Legge regionale n. 76/1982 - Regolamento di modifica al Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attivita' di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 07/ Pres./2005. Art. 1. Modifica dell'art. 2 (Destinatari dell'accreditamento) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005. 1. Nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, rubricato «Legge regionale n. 76/1982, recante ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attivita' di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito definito Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, il comma 2 dell'art. 2 (Destinatari dell'accreditamento) e' modificato come segue: «2. Non sono tenuti all'accreditamento gli enti e le imprese che svolgono attivita' formative rivolte al proprio personale o che mettono a disposizione i propri locali per la realizzazione di attivita' di stage e tirocinio.» Art. 2. Modifica dell'art. 6 (Prerequisiti generali di accreditamento) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005. 1. Nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, l'art. 6 (Prerequisiti generali di accreditamento) e' modificato come segue: a) il comma 1, lettera b) e' sostituito come segue: «b) Esplicita previsione, tra le finalita' statutarie, dell'erogazione a terzi di formazione professionale.». b) nel comma 1 lettera d), dopo le parole «(cinque per cento)» viene sostituito il punto e virgola con a congiunzione «e» e viene di seguito aggiunta la seguente frase: «in caso di parternariato, le ore del corso sono attribuite a ciascun partner in base al rapporto intercorrente tra il totale delle ore prestate da ciascuno per docenza, coordinamento, tutoraggio ed esami finali ed il totale complessivo delle ore di docenza, coordinamento, tutoraggio ed esami finali riferite al corso.»; c) nel comma 1, lettera e), dopo le parole «soggetto competente» viene sostituito il punto e virgola con un punto e di seguito viene inserita la seguente frase: «Per i soggetti la cui recente costituzione non consente loro di avere due esercizi conclusi, con la conseguenza che non dispongono di uno o di entrambi i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, illegale rappresentante deve dichiarare che l'ente adottera' una contabilita' in modalita' ordinaria. Tali soggetti devono presentare un piano programmatico che relazioni sulle attivita' intraprese o da intraprendere corredato da previsioni economico-finanziarie e, ove esistente, dall'unico bilancio chiuso, redatto secondo lo schema UE, supportato da un sistema di contabilita' ordinaria, sottoscritto dal legale rappresentante e con l'indicazione degli estremi di approvazione da parte dell'Assemblea o dell'Organo interno a cio' deputato. Nel caso l'unico bilancio presentato evidenzi un patrimonio negativo, la domanda di accreditamento e' rigettata.». d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma 4: «4. Gli enti che non hanno mai esercitato attivita' di formazione professionale ovvero che non sono in presenza del requisito di cui al comma 1, lettera d), possono chiedere l'accreditamento provvisorio di cui all'art. 18.» Art. 3. Modifica dell'art. 8 (Strutture, arredi e attrezzature) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005. 1. Nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, l'art. 8 (Strutture, arredi e attrezzature) e' modificato come segue: a) il comma o, lettera c) e' sostituito come segue: «c) qualora funga esclusivamente da sede amministrativa, deve avere una destinazione d'uso appropriata in rapporto all'attivita' che vi si intende svolgere, riconducibile alla categoria «direzionale» o «servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico» di cui alla legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5, art. 44, comma 1, lettere d) ed n)». b) il comma 9, lettera c) e' sostituito come segue: «c) deve avere la destinazione d'uso appropriata in rapporto all'attivita' che vi si intende svolgere e, in coerenza con la natura dell'immobile, riconducibile alla categoria «direzionale» o «servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico» di cui alla legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5, art. 44, comma 1, lettere d) ed n). La sede didattica puo' avere anche una diversa destinazione d'uso, purche' essa sia coerente con il settore formativo cui si riferisce l'attivita' di formazione professionale che l'ente intende ivi erogare». c) al comma 11-bis, dopo il punto si aggiunge quanto segue: «La sistemazione degli arredi e delle attrezzature nell'ambiente bivalente deve garantire la fruizione ergonomia degli stessi da parte degli utenti, in rapporto ai servizi ivi erogati. Qualora l'ente possieda esclusivamente un ambiente bivalente non puo' chiedere l'accreditamento nel settore «Informatica». Art. 4. Modifica dell'art. 14 (Domanda di accreditamento) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005. 1. Nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, l'art. 14 (Domanda di accreditamento) e' modificato come segue: a) il comma 2 e' sostituto come segue: «2. Nella domanda l'ente deve specificare: a) la scelta tra la procedura di accreditamento ordinaria o quella abbreviata di cui all'art. 15; b) la macrotipologia; c) il volume di attivita' formativa annua previsto espresso in ore; d) i settori formativi di intervento. Se viene chiesto l'accreditamento nelle macrotipologie As (Obbligo formativo per ambiti speciali), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali), l'ente deve indicare anche le categorie di svantaggio tra quelle elencate nell'allegato A per le quali intende candidare la propria sede operativa.». b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma 2-bis: «Le domande di aggiornamento di cui al comma 5 dell'art. 17 sono soggette alla procedura di accreditamento ordinaria di cui all'art. 15.». c) il comma 3 e' sostituito come segue: «3. La domanda deve essere presentata in forma cartacea e su supporto informatico, utilizzando la versione piu' aggiornata dei supporti informatici appositamente predisposti dalla Direzione competente; ai fini della valutazione fa fede la documentazione cartacea». d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma 3-bis: «3-bis. La domanda di accreditamento si intende presentata solo dopo che e' pervenuta alla Direzione competente la domanda tanto in forma cartacea che sul corrispondente supporto informatico.». Art. 5. Sostituzione dell'art. 15 (Procedure di accreditamento) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005. 1. Nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 l'art. 15 (Procedure di accreditamento) e' sostituito come segue: «Art. 15 (Procedure di accreditamento). - 1. Il rilascio dell'accreditamento puo' seguire la procedura ordinaria o quella abbreviata. La procedura ordinaria si conclude nel termine massimo di centoventi giorni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fatti salvi gli effetti dovuti ad eventuali sospensioni. La procedura abbreviata si conclude nel termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, fatti salvi gli effetti dovuti ad eventuali sospensioni. 2. Le procedure di accreditamento di cui al comma 1 si sviluppano attraverso le seguenti fasi: a) verifica di ammissibilita'; b) verifica del possesso dei requisiti di risorsa, di processo e di risultato, fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 18. 3. La fase di cui al comma 2, lettera a) e' finalizzata ad accertare il possesso dei prerequisiti generali di cui all'art. 6. La mancanza anche di uno soltanto di detti requisiti determina l'inammissibilita' della domanda alla fase successiva. 4. La fase di cui al comma 2, lettera b) e' finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti di risorsa, di processo e di risultato, fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 18. A tale fine si verifica la documentazione presentata e se ne analizzano i contenuti in rapporto alle prescrizioni del presente Regolamento. La verifica del possesso dei requisiti e' completata con l'ispezione in sede. La mancanza anche di uno soltanto di detti requisiti determina il rigetto della domanda. Le domande degli enti nei confronti dei quali sia stato accertato il possesso di tutti i requisiti sono accolte. L'accoglimento della domanda determina l'accreditamento della sede operativa. 5. In tutte le fasi di verifica, e' facolta' della Direzione competente chiedere le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all'istruttoria, fissando un termine per l'adempimento. Ove l'interessato debba regolarizzare la richiesta o la documentazione prodotta, il termine di conclusione del procedimento resta sospeso sino alla data di ricevimento di quanto richiesto. Trascorso inutilmente il termine concesso per l'adempimento, il procedimento si conclude d'ufficio negativamente. 