Modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalita' per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, emanato nel rispetto del principio di autonomia finanziaria sancito dalla Costituzione, in esecuzione dell'art. 1, comma 66, della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 30, legge strumentale alla manovra di bilancio (legge strumentale 2008) provvede ad apportare modifiche ed integrazioni al «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso degli enti locali della Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e per la fissazione dei termini e delle modalita' per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49». Art. 2. Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 e' sostituito dal seguente: «2. Per gli enti locali soggetti alle disposizioni del presente regolamento la spesa di personale, al pari delle altre voci di spesa, costituisce strumento al fine del perseguimento dei vincoli imposti dal patto di stabilita' interno». Art. 3. Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 e' aggiunto il comma 2-bis: «2-bis. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le comunita' montane, comunicano entro e non oltre il 30 aprile l'adesione al patto di stabilita' con l'invio dei relativi modelli tramite il sistema web finanza locale e della certificazione dell'organo di revisione». 3. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 e' sostituito dal seguente: «3. Agli enti di cui al comma 2, che abbiano optato per essere assoggettati alle regole del patto di stabilita', non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 68, della legge regionale n. 30/2007». Art. 4. Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 1. Il comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 e' sostituito dal seguente: «6. In alternativa al procedimento indicato al comma 4, per determinare l'equilibrio di cassa, le riscossioni del titolo II dell'entrata per le province ed i comuni, ovvero del titolo I per le comunita' montane, le riscossioni per addizionale IRPEF, quelle relative al rimborso spese per funzionamento degli uffici giudiziari e al trasferimento statale previsto dall'art. 1, comma 7 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere conteggiate in misura pari agli accertamenti. La scelta alternativa puo' essere operata sulle quattro fattispecie anche in maniera disgiunta». Art. 5. Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 1. Il comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 e' sostituito dal seguente: «6. I valori del PIL nazionale da considerare sono quelli desunti dal Documento di programmazione economica e finanziaria e dalla relazione previsionale e programmatica, approvati annualmente dal Consiglio dei Ministri». 2. La lettera e), del comma 10, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 e' abrogata. 3. Dopo il comma 12 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 e' aggiunto infine il seguente: «12-bis. Ai fini della compilazione dei modelli di cui agli allegati 1 e 2 relativi al calcolo del rapporto debito/PIL, non rilevano, tra i debiti pluriennali, quelli nei confronti dello Stato e di altri enti locali e relativi ad opere marittime.». Art. 6. Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 e' aggiunto infine il seguente: «2-bis. Il mancato invio della certificazione di cui all'art. 6, comma 2, entro il 31 marzo, costituisce inadempimento al patto di stabilita'». Art. 7. Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 e' sostituito dal seguente: «2. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti inviano, alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale - Udine, i modelli di cui agli allegati 2 e 3 con i dati del rendiconto. Eventuali differenze che si dovessero registrare dopo l'approvazione del rendiconto di gestione, devono essere comunicate entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso da parte dell'organo consiliare e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. Per le forme associative che abbiano optato per la facolta' di cui all'art. 4, comma 5, il comune capofila invia anche il modello di cui all'allegato 2 redatto in forma consolidata». 2. Il comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 e' sostituito dal seguente: «6. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2008 e nel bilancio pluriennale, dovranno essere coerenti con gli obiettivi posti dal presente regolamento, per gli esercizi finanziari di cui al successivo art. 9.». Art. 8. Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Verifiche dell'organo di revisione). - 1. L'organo di revisione e' tenuto a: a) certificare il contenuto dei modelli che gli enti inviano, a preventivo, entro il 30 aprile ed a consuntivo, entro il 31 marzo e dopo l'approvazione del rendiconto di gestione per le eventuali modifiche ed integrazioni; b) vigilare sull'andamento dell'indebitamento; c) verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, dandone comunicazione alla direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale - Udine, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, da parte dell'organo consiliare; d) verificare la coerenza degli stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale con gli obiettivi posti dal presente regolamento; e) verificare, in occasione dei monitoraggi, l'andamento in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 5». Art. 9. Modifiche agli allegati 1. All'allegato 1 al decreto del Presidente della Regione n. 064/2007 vengono apportate le seguenti modifiche: a) nell'intestazione le parole «Ammontare del debito ai fini del patto - dati di bilancio/valore massimo 2007» vengono sostituite dalle parole «Ammontare del debito - dati di previsione»; b) vengono eliminati i righi Q5 ed M5 in seguito all'abrogazione, operata dall'art. 5, della lettera e) del comma 10, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007. 2. All'allegato 2 al decreto del Presidente della Regione n. 064/2007 vengono apportate le seguenti modifiche: a) nell'intestazione le parole «Ammontare del debito ai fini del patto - dati da rendiconto» vengono sostituite dalle parole «Ammontare del debito ai fini del patto - dati a rendiconto»; b) vengono eliminati i righi Q5 ed M5 in seguito all'abrogazione, operata dall'art. 5, della lettera e) del comma 10, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007. 3. All'allegato 3 (relativo a comuni e province) al decreto del Presidente della Regione n. 064/2007 vengono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il rigo «di cui per addizionale IRPEF» viene aggiunto il rigo «di cui per trasf. art. 1, comma 7 legge n. 244/2007», in seguito alla modifica operata dall'art. 4, all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Regione n. 064/2007. 4. All'allegato 4 la data del 30 marzo e' sostituita dalla data del 31 marzo. Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis)