Regolamento delle progressioni verticali. Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento definisce la disciplina generale di attuazione delle procedure di progressione verticale del personale regionale, ai sensi dell'art. 13 del Contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale sottoscritto in data 11 ottobre 2007, di seguito denominato Contratto collettivo. In particolare sono disciplinati: a) i contenuti dei bandi di progressione verticale e le modalita' di presentazione delle domande; b) i profili professionali e indirizzi per i quali e' necessariamente richiesto uno specifico titolo di studio ovvero una qualificazione o specializzazione tecnica o un'abilitazione professionale ovvero una verifica dell'idoneita' fisica; c) la composizione delle Commissioni giudicatrici e il loro funzionamento; d) le modalita' di svolgimento delle prove ivi compresa l'eventuale fase preselettiva; e) le modalita' di svolgimento del corso di formazione con esame finale; f) la modalita' di formazione e approvazione delle graduatorie e di nomina dei vincitori. 2. Il presente regolamento disciplina altresi', ai sensi degli art. 14 e 15 del Contratto collettivo, la prima attuazione delle progressioni verticali con riferimento all'accesso, rispettivamente, alla categoria FC, profilo professionale Ispettore del Corpo forestale regionale, e alla categoria B. Art. 2. Requisiti 1. Sono ammessi alle procedure di progressione verticale i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti generali: a) esito non negativo della valutazione, con riferimento agli obiettivi individuali e ai comportamenti organizzativi, riferito al biennio precedente ovvero, in caso di mancata valutazione, ai sensi dell'art. 12, comma 19 del Contratto collettivo, nei primi due anni utili nell'ambito del quadriennio precedente; b) assenza di irrogazione di sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto nel biennio antecedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di progressione verticale per la presentazione della domanda di ammissione. 2. In relazione alla categoria di accesso, sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti, da possedersi alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di progressione verticale per la presentazione della domanda di ammissione: a) per l'accesso alla categoria «B»: 1. inquadramento nella categoria A e possesso di un'anzianita' effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni; 2. possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; ovvero: 1. inquadramento nella categoria A e possesso di un'anzianita' effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 4 anni; 2. assolvimento dell'obbligo scolastico. b) per l'accesso alla categoria «C»: 1. inquadramento nella categoria B e possesso di un'anzianita' effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni; 2. possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; ovvero: 1. inquadramento nella categoria B e possesso di un'anzianita' effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 4 anni; 2. possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; c) per l'accesso alla categoria «FB» dell'Area forestale: 1. inquadramento nella categoria FA e possesso di un'anzianita' effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni; d) per l'accesso alla categoria D: 1. inquadramento nella categoria C e possesso di un'anzianita' effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni; 2. possesso della laurea; ovvero: 1. inquadramento nella categoria C e possesso di un'anzianita' effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 4 anni; 2. possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. e) per l'accesso alla categoria «FC» dell'Area forestale: per il profilo professionale Ispettore del Corpo forestale regionale: 1. inquadramento nella categoria FB e possesso di un'anzianita' effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 4 anni; per il profilo professionale Funzionario del Corpo forestale regionale: 1. inquadramento nella categoria FB, possesso di un'anzianita' effettiva di ruolo, maturata nella categoria medesima, di almeno 2 anni e possesso della laurea; 3. Per l'accesso ai profili professionali e indirizzi di cui all'allegato A, non si puo' prescindere dal possesso dei requisiti culturali ivi previsti. 4. Con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera b), nei casi in cui sia stato presentato ricorso avverso l'irrogazione della sanzione disciplinare e questa sia stata sospesa, il candidato verra' ammesso con riserva alla procedura. 5 La mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale comporta l'esclusione dalle procedure medesime. 6. Il responsabile del procedimento dispone con provvedimento motivato l'esclusione dalla procedura dei candidati per difetto dei suddetti requisiti. Di tale esclusione viene data comunicazione ai candidati. Art. 3. Bando di progressione verticale 1. Il bando di progressione verticale e' adottato con decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi previa individuazione dei posti disponibili suddivisi per categoria, profilo professionale ed indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del Contratto collettivo. 