Legge  regionale  n. 76/1982 - Regolamento di modifica al Regolamento
   per   l'accreditamento   delle   sedi  operative  degli  enti  che
   gestiscono  nel  territorio  della Regione attivita' di formazione
   professionale   finanziate  con  risorse  pubbliche»  emanato  con
   decreto del Presidente della Regione n. 07/ Pres./2005.

                               Art. 1.
Modifica    dell'art.   2   (Destinatari   dell'accreditamento)   del
   Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione. n.
   07/Pres. del 12 gennaio 2005.
   1.  Nel  regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
Regione  n.  07/Pres. del 12 gennaio 2005, rubricato «Legge regionale
n.  76/1982,  recante  ordinamento  della  formazione  professionale,
articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi
operative  degli  enti  che  gestiscono  nel territorio della Regione
attivita'   di   formazione   professionale  finanziate  con  risorse
pubbliche»  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, di seguito
definito  Regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Regione  n.  07/Pres.  del  12  gennaio  2005, il comma 2 dell'art. 2
(Destinatari dell'accreditamento) e' modificato come segue:
    «2.  Non sono tenuti all'accreditamento gli enti e le imprese che
svolgono  attivita'  formative  rivolte  al  proprio  personale o che
mettono  a  disposizione  i  propri  locali  per  la realizzazione di
attivita' di stage e tirocinio.»
                               Art. 2.
Modifica  dell'art.  6  (Prerequisiti generali di accreditamento) del
   Regolamento  approvato con decreto del Presidente della Regione n.
   07/Pres. del 12 gennaio 2005.
   1.  Nel  regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
Regione  n.  07/Pres.  del  12  gennaio  2005, l'art. 6 (Prerequisiti
generali di accreditamento) e' modificato come segue:
    a) il comma 1, lettera b) e' sostituito come segue:
     «b)   Esplicita   previsione,   tra   le  finalita'  statutarie,
dell'erogazione a terzi di formazione professionale.».
    b)  nel  comma  1 lettera d), dopo le parole «(cinque per cento)»
viene sostituito il punto e virgola con a congiunzione «e» e viene di
seguito aggiunta la seguente frase: «in caso di parternariato, le ore
del  corso  sono  attribuite  a  ciascun  partner in base al rapporto
intercorrente  tra  il  totale  delle  ore  prestate  da ciascuno per
docenza,  coordinamento,  tutoraggio  ed  esami  finali  ed il totale
complessivo  delle ore di docenza, coordinamento, tutoraggio ed esami
finali riferite al corso.»;
    c)  nel comma 1, lettera e), dopo le parole «soggetto competente»
viene  sostituito  il punto e virgola con un punto e di seguito viene
inserita   la   seguente  frase:  «Per  i  soggetti  la  cui  recente
costituzione non consente loro di avere due esercizi conclusi, con la
conseguenza  che  non  dispongono  di  uno  o  di  entrambi i bilanci
relativi  agli  ultimi  due  esercizi,  illegale  rappresentante deve
dichiarare   che  l'ente  adottera'  una  contabilita'  in  modalita'
ordinaria. Tali soggetti devono presentare un piano programmatico che
relazioni  sulle attivita' intraprese o da intraprendere corredato da
previsioni   economico-finanziarie   e,   ove  esistente,  dall'unico
bilancio  chiuso,  redatto  secondo  lo  schema  UE, supportato da un
sistema   di   contabilita'   ordinaria,   sottoscritto   dal  legale
rappresentante  e  con l'indicazione degli estremi di approvazione da
parte  dell'Assemblea o dell'Organo interno a cio' deputato. Nel caso
l'unico  bilancio  presentato  evidenzi  un  patrimonio  negativo, la
domanda di accreditamento e' rigettata.».
    d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma 4:
    «4. Gli enti che non hanno mai esercitato attivita' di formazione
professionale ovvero che non sono in presenza del requisito di cui al
comma 1, lettera d), possono chiedere l'accreditamento provvisorio di
cui all'art. 18.»
                               Art. 3.
Modifica   dell'art.   8   (Strutture,  arredi  e  attrezzature)  del
   Regolamento  approvato con decreto del Presidente della Regione n.
   07/Pres. del 12 gennaio 2005.
