Modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri e delle
   modalita'  per il concorso degli enti locali della Regione, per la
   realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica adottati con
   l'adesione  al  patto di stabilita' e crescita e per la fissazione
   dei  termini  e  delle  modalita'  per  l'attivazione del connesso
   monitoraggio,  ai  sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n.
   1, art. 3, commi 48 e 49.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
   1.  Il presente regolamento, emanato nel rispetto del principio di
autonomia  finanziaria  sancito  dalla  Costituzione,  in  esecuzione
dell'art. 1, comma 66, della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 30,
legge  strumentale  alla manovra di bilancio (legge strumentale 2008)
provvede  ad  apportare modifiche ed integrazioni al «Regolamento per
la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso degli
enti  locali  della  Regione  alla  realizzazione  degli obiettivi di
finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e per
la  fissazione  dei  termini  e delle modalita' per l'attivazione del
connesso  monitoraggio,  ai  sensi  della  legge regionale 23 gennaio
2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49».
                               Art. 2.
                        Modifiche all'art. 1
         del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007
   1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione
n. 64/2007 e' sostituito dal seguente:
   «2.  Per  gli  enti locali soggetti alle disposizioni del presente
regolamento la spesa di personale, al pari delle altre voci di spesa,
costituisce  strumento  al fine del perseguimento dei vincoli imposti
dal patto di stabilita' interno».
                               Art. 3.
                        Modifiche all'art. 2
         del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007
   2.  Dopo  il  comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Regione n. 64/2007 e' aggiunto il comma 2-bis:
   «2-bis. I  comuni  con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le
comunita'  montane,  comunicano  entro  e  non  oltre  il  30  aprile
l'adesione  al  patto  di stabilita' con l'invio dei relativi modelli
tramite   il  sistema  web  finanza  locale  e  della  certificazione
dell'organo di revisione».
   3. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione
n. 64/2007 e' sostituito dal seguente:
   «3.  Agli  enti  di  cui al comma 2, che abbiano optato per essere
assoggettati alle regole del patto di stabilita', non si applicano le
disposizioni  di  cui  all'art. 1, comma 68, della legge regionale n.
30/2007».
                               Art. 4.
                        Modifiche all'art. 3
         del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007
   1. Il comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione
n. 64/2007 e' sostituito dal seguente:
   «6.  In  alternativa  al  procedimento  indicato  al  comma 4, per
determinare  l'equilibrio  di  cassa,  le  riscossioni  del titolo II
dell'entrata  per le province ed i comuni, ovvero del titolo I per le
comunita'  montane,  le  riscossioni  per  addizionale  IRPEF, quelle
relative  al rimborso spese per funzionamento degli uffici giudiziari
e  al trasferimento statale previsto dall'art. 1, comma 7 della legge
24  dicembre  2007, n. 244, possono essere conteggiate in misura pari
agli  accertamenti.  La  scelta alternativa puo' essere operata sulle
quattro fattispecie anche in maniera disgiunta».
                               Art. 5.
                        Modifiche all'art. 4
         del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007
   1. Il comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione
n. 64/2007 e' sostituito dal seguente:
   «6.  I valori del PIL nazionale da considerare sono quelli desunti
dal  Documento  di  programmazione  economica  e  finanziaria e dalla
relazione  previsionale  e  programmatica,  approvati annualmente dal
Consiglio dei Ministri».
   2.  La  lettera  e),  del  comma  10,  dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Regione n. 64/2007 e' abrogata.
   3.  Dopo  il comma 12 dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Regione n. 64/2007 e' aggiunto infine il seguente:
   «12-bis.  Ai  fini  della  compilazione  dei  modelli  di cui agli
allegati  1  e  2  relativi  al  calcolo del rapporto debito/PIL, non
rilevano,  tra i debiti pluriennali, quelli nei confronti dello Stato
e di altri enti locali e relativi ad opere marittime.».
                               Art. 6.
                        Modifiche all'art. 5
         del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007
   1.  Dopo  il  comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Regione n. 64/2007 e' aggiunto infine il seguente:
   «2-bis.  Il  mancato invio della certificazione di cui all'art. 6,
comma  2,  entro  il  31 marzo, costituisce inadempimento al patto di
stabilita'».
                               Art. 7.