2. Il bando deve indicare: a) il numero dei posti disponibili, la categoria, il profilo professionale, l'indirizzo; b) il trattamento economico annuo lordo previsto per la posizione economica della categoria di accesso; c) i termini e le modalita' per la presentazione delle domande; d) i requisiti per l'ammissione alle procedure; e) l'eventuale preselezione che l'Amministrazione intendesse espletare ai sensi dell'art. 13, comma 7, del Contratto collettivo; f) le materie oggetto delle prove d'esame, l'articolazione e le modalita' di svolgimento delle medesime; g) i contenuti e le modalita' di svolgimento del corso di formazione con esame finale, ove previsto; h) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove ed il punteggio massimo complessivo attribuibile; i) i titoli di preferenza a parita' di punteggio; l) le modalita' con cui i candidati disabili, in relazione al proprio handicap, sono tenuti a comunicare l'eventuale necessita' degli ausili per sostenere le prove, che consentano agli stessi di concorrere in condizioni di effettiva parita' con gli altri candidati ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 68/1999, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); m) la citazione della legge lo aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro), che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne; n) l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni; o) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile, incluse le modalita' di convocazione dei candidati. 3. Il bando di progressione verticale e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione; del medesimo e' dato altresi' avviso mediante apposita circolare, anche a mezzo intranet. 4. Il termine ultimo per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di progressione verticale nel Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 4. Sistemi automatizzati 1. Le procedure di progressione verticale sono attuate, ove ritenuto necessario dalla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, con l'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare le forme di preselezione previste per l'ammissione al corso di formazione con esame finale, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di istituti specializzati e di esperti. Art. 5. Domanda di ammissione 1. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta in forma autografa, deve essere redatta in carta semplice su apposito modulo ovvero su copia dello stesso. La domanda deve pervenire all'ufficio competente, entro e non oltre il termine fissato dal bando mediante utilizzo delle seguenti modalita': a) presentazione a mano; b) raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'ufficio competente, e' prorogato al primo giorno lavorativo seguente e sara' comprovato: a) in caso di presentazione a mano dal bollo a data che verra' apposto sulla domanda a cura dell'ufficio competente; b) in caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dal timbro dell'ufficio postale accettante, purche' la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. 3. La presentazione o l'arrivo delle domande oltre i termini di cui ai commi 1 e 2 comportano l'esclusione dei candidati dalla procedura di progressione verticale. L'esclusione viene disposta con le modalita' di cui all'art. 2, comma 6. 4. La domanda deve riportare tutte le indicazioni che il candidato e' tenuto a fornire, conformemente alle prescrizioni del bando. Il bando medesimo individua le dichiarazioni la cui mancanza o incompletezza comporta comunque l'esclusione dalla procedura di progressione verticale. 5. L'Amministrazione ha facolta' di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande, fermo restando che i requisiti richiesti devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originariamente prevista. Art. 6. Titolo valutabile 1. Costituisce titolo valutabile l'esito della valutazione, limitatamente agli obiettivi individuali e ai comportamenti organizzativi, riferita al biennio precedente ovvero, in caso di mancata valutazione per mancato raggiungimento del requisito minimo di presenza effettiva in servizio, nei primi due anni utili nell'ambito del quadriennio precedente. 2. Per la valutazione del titolo di cui al comma 1, puo' essere attribuito un punteggio massimo di sedici punti tenendo conto dei fattori come di seguito indicati: ===================================================================== Categoria di | Obiettivi individuali| Comportamenti appartenenza | (peso) | organizzativi (peso) ===================================================================== A-B | 25% | 75% --------------------------------------------------------------------- C-FA-FB | 40% | 60% Art. 7. Commissioni giudicatrici 1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, e sono composte da dipendenti regionali di categoria non inferiore a quella oggetto della procedura di progressione verticale, di cui almeno uno di categoria dirigenziale con funzioni di presidente e da esperti estranei all'Amministrazione regionale. 2. L'utilizzo del personale cessato dal servizio non e' consentito se il rapporto sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute, per decadenza dall'impiego comunque determinata o per altre cause previste dalla normativa vigente. Nel caso di cessazione dal servizio durante i lavori della Commissione, l'incarico si intende automaticamente confermato, salva revoca da parte del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi; l'incarico e' in ogni caso revocato qualora ricorrano le fattispecie di cessazione di cui al primo periodo. 