   1.  Nel  Regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
Regione  n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, l'art. 8 (Strutture, arredi
e attrezzature) e' modificato come segue:
    a) il comma o, lettera c) e' sostituito come segue:
     «c)  qualora  funga  esclusivamente da sede amministrativa, deve
avere  una  destinazione  d'uso appropriata in rapporto all'attivita'
che   vi   si   intende   svolgere,   riconducibile   alla  categoria
«direzionale»   o  «servizi  pubblici  e  attrezzature  di  interesse
pubblico» di cui alla legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5, art. 44,
comma 1, lettere d) ed n)».
    b) il comma 9, lettera c) e' sostituito come segue:
     «c)  deve  avere  la  destinazione d'uso appropriata in rapporto
all'attivita' che vi si intende svolgere e, in coerenza con la natura
dell'immobile,  riconducibile alla categoria «direzionale» o «servizi
pubblici  e  attrezzature  di  interesse  pubblico» di cui alla legge
regionale  23 febbraio 2007 n. 5, art. 44, comma 1, lettere d) ed n).
La  sede  didattica  puo' avere anche una diversa destinazione d'uso,
purche'  essa  sia coerente con il settore formativo cui si riferisce
l'attivita'  di  formazione  professionale  che  l'ente  intende  ivi
erogare».
    c) al comma 11-bis, dopo il punto si aggiunge quanto segue:
     «La sistemazione degli arredi e delle attrezzature nell'ambiente
bivalente deve garantire la fruizione ergonomia degli stessi da parte
degli  utenti,  in  rapporto  ai  servizi ivi erogati. Qualora l'ente
possieda  esclusivamente  un  ambiente  bivalente  non  puo' chiedere
l'accreditamento nel settore «Informatica».
                               Art. 4.
Modifica  dell'art.  14  (Domanda  di accreditamento) del Regolamento
   approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del
   12 gennaio 2005.
   1.  Nel  Regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
Regione  n.  07/Pres.  del  12  gennaio  2005,  l'art. 14 (Domanda di
accreditamento) e' modificato come segue:
    a) il comma 2 e' sostituto come segue:
     «2. Nella domanda l'ente deve specificare:
      a)  la  scelta  tra  la procedura di accreditamento ordinaria o
quella abbreviata di cui all'art. 15;
      b) la macrotipologia;
      c)  il volume di attivita' formativa annua previsto espresso in
ore;
      d) i settori formativi di intervento.
   Se viene chiesto l'accreditamento nelle macrotipologie As (Obbligo
formativo  per  ambiti speciali), Bs (Formazione superiore per ambiti
speciali)   e   Cs  (Formazione  continua  e  permanente  per  ambiti
speciali),  l'ente deve indicare anche le categorie di svantaggio tra
quelle  elencate  nell'allegato  A  per le quali intende candidare la
propria sede operativa.».
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma 2-bis:
     «Le domande di aggiornamento di cui al comma 5 dell'art. 17 sono
soggette  alla  procedura di accreditamento ordinaria di cui all'art.
15.».
    c) il comma 3 e' sostituito come segue:
     «3.  La  domanda  deve  essere presentata in forma cartacea e su
supporto  informatico,  utilizzando  la  versione piu' aggiornata dei
supporti   informatici   appositamente  predisposti  dalla  Direzione
competente;  ai  fini  della  valutazione  fa  fede la documentazione
cartacea».
    d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma 3-bis:
     «3-bis.  La domanda di accreditamento si intende presentata solo
dopo  che  e' pervenuta alla Direzione competente la domanda tanto in
forma cartacea che sul corrispondente supporto informatico.».
                               Art. 5.
Sostituzione   dell'art.   15   (Procedure   di  accreditamento)  del
   Regolamento  approvato con decreto del Presidente della Regione n.
   07/Pres. del 12 gennaio 2005.
   1.  Nel  Regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
Regione  n.  07/Pres.  del  12  gennaio  2005 l'art. 15 (Procedure di
accreditamento) e' sostituito come segue:
    «Art.   15  (Procedure  di  accreditamento).  -  1.  Il  rilascio
dell'accreditamento  puo'  seguire  la  procedura  ordinaria o quella
abbreviata. La procedura ordinaria si conclude nel termine massimo di
centoventi  giorni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda, fatti salvi gli effetti dovuti
ad  eventuali  sospensioni.  La  procedura abbreviata si conclude nel
termine  massimo di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo
a  quello  di  presentazione  della  domanda, fatti salvi gli effetti
dovuti ad eventuali sospensioni.
