Art. 2. Limitazioni per gli enti locali in materia di accesso ai contributi regionali 1. Per i motivi di cui all'art. 1, perdono il diritto a percepire qualsiasi contributo o agevolazione regionale loro spettante per spese correnti o per spese di investimento, e a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalita' ottenuto, le amministrazioni comunali e provinciali che consentono, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza, la realizzazione di opere pubbliche e private in difformita' rispetto a quanto previsto in materia di accessibilita', di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, (conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, (regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, (prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visibilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero che violano le previsioni delle disposizioni dinanzi elencate attraverso l'approvazione di progetti non conformi alla normativa vigente o mediante il rilascio di certificati di collaudo o di regolare esecuzione o di agibilita' o di abitabilita'. 2. La misura di cui al comma 1 viene applicata per l'anno nel quale sono state rilevate le violazioni. 3. Con atto di giunta regionale sono stabiliti termini, criteri e modalita' di applicazione della disposizione di cui al presente articolo.