                        Modifiche all'art. 6
         del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007
   1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione
n. 64/2007 e' sostituito dal seguente:
   «2. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento
le  province  e  i  comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
inviano,    alla   Direzione   centrale   relazioni   internazionali,
comunitarie  e  autonomie locali - Servizio finanza locale - Udine, i
modelli  di  cui  agli  allegati  2  e  3  con i dati del rendiconto.
Eventuali  differenze che si dovessero registrare dopo l'approvazione
del  rendiconto  di  gestione,  devono essere comunicate entro trenta
giorni dall'approvazione dello stesso da parte dell'organo consiliare
e  comunque  non  oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello di
riferimento.  Per  le  forme  associative  che  abbiano optato per la
facolta'  di  cui all'art. 4, comma 5, il comune capofila invia anche
il modello di cui all'allegato 2 redatto in forma consolidata».
   2. Il comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione
n. 64/2007 e' sostituito dal seguente:
   «6.  Gli  stanziamenti  iscritti  nel bilancio di previsione degli
enti  locali  per  l'anno  2008  e nel bilancio pluriennale, dovranno
essere coerenti con gli obiettivi posti dal presente regolamento, per
gli esercizi finanziari di cui al successivo art. 9.».
                               Art. 8.
                        Modifiche all'art. 7
         del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007
   1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 64/2007 e'
sostituito dal seguente:
   «Art.  7  (Verifiche  dell'organo  di revisione). - 1. L'organo di
revisione e' tenuto a:
   a)  certificare  il  contenuto dei modelli che gli enti inviano, a
preventivo,  entro  il 30 aprile ed a consuntivo, entro il 31 marzo e
dopo  l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione  per le eventuali
modifiche ed integrazioni;
   b) vigilare sull'andamento dell'indebitamento;
   c)  verificare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui agli
articoli  3  e  4,  dandone  comunicazione  alla  direzione  centrale
relazioni  internazionali,  comunitarie e autonomie locali - Servizio
finanza  locale  -  Udine,  entro trenta giorni dall'approvazione del
rendiconto di gestione, da parte dell'organo consiliare;
   d) verificare la coerenza degli stanziamenti di bilancio annuale e
pluriennale con gli obiettivi posti dal presente regolamento;
   e)  verificare,  in  occasione  dei  monitoraggi,  l'andamento  in
relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 5».
                               Art. 9.
                       Modifiche agli allegati
   1.  All'allegato  1  al  decreto  del  Presidente della Regione n.
064/2007 vengono apportate le seguenti modifiche:
   a)  nell'intestazione  le parole «Ammontare del debito ai fini del
patto  -  dati  di  bilancio/valore  massimo 2007» vengono sostituite
dalle parole «Ammontare del debito - dati di previsione»;
   b)  vengono eliminati i righi Q5 ed M5 in seguito all'abrogazione,
operata  dall'art. 5, della lettera e) del comma 10, dell'art. 4, del
decreto del Presidente della Regione n. 64/2007.
   2.  All'allegato  2  al  decreto  del  Presidente della Regione n.
064/2007 vengono apportate le seguenti modifiche:
   a)  nell'intestazione  le parole «Ammontare del debito ai fini del
patto   -   dati  da  rendiconto»  vengono  sostituite  dalle  parole
«Ammontare del debito ai fini del patto - dati a rendiconto»;
   b)  vengono eliminati i righi Q5 ed M5 in seguito all'abrogazione,
operata  dall'art. 5, della lettera e) del comma 10, dell'art. 4, del
decreto del Presidente della Regione n. 64/2007.
   3.  All'allegato  3  (relativo a comuni e province) al decreto del
Presidente  della  Regione  n. 064/2007 vengono apportate le seguenti
modifiche:
   a)  dopo  il rigo «di cui per addizionale IRPEF» viene aggiunto il
rigo  «di  cui  per  trasf.  art.  1,  comma 7 legge n. 244/2007», in
seguito  alla  modifica operata dall'art. 4, all'art. 3, comma 6, del
decreto del Presidente della Regione n. 064/2007.
   4.  All'allegato  4  la data del 30 marzo e' sostituita dalla data
del 31 marzo.
                              Art. 10.
                          Entrata in vigore
   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Visto, il Presidente: Illy
   (Omissis)