3. Nel provvedimento di nomina della Commissione, o con successivo decreto del Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi possono essere individuati i componenti supplenti che subentrino automaticamente nei lavori della Commissione stessa qualora il componente effettivo cessi definitivamente dall'incarico. La sostituzione non comporta la ripetizione delle operazioni concorsuali gia' effettuate. In tali casi seguira' la dichiarazione nel verbale da parte del supplente di accettare espressamente quanto stabilito dalla Commissione prima del suo insediamento. 4. Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C. 5. Ai componenti estranei all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza da fissarsi, nei limiti minimi e massimi di cui all'art. 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nel bando di progressione verticale. Art. 8. Incompatibilita' 1. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici i componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e strumentali della Regione, coloro che ricoprono cariche politiche elettive e che sono membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 2. I componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati, sottoscrivono la dichiarazione di non sussistenza delle situazioni di incompatibilita' con i candidati medesimi, di cui agli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilita' previste dalla vigente normativa per i componenti delle Commissioni giudicatrici. Art. 9. Adempimenti della Commissione giudicatrice 1. La Commissione giudicatrice provvede agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento sino alla trasmissione della graduatoria provvisoria di merito alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi. 2. Nel corso della prima seduta la Commissione, considerato il numero dei concorrenti e la tipologia delle prove d'esame, stabilisce il termine del procedimento relativamente alle operazioni di propria competenza, comunicandolo alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, che ne da' idonea pubblicita'; il procedimento deve concludersi entro sei mesi dalla data della prima seduta, salva proroga giustificata collegialmente dalla Commissione. La Commissione stabilisce, altresi', i criteri di valutazione delle prove. 3. In assenza di unanimita' della Commissione nella valutazione delle singole prove il punteggio e' determinato dalla media dei giudizi espressi dai singoli commissari. 4. Il segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della Commissione, delle operazioni relative alla procedura di progressione verticale e delle determinazioni assunte dalla Commissione medesima. 5. Il verbale e' sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario. 6. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, le proprie osservazioni in merito allo svolgimento della procedura di progressione, ma non puo' esimersi dal firmare il verbale. In caso di persistente rifiuto, il Presidente ne da' atto nel processo verbale che trasmette immediatamente alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi per l'adozione degli atti conseguenti; il Direttore centrale dell'organizzazione, personale e sistemi informativi, con proprio decreto motivato, dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione. Art. 10. Convocazione dei candidati 1. Il diario delle prove teorico pratiche o preselettive e' portato a conoscenza dei candidati non meno di quindici giorni prima della data delle prove medesime, mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e reso altresi' disponibile nella rete intranet regionale. 2. L'avviso per la presentazione alla prova pratica o alla prova orale e' comunicato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima del giorno in cui i medesimi devono sostenerla, mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e apposita inserzione nella rete intranet regionale. 3. Le prove d'esame non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane), nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi, o comunque individuati come festivi dalla legislazione vigente con riferimento alle confessioni religiose riconosciute. Art. 11. Svolgimento della prova teorico pratica 1. La prova teorico pratica consiste in una prova scritta finalizzata alla risoluzione di problemi teorici e pratici nelle materie individuate dal bando. 2. La Commissione giudicatrice, nel giorno fissato per la prova e immediatamente prima dell'ora stabilita per l'inizio della stessa, predispone una terna di gruppi di quesiti ovvero gruppi di test nelle materie indicate dal bando; ciascun testo viene numerato, firmato dai commissari e dal segretario e, quindi, chiuso in busta sigillata. Sono fatte salve eventuali deroghe strettamente connesse all'adozione dei sistemi automatizzati di valutazione delle prove, salvaguardate, in ogni caso, le esigenze di segretezza e di riservatezza del contenuto delle medesime. 3. Ammessi i candidati nei locali d'esame, previo accertamento della loro identita' personale, il Presidente, alla presenza dei candidati stessi, invita uno di essi a scegliere una delle buste contenenti le prove, previa constatazione dell'integrita' dei sigilli. Alla presenza dei candidati viene aperta la busta contenente la prova d'esame che viene comunicata ai medesimi; sono quindi immediatamente aperte le altre buste e viene dato atto che le prove in esse contenute sono diverse da quella scelta. 4. Il candidato che si presenti alla prova in ritardo rispetto all'ora prestabilita per l'identificazione, potra' essere ammesso a sostenerla solamente qualora non sia gia' stata effettuata l'operazione di estrazione della prova. L'ammissione di candidati ritardatari non potra' comunque avvenire qualora la Commissione ritenga che cio' possa pregiudicare il regolare svolgimento della prova. 