   2.  Le procedure di accreditamento di cui al comma 1 si sviluppano
attraverso le seguenti fasi:
    a) verifica di ammissibilita';
    b)  verifica del possesso dei requisiti di risorsa, di processo e
di risultato, fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 18.
   3.  La  fase  di  cui  al  comma  2,  lettera a) e' finalizzata ad
accertare il possesso dei prerequisiti generali di cui all'art. 6. La
mancanza   anche   di  uno  soltanto  di  detti  requisiti  determina
l'inammissibilita' della domanda alla fase successiva.
   4.  La  fase  di  cui  al  comma  2,  lettera b) e' finalizzata ad
accertare  il  possesso  dei  requisiti  di risorsa, di processo e di
risultato,  fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 18. A tale fine
si  verifica  la  documentazione  presentata  e  se  ne  analizzano i
contenuti  in rapporto alle prescrizioni del presente Regolamento. La
verifica  del possesso dei requisiti e' completata con l'ispezione in
sede.  La mancanza anche di uno soltanto di detti requisiti determina
il  rigetto  della  domanda.  Le domande degli enti nei confronti dei
quali  sia  stato  accertato  il  possesso  di tutti i requisiti sono
accolte.  L'accoglimento  della  domanda  determina  l'accreditamento
della sede operativa.
   5.  In  tutte  le  fasi  di  verifica, e' facolta' della Direzione
competente chiedere le integrazioni o le specificazioni eventualmente
necessarie  all'istruttoria,  fissando  un termine per l'adempimento.
Ove   l'interessato   debba   regolarizzare   la   richiesta   o   la
documentazione  prodotta,  il termine di conclusione del procedimento
resta  sospeso  sino  alla  data  di ricevimento di quanto richiesto.
Trascorso  inutilmente  il  termine  concesso  per  l'adempimento, il
procedimento si conclude d'ufficio negativamente.
   6.  Nella  procedura ordinaria per il rilascio dell'accreditamento
le   integrazioni   o   le  specificazioni  eventualmente  necessarie
all'istruttoria  possono  essere  chieste  dalla Direzione competente
sino  ad  un  massimo  di  tre  volte e, nell'ambito della procedura,
possono essere concesse complessivamente non piu' di due proroghe per
consentire  all'ente di adempiere a quanto richiesto entro il termine
fissato.  Qualora le integrazioni o le specificazioni siano inviate a
mezzo  raccomandata, ai fini del rispetto del termine fa fede la data
del  timbro  postale  purche' la raccomandata pervenga alla Direzione
competente  entro  i  quindici  giorni  successivi  alla scadenza del
termine medesimo.
   7.  Nella procedura abbreviata per il rilascio deIl'accreditamento
le   integrazioni   o   le  specificazioni  eventualmente  necessarie
all'istruttoria possono essere chieste dalla Direzione competente una
sola  volta,  concedendo  il  termine  perentorio  di 10  giorni  per
l'adempimento.  Il termine decorre dalla data di intervenuta notifica
delle   richieste  istruttorie  e  non  e'  prorogabile.  Qualora  le
integrazioni  o le specificazioni siano inviate a mezzo raccomandata,
ai  fini  del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale
purche'  la  raccomandata  pervenga alla Direzione competente entro i
quindici giorni successivi alla scadenza del termine medesimo.
   8.   Le  verifiche  sono  effettuate  dalla  Direzione  competente
direttamente   o  avvalendosi  di  organismi  esterni  specializzati,
all'uopo incaricati, indipendenti e comunque terzi rispetto agli enti
titolari della sede operativa.
   9.  Tutte  le  verifiche  sono  effettuate secondo quanto disposto
dalla  normativa  vigente  in tema di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
   10.   L'esito  del  procedimento  e'  accertato  con  decreto  del
Direttore del Servizio competente.
   11.  Le sedi operative accreditate vengono inserite in un apposito
elenco  regionale  con  la specificazione delle macrotipologie per le
quali   l'accreditamento   e'   stato  concesso.  Tale  elenco  viene
aggiornato  periodicamente  e  pubblicato  annualmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.»
                               Art. 6.
Inserimento   dell'art.   15-bis  (Accreditamento  condizionato)  nel
   Regolamento  approvato con decreto del Presidente della Regione n.
   07/Pres. del 12 gennaio 2005.
   1.  Nel  Regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, dopo l'art. 15 (Procedure di
accreditamento)  e'  inserito il seguente art. 15-bis (Accreditamento
condizionato):
    «Art.   15-bis.   (Accreditamento  condizionato).  -  1.  Per  le
macrotipologie  B  (Formazione  superiore),  C (Formazione continua e
permanente),  Bs  (Formazione  superiore  per  ambiti  speciali) e Cs
(Formazione  continua  e permanente per ambiti speciali), nel caso in
cui   le  verifiche  di  cui  all'art.  15,  comma  2  evidenzino  la
sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ad
eccezione  della  destinazione  d'uso  di  cui  all'art.  8, comma 8,
lettera c) e comma 9, lettera c), relativamente alla sede operativa o
ad  una  o piu' delle sedi didattiche oggetto di accreditamento, puo'
essere   concesso  un  accreditamento  condizionato,  qualora  l'ente
dimostri  che e' stata presentata al Comune competente domanda per il
cambiamento di destinazione d'uso.
   2.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma 1, a pena di decadenza, entro
dodici  mesi  dalla data di notifica del provvedimento di concessione
dell'accreditamento   condizionato,   l'ente   deve  presentare  alla
Direzione   competente  la  documentazione  attestante  l'intervenuta
variazione della destinazione d'uso, in conformita' con le previsioni
del presente Regolamento.
   3.  Nell'ipotesi  in  cui  l'accreditamento condizionato di cui al
comma  1  sia  stato  concesso  per  la  sede  operativa,  la mancata
presentazione  della  documentazione  di  cui al comma 2 comporta per
l'ente la decadenza dall'accreditamento condizionato complessivamente
concesso.  In  tal  caso,  successivamente all'intervenuta decadenza,
l'ente   e'   autorizzato  esclusivamente  a  concludere  l'attivita'
formativa  in  senso  stretto  di  cui  all'art.  37,  comma  4,  del
Regolamento  emanato  con D.P.reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e
successive  modificazioni  e integrazioni, gia' avviata anteriormente
all'intervenuta decadenza.
   4.  Nell'ipotesi  in  cui  l'accreditamento condizionato di cui al
comma  1 sia stato concesso per una sede didattica diversa dalla sede
didattica  principale,  la mancata presentazione della documentazione
di    cui   al   comma   2   comporta   per   l'ente   la   decadenza
dall'accreditamento  condizionato  concesso  relativamente  alla sede
didattica  interessata.  In tal caso, successivamente all'intervenuta
decadenza,  nella  suddetta  sede  didattica,  l'ente  e' autorizzato
esclusivamente a concludere l'attivita' formativa in senso stretto di
cui  all'art.  37,  comma 4, del Regolamento emanato con D.P. Reg. n.
0125/Pres.   del   20   aprile  2001  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, gia' avviata anteriormente all'intervenuta decadenza.».
                               Art. 7.
Modifica  dell'art. 16 (Verifiche sul mantenimento dei requisiti) del
   Regolamento  approvato con decreto del Presidente della Regione n.
   07/Pres. del 12 gennaio 2005.
   1.  Nel  Regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
Regione  n.  07/Pres.  del  12  gennaio  2005 il comma 1 dell'art. 16
(Verifiche sul mantenimento dei requisiti) e' sostituito come segue:
    «1.  La Direzione competente verifica annualmente, anche mediante
strutture   terze,   il  mantenimento  dei  requisiti  necessari  per
l'accreditamento  e  l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 20,
anche con riguardo all'applicazione delle procedure di sistema di cui
all'art. 7.».
                               Art. 8.
Modifica  dell'art.  18  (Accreditamento provvisorio) del Regolamento
   approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del
   12 gennaio 2005.
   1.  Nel  Regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
Regione  n.  07/Pres.  del  12 gennaio 2005 l'art. 18 (Accreditamento
provvisorio) e' modificato come segue:
    a) il comma 10 e' modificato come segue:
     «Alla  domanda  di  accreditamento  definitivo  si  applicano le
procedure  previste  dagli articoli 14, 15 e 15-bis. Qualora tutte le
verifiche  diano  esito  positivo l'accreditamento definitivo, ovvero
condizionato,    viene   concesso   a   far   data   dalla   scadenza
dell'accreditamento provvisorio.».
