categoria  di appartenenza (punti 0,25 per ogni
mese fino a un massimo di punti 36);
    b) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(punti 4).
   5.  La  prova  orale  di  cui  al  comma 3, lettera a), si intende
superata qualora il candidato consegua almeno 32 punti.
   6.  Per  quanto  non  diversamente  disposto dal presente articolo
trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo I.
                              Art. 22.
                          Norme transitorie
   1.  interna  sono  attuate, in via transitoria, ai sensi dell'art.
21, comma 1, lettere a) e b) del Contratto collettivo:
    a)  per l'anno 2007 esclusivamente mediante l'effettuazione delle
previste  procedure  selettive.  La Commissione d'esame dispone di 50
punti  per  la  valutazione  di  ciascuna prova d'esame ovvero di 100
punti qualora l'esame si articoli su un'unica prova; le prove d'esame
si intendono superate qualora il candidato consegua, rispettivamente,
almeno  26  punti  o  51  punti.  Con  riferimento al disposto di cui
all'art.  2,  comma  1,  e' considerato il solo requisito di cui alla
lettera b) del comma medesimo;
    b)  per  l'anno  2008  mediante  l'effettuazione  delle  previste
procedure selettive e la valutazione del titolo di cui all'art. 6 con
riferimento  alla  valutazione dell'anno 2007. La Commissione d'esame
dispone  di  47  punti  per  la valutazione di ciascuna prova d'esame
ovvero di 94 punti qualora l'esame si articoli su un'unica prova e di
6  punti per la valutazione del titolo: le prove d'esame si intendono
superate  qualora  il  candidato consegua, rispettivamente, almeno 24
punti  o  48  punti;  il  requisito  dell'esito  non  negativo  della
valutazione,  di  cui  all'art.  2,  comma 1, lettera a), e' riferito
all'anno 2007.