5. La durata, comunque non superiore alle otto ore, e la disciplina della prova sono stabilite dalla Commissione. 6. I lavori devono essere scritti e svolti esclusivamente, a pena di nullita', su fogli o moduli forniti dalla Commissione, recanti il timbro della Regione e la sigla di uno dei componenti della Commissione medesima. 7. Durante lo svolgimento della prova non e' permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i commissari e gli incaricati della vigilanza. 8. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati; la consultazione di dizionari, codici o testi di legge e' consentita solo se autorizzata dalla Commissione. 9. I candidati non possono altresi' introdurre nella sede d'esame telefoni cellulari, strumentazioni atte a consentire la comunicazione con l'esterno, nonche' altri supporti di memorizzazione digitale. 10. Durante le prove e sino alla consegna dell'elaborato il candidato non puo', se non per casi eccezionali, uscire dai locali, che devono essere vigilati. Per coloro che intendano ritirarsi dopo la lettura dei temi la Commissione stabilisce un tempo limite prima del quale non sara', comunque, consentito uscire. La Commissione giudicatrice cura l'osservanza delle disposizioni e adotta i provvedimenti necessari a garantire il corretto svolgimento della prova. A tal fine almeno due componenti della Commissione devono sempre trovarsi nei locali in cui si svolgono gli esami. 11. Al candidato sono consegnati una busta grande, una busta piccola e un cartoncino. Prima dell'inizio della prova il candidato scrive sul cartoncino il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita e lo chiude nella busta piccola. Dopo aver svolto la prova il candidato introduce tutti i fogli ricevuti nella busta grande, senza apporvi sottoscrizioni o altro segno di riconoscimento; pone quindi la busta piccola nella grande che chiude e consegna al commissario o al personale di vigilanza incaricato del ritiro della busta. Almeno un commissario appone la sua firma trasversalmente sul lembo di chiusura della busta grande e la data della prova. 12. Il candidato che contravviene alle disposizioni del presente art. o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova e' escluso dalla procedura. 13. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in plichi che, debitamente sigillati, sono firmati dai commissari presenti al momento della chiusura e dal segretario. 14. I plichi sono aperti nella seduta destinata alla valutazione degli elaborati. Un commissario appone su ciascuna delle buste contenenti gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura e previa verifica dell'integrita' delle medesime, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla relativa busta piccola che rimane chiusa. 15. Tale numero e' riprodotto su un apposito elenco destinato alla registrazione delle valutazioni dei singoli elaborati. 16. Un commissario da' lettura dei singoli elaborati, in merito ai quali la Commissione esprime di volta in volta il proprio giudizio. Qualora la Commissione pervenga al convincimento che qualche elaborato, in tutto o in parte, sia stato copiato, provvede all'esclusione dalla procedura di' tutti i candidati coinvolti. 17. Dopo che sono state espresse le votazioni sugli elaborati di tutte le prove relative alla procedura, si procede all'apertura delle buste piccole e alla conseguente identificazione degli autori degli elaborati medesimi. Art. 12. Svolgimento della prova pratica 1. La Commissione, prima dello svolgimento della prova pratica, stabilisce le modalita' e i contenuti della prova medesima, che devono comportare uguale difficolta' per tutti i concorrenti. La Commissione mette a disposizione dei concorrenti uguali strumenti operativi necessari per lo svolgimento della prova. 2. La prova si svolge alla presenza dell'intera Commissione, previa identificazione dei concorrenti. 3. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione assegna immediatamente il relativo punteggio. 4. Al termine di ogni seduta giornaliera, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e' affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si e' svolta la prova ovvero presso la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi. Art. 13. Comunicazione dell'esito della prova teorico pratica e della prova pratica 1. La Commissione giudicatrice informa la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi sugli esiti della valutazione della prova teorico pratica o della prova pratica, sulla base dei quali la Direzione stessa comunica ai candidati l'eventuale ammissione alla successiva prova d'esame, almeno venti giorni prima della data fissata per le prove stesse. 2. La comunicazione di ammissione avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Le comunicazioni di ammissione alla successiva prova d'esame indicano il punteggio conseguito nella prova teorico pratica o pratica, il giorno e l'ora stabiliti per le successive prove e contengono l'espressa avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, il candidato sara' considerato rinunciatario alla procedura di progressione verticale. Art. 14. Svolgimento delle prove orali 1. La Commissione, prima dell'inizio delle prove orali, al fine di garantire pari opportunita' a tutti i candidati, decide le modalita' di svolgimento della prova medesima e il numero dei quesiti da porre ai candidati nonche' l'area tipologica degli stessi. 