    b) il comma 12 e' modificato come segue:
     «Qualora  per  la  presentazione della domanda di accreditamento
definitivo non ricorrano le condizioni di cui al comma 7, lettera a),
l'ente  interessato  puo'  chiedere  la  proroga  dell'accreditamento
provvisorio  per  ulteriori  sei  mesi  ovvero  per  il maggior tempo
necessario alla conclusione dell'attivita' formativa in senso stretto
ancora  in  fase  di  realizzazione  o  gia' approvata all'atto della
presentazione  della  domanda  di proroga. La domanda di proroga deve
essere   presentata   entro  la  scadenza  del  primo  accreditamento
provvisorio e deve essere motivata.».
    c) il comma 14 e' modificato come segue:
     «Entro  la  scadenza  del termine di proroga di cui al comma 12,
l'ente  puo'  chiedere  l'accreditamento  definitivo  secondo  quanto
previsto  ai  commi  6,  7  e  8.  Si  applicano  alla  procedura  le
disposizioni di cui ai commi 9 e 10.».
    d)  nel comma 15 dopo le parole «dall'accreditamento» e' tolto il
punto   e  sono  aggiunte  le  seguenti  parole  «relativamente  alla
macrotipologia  rispetto  alla quale non dispone di tutti i requisiti
previsti.».
    e) il comma 16 e' modificato come segue:
     «Nel  caso  in cui allo scadere del termine di proroga di cui al
comma  12  non  sussistano  ancora le condizioni per la presentazione
della   domanda   di   accreditamento   definitivo,   l'ente   decade
dall'accreditamento  relativamente  alla macrotipologia rispetto alla
quale non dispone di tutti i requisiti previsti.».
    f)  nel  comma 19 dopo la le parole «della proroga» sono tolte le
parole «di sei mesi».
                               Art. 9.
Modifica  dell'art.  22  (Revoca dell'accreditamento) del Regolamento
   approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del
   12 gennaio 2005.
   1.  Nel  Regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
Regione  n.  07/Pres.  del  12  gennaio  2005  il comma 1, lettera a)
dell'art. 22 (Revoca dell'accreditamento) e' modificato come segue:
    «a)   limitatamente   a   ciascuna   singola   macrotipologia  di
accreditamento   interessata,   perdita   dei  requisiti  minimi  per
l'accreditamento, riscontrata a seguito di verifiche.».
                              Art. 10.
Modifica  dell'art.  23 (Norme transitorie) del Regolamento approvato
   con  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  07/Pres. del 12
   gennaio 2005.
   1.  Nel  Regolamento  approvato  con  decreto del Presidente della
Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 l'art. 23 (Norme transitorie)
e' modificato come segue:
    a) e' abrogato il comma 9-ter;
    b) dopo il comma 17 e' inserito il seguente comma 17-bis:
     «17-bis.  In deroga a quanto disposto dall'art. 15, commi 1, 6 e
7,   il   procedimento   amministrativo   relativo  alle  domande  di
accreditamento  presentate ai sensi del presente articolo si conclude
nel  termine  massimo  di  sette mesi decorrente dal primo giorno del
mese  successivo a quello di presentazione della domanda, fatti salvi
gli effetti dovuti ad eventuali sospensioni.».
                              Art. 11.
Modifica dell'art. 24 (Disposizioni finali) del Regolamento approvato
   con  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  07/Pres. del 12
   gennaio 2005.
   1. All'art. 24 (Disposizioni finali) del Regolamento approvato con
decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005,
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
    «4.  Gli  allegati  del  presente Regolamento sono aggiornati con
decreto  del  Direttore  centrale  lavoro,  formazione, universita' e
ricerca   da  pubblicarsi  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
    5.  I  rinvii alle disposizioni normative effettuati dal presente
Regolamento  e  dai  suoi  allegati  si intendono effettuati al testo
vigente  delle  medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.».
                              Art. 12.
Sostituzione degli allegati C, D, E e G del regolamento approvato con
   decreto  del  Presidente  della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio
   2005.
   1.  Gli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente Regolamento sostituiscono
in  toto  rispettivamente  gli  allegati  C,  D, E e G al Regolamento
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12
gennaio 2005.
                              Art. 13.
                  Norme finali ed entrata in vigore
   1. Le norme piu' favorevoli introdotte col presente Regolamento si
applicano  anche  alle  domande  per  le  quali risulta ancora aperta
l'istruttoria   all'atto   dell'entrata  in  vigore  del  Regolamento
medesimo.
   2.  Il  presente  Regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla   sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia.
                     Visto, il Presidente: Illy
   (Omissis).