6. Nella procedura ordinaria per il rilascio dell'accreditamento le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all'istruttoria possono essere chieste dalla Direzione competente sino ad un massimo di tre volte e, nell'ambito della procedura, possono essere concesse complessivamente non piu' di due proroghe per consentire all'ente di adempiere a quanto richiesto entro il termine fissato. Qualora le integrazioni o le specificazioni siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale purche' la raccomandata pervenga alla Direzione competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine medesimo. 7. Nella procedura abbreviata per il rilascio deIl'accreditamento le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all'istruttoria possono essere chieste dalla Direzione competente una sola volta, concedendo il termine perentorio di 10 giorni per l'adempimento. Il termine decorre dalla data di intervenuta notifica delle richieste istruttorie e non e' prorogabile. Qualora le integrazioni o le specificazioni siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale purche' la raccomandata pervenga alla Direzione competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine medesimo. 8. Le verifiche sono effettuate dalla Direzione competente direttamente o avvalendosi di organismi esterni specializzati, all'uopo incaricati, indipendenti e comunque terzi rispetto agli enti titolari della sede operativa. 9. Tutte le verifiche sono effettuate secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 10. L'esito del procedimento e' accertato con decreto del Direttore del Servizio competente. 11. Le sedi operative accreditate vengono inserite in un apposito elenco regionale con la specificazione delle macrotipologie per le quali l'accreditamento e' stato concesso. Tale elenco viene aggiornato periodicamente e pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.» Art. 6. Inserimento dell'art. 15-bis (Accreditamento condizionato) nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005. 1. Nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, dopo l'art. 15 (Procedure di accreditamento) e' inserito il seguente art. 15-bis (Accreditamento condizionato): «Art. 15-bis. (Accreditamento condizionato). - 1. Per le macrotipologie B (Formazione superiore), C (Formazione continua e permanente), Bs (Formazione superiore per ambiti speciali) e Cs (Formazione continua e permanente per ambiti speciali), nel caso in cui le verifiche di cui all'art. 15, comma 2 evidenzino la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ad eccezione della destinazione d'uso di cui all'art. 8, comma 8, lettera c) e comma 9, lettera c), relativamente alla sede operativa o ad una o piu' delle sedi didattiche oggetto di accreditamento, puo' essere concesso un accreditamento condizionato, qualora l'ente dimostri che e' stata presentata al Comune competente domanda per il cambiamento di destinazione d'uso. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'accreditamento condizionato, l'ente deve presentare alla Direzione competente la documentazione attestante l'intervenuta variazione della destinazione d'uso, in conformita' con le previsioni del presente Regolamento. 3. Nell'ipotesi in cui l'accreditamento condizionato di cui al comma 1 sia stato concesso per la sede operativa, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 comporta per l'ente la decadenza dall'accreditamento condizionato complessivamente concesso. In tal caso, successivamente all'intervenuta decadenza, l'ente e' autorizzato esclusivamente a concludere l'attivita' formativa in senso stretto di cui all'art. 37, comma 4, del Regolamento emanato con D.P.reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, gia' avviata anteriormente all'intervenuta decadenza. 4. Nell'ipotesi in cui l'accreditamento condizionato di cui al comma 1 sia stato concesso per una sede didattica diversa dalla sede didattica principale, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 comporta per l'ente la decadenza dall'accreditamento condizionato concesso relativamente alla sede didattica interessata. In tal caso, successivamente all'intervenuta decadenza, nella suddetta sede didattica, l'ente e' autorizzato esclusivamente a concludere l'attivita' formativa in senso stretto di cui all'art. 37, comma 4, del Regolamento emanato con D.P. Reg. n. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, gia' avviata anteriormente all'intervenuta decadenza.». Art. 7. Modifica dell'art. 16 (Verifiche sul mantenimento dei requisiti) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005. 1. Nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 il comma 1 dell'art. 16 (Verifiche sul mantenimento dei requisiti) e' sostituito come segue: «1. La Direzione competente verifica annualmente, anche mediante strutture terze, il mantenimento dei requisiti necessari per l'accreditamento e l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 20, anche con riguardo all'applicazione delle procedure di sistema di cui all'art. 7.». Art. 8. Modifica dell'art. 18 (Accreditamento provvisorio) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005. 1. Nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 l'art. 18 (Accreditamento provvisorio) e' modificato come segue: a) il comma 10 e' modificato come segue: «Alla domanda di accreditamento definitivo si applicano le procedure previste dagli articoli 14, 15 e 15-bis. Qualora tutte le verifiche diano esito positivo l'accreditamento definitivo, ovvero condizionato, viene concesso a far data dalla scadenza dell'accreditamento provvisorio.». b) il comma 12 e' modificato come segue: «Qualora per la presentazione della domanda di accreditamento definitivo non ricorrano le condizioni di cui al comma 7, lettera a), l'ente interessato puo' chiedere la proroga dell'accreditamento provvisorio per ulteriori sei mesi ovvero per il maggior tempo necessario alla conclusione dell'attivita' formativa in senso stretto ancora in fase di realizzazione o gia' approvata all'atto della presentazione della domanda di proroga. La domanda di proroga deve essere presentata entro la scadenza del primo accreditamento provvisorio e deve essere motivata.». c) il comma 14 e' modificato come segue: «Entro la scadenza del termine di proroga di cui al comma 12, l'ente puo' chiedere l'accreditamento definitivo secondo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8. Si applicano alla procedura le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.». d) nel comma 15 dopo le parole «dall'accreditamento» e' tolto il punto e sono aggiunte le seguenti parole «relativamente alla macrotipologia rispetto alla quale non dispone di tutti i requisiti previsti.». e) il comma 16 e' modificato come segue: «Nel caso in cui allo scadere del termine di proroga di cui al comma 12 non sussistano ancora le condizioni per la presentazione della domanda di accreditamento definitivo, l'ente decade dall'accreditamento relativamente alla macrotipologia rispetto alla quale non dispone di tutti i requisiti previsti.». f) nel comma 19 dopo la le parole «della proroga» sono tolte le parole «di sei mesi». Art. 9. Modifica dell'art. 22 (Revoca dell'accreditamento) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005. 1. Nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 il comma 1, lettera a) dell'art. 22 (Revoca dell'accreditamento) e' modificato come segue: «a) limitatamente a ciascuna singola macrotipologia di accreditamento interessata, perdita dei requisiti minimi per l'accreditamento, riscontrata a seguito di verifiche.». Art. 10. Modifica dell'art. 23 (Norme transitorie) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005. 1. Nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 l'art. 23 (Norme transitorie) e' modificato come segue: a) e' abrogato il comma 9-ter; b) dopo il comma 17 e' inserito il seguente comma 17-bis: «17-bis. In deroga a quanto disposto dall'art. 15, commi 1, 6 e 7, il procedimento amministrativo relativo alle domande di accreditamento presentate ai sensi del presente articolo si conclude nel termine massimo di sette mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fatti salvi gli effetti dovuti ad eventuali sospensioni.». Art. 11. Modifica dell'art. 24 (Disposizioni finali) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005. 1. All'art. 24 (Disposizioni finali) del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi: «4. Gli allegati del presente Regolamento sono aggiornati con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. 5. I rinvii alle disposizioni normative effettuati dal presente Regolamento e dai suoi allegati si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.». Art. 12. Sostituzione degli allegati C, D, E e G del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005. 1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente Regolamento sostituiscono in toto rispettivamente gli allegati C, D, E e G al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005. Art. 13. Norme finali ed entrata in vigore 1. Le norme piu' favorevoli introdotte col presente Regolamento si applicano anche alle domande per le quali risulta ancora aperta l'istruttoria all'atto dell'entrata in vigore del Regolamento medesimo. 2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Visto, il Presidente: Illy (Omissis).