2. Le prove devono svolgersi in locali aperti al pubblico. 3. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione assegna immediatamente il relativo punteggio. Al termine di ogni seduta giornaliera, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e' affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si e' svolta la prova ovvero presso la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi. Art. 15. Disposizioni comuni alle prove d'esame 1. Il concorrente che non si presenta alle prove d'esame il giorno stabilito si considera rinunciatario alla procedura di progressione verticale. 2. I candidati che fossero impossibilitati a sostenere la prova orale alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione alla Direzione centrale organizzazione, personale sistemi informativi, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, valutata la documentazione, puo' disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio della prova. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche con riferimento alle prove pratiche, qualora non sia previsto lo svolgimento contestuale della prova da parte di tutti i candidati. Art. 16. Punteggio delle singole prove d'esame 1. La Commissione dispone di quarantadue punti per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame; quale: a l'esame si articoli su un'unica prova la Commissione dispone di ottantaquattro punti per la valutazione. Sono ammessi alla prova orale ovvero, nel caso di accesso alla categoria FB e FC, profilo professionale Ispettore del Corpo forestale regionale, al corso di formazione con esame finale, i candidati che abbiano riportato nella prova teorico pratica o nella prova pratica un punteggio non inferiore a ventidue punti, ovvero, nel caso di prova unica, non inferiore a quarantatre punti. La prova orale si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventidue punti. Art. 17. Graduatoria 1. La votazione complessiva e' determinata sommando il punteggio conseguito nella prova pratica o teorico pratica con il punteggio della prova orale. 2. Sulla base dei punteggi finali attribuiti ai sensi dell'art. 16, la Commissione forma la graduatoria provvisoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e trasmette tutti gli atti alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi. 3. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi predispone la graduatoria definitiva attribuendo il punteggio del titolo di cui all'art. 6, e, a parita' di merito, con applicazione dei titoli di preferenza di cui al comma 4. 4. A parita' di merito verra' data preferenza, al dipendente che abbia riportato il punteggio complessivo piu' alto nelle prove; in caso di ulteriore parita', a quello con eta' anagrafica inferiore. 5. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi trasmette gli atti alla Giunta regionale per l'approvazione della graduatoria e la dichiarazione dei vincitori della procedura di progressione verticale. La graduatoria e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e resa disponibile nella rete intranet regionale. 6. La graduatoria puo' essere utilizzata, in relazione al piano annuale occupazionale e ai suoi eventuali aggiornamenti, per la copertura dei posti disponibili nell'anno a cui si riferisce il bando di progressione verticale. Art. 18. Inquadramento del personale vincitore 1. Il personale vincitore delle procedure di progressione e' inquadrato nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla stipula del contratto individuale di lavoro. 2. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore ai sensi del comma a non e' soggetto al periodo di prova. 3. Il personale vincitore delle procedure di progressione resta assegnato alla struttura direzionale di massima dimensione di appartenenza compatibilmente con le esigenze organizzative derivanti dal programma triennale dei fabbisogni professionali. Titolo II CORSO DI FORMAZIONE CON ESAME FINALE Art. 19. Disciplina generale del corso 1. Il corso di formazione con esame finale e' organizzato dalla Direzione centrale organizzazione personale e sistemi informativi. 2. I docenti del corso sono nominati con decreto del Direttore centrale organizzazione personale e sistemi informativi e sono individuati nell'ambito del personale regionale e fra esperti esterni. Per l'organizzazione del corso l'Amministrazione puo' altresi' avvalersi di soggetti esterni. 3. Il bando di progressione verticale individua la sede, la durata, e le materie del corso di formazione; il bando individua altresi' le modalita' di svolgimento dell'esame finale che si articola su una prova teorico pratica e/o su una prova orale. 4. Il bando di progressione verticale definisce la durata del corso di formazione. E' ammesso all'esame finale chi abbia maturato una frequenza al corso pari ad almeno il 70% della sua durata; l'esclusione dall'esame finale e' disposta con decreto del direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi. 5. Il corso di formazione e' realizzato per l'80% della sua durata nell'ambito dell'orario di lavoro e, per la restante parte, al di fuori di esso. 6. Qualora il numero dei partecipanti al corso con esame finale sia superiore a trenta, ad eccezione dei casi di accesso alle categorie dell'Area forestale, l'Amministrazione, puo' realizzare forme di preselezione. La preselezione potra' anche consistere nella risoluzione di test. Qualora la tipologia dei test lo richieda, i candidati possono essere chiamati ad indicare il proprio genere. 7. Sono ammessi alla preselezione tutti i candidati che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno presentato domanda di partecipazione alla progressione mediante corso di formazione con esame finale entro i termini previsti dal relativo bando. 8. Il risultato ottenuto nella preselezione, che non costituisce prova d'esame, non concorre a formare il punteggio per la graduatoria finale. 9. La Commissione d'esame e' nominata con decreto del direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi ed i componenti sono scelti tra i docenti del corso ed e' presieduta da un dipendente regionale di categoria dirigenziale. 10. Per quanto non diversamente disposto dal presente art. trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo I. Titolo III PRIMA ATTUAZIONE DELLE PROGRESSIONI VERTICALI Art. 20. Accesso alla categoria FG 1. La procedura di prima attuazione della progressione verticale per l'accesso alla categoria FC, profilo professionale Ispettore del Corpo forestale regionale, dell'Area forestale di cui all'art. 14 del contratto collettivo, e' attuata mediante l'effettuazione di una prova teorico pratica e una prova orale, nonche' la valutazione di titoli. 2. Alla procedura di cui al comma 1, e' ammesso il personale della categoria FB in possesso di un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni, valutata anche con riferimento a quella maturata nella qualifica funzionale di coadiutore-guardia e della categoria C, e che non abbia riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto. 3. La Commissione d'esame dispone di 100 punti, di cui: a) 40 punti per la prova teorico pratica; b) 30 punti per la prova orale; c) 30 punti per i titoli. 4. Sono titoli valutabili: a) anzianita' di servizio, ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito (punti 0,05 a mese, fino a un massimo di punti 15); b) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (punti 3); c) incarico, formalmente conferito, sia di comandante sia di vice comandante di una stazione forestale (punti 0,125 per mese o frazione di mese superiore a quindici giorni per l'incarico di comandante e punti 0,03 per mese o frazione di mese superiore a quindici giorni per l'incarico di vice comandante, sino ad un massimo complessivo di punti 6); d) frequenza e superamento del corso per Ufficiali di Polizia giudiziaria o del corso per Maresciallo del Corpo forestale regionale (punti 3); e) frequenza e superamento di corsi di formazione con esame finale, anche comportanti il rilascio di abilitazioni o patenti, afferenti l'attivita' d'istituto, ad esclusione di quelli obbligatoriamente previsti per l'uso dell'arma (punti 1 per ogni corso sino ad un massimo di punti 3). 5. Le prove d'esame di cui al comma 3 si intendono superate qualora il candidato consegua almeno 22 punti nella prova teorico pratica e 17 punti nella prova orale. 6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo I. Art. 21. Accesso alla categoria B 1. Le procedure di prima attuazione della progressione verticale per l'accesso alla categoria B, profilo professionale di collaboratore amministrativo, di cui all'art. 15 del Contratto collettivo, sono attuate mediante l'effettuazione di una prova orale nel corso della quale sono anche verificate le capacita' di utilizzo dei sistemi informatici piu' diffusi. 2. Alle procedure di cui al comma 1, e' ammesso il personale della categoria A in possesso di un'anzianita' di servizio di almeno due anni e che non abbia riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto. 3. La commissione d'esame dispone di 100 punti, di cui: a) 60 punti per la prova orale; b) 40 punti per i titoli. 4. Sono titoli valutabili: a) anzianita' di servizio, ulteriore rispetto a quella richiesta quale requisito, maturata anche nella qualifica funzionale corrispondente alla categoria di appartenenza (punti 0,25 per ogni mese fino a un massimo di punti 36); b) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (punti 4). 5. La prova orale di cui al comma 3, lettera a), si intende superata qualora il candidato consegua almeno 32 punti. 6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo I. Art. 22. Norme transitorie 1. interna sono attuate, in via transitoria, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del Contratto collettivo: a) per l'anno 2007 esclusivamente mediante l'effettuazione delle previste procedure selettive. La Commissione d'esame dispone di 50 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame ovvero di 100 punti qualora l'esame si articoli su un'unica prova; le prove d'esame si intendono superate qualora il candidato consegua, rispettivamente, almeno 26 punti o 51 punti. Con riferimento al disposto di cui all'art. 2, comma 1, e' considerato il solo requisito di cui alla lettera b) del comma medesimo; b) per l'anno 2008 mediante l'effettuazione delle previste procedure selettive e la valutazione del titolo di cui all'art. 6 con riferimento alla valutazione dell'anno 2007. La Commissione d'esame dispone di 47 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame ovvero di 94 punti qualora l'esame si articoli su un'unica prova e di 6 punti per la valutazione del titolo: le prove d'esame si intendono superate qualora il candidato consegua, rispettivamente, almeno 24 punti o 48 punti; il requisito dell'esito non negativo della valutazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e' riferito all'anno 2007.