Art. 2.
Limitazioni  per  gli enti locali in materia di accesso ai contributi
                              regionali

   1.  Per i motivi di cui all'art. 1, perdono il diritto a percepire
qualsiasi  contributo  o  agevolazione  regionale  loro spettante per
spese  correnti  o  per spese di investimento, e a qualsiasi titolo e
per  qualsiasi  finalita'  ottenuto,  le  amministrazioni  comunali e
provinciali  che  consentono, nell'ambito dei territori di rispettiva
competenza,   la  realizzazione  di  opere  pubbliche  e  private  in
difformita'  rispetto a quanto previsto in materia di accessibilita',
di  superamento  ed eliminazione delle barriere architettoniche dalla
legge  30 marzo 1971, n. 118, (conversione in legge del decreto-legge
30  gennaio  1971,  n.  5  e  nuove  norme  in favore dei mutilati ed
invalidi   civili)   e  successive  modificazioni,  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1996, n. 503, (regolamento
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici,  spazi  e  servizi pubblici), dalla legge 9 gennaio 1989, n.
13,  (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere   architettoniche   negli   edifici  privati),  dal  decreto
ministeriale   14   giugno   1989,  n.  236,  (prescrizioni  tecniche
necessarie   a   garantire  l'accessibilita',  l'adattabilita'  e  la
visibilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata    e    agevolata,    ai   fini   del   superamento   e
dell'eliminazione  delle  barriere  architettoniche),  dalla  legge 5
febbraio 1992, n. 104, (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale  e  i  diritti  delle  persone handicappate), dal decreto del
Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero
che   violano  le  previsioni  delle  disposizioni  dinanzi  elencate
attraverso  l'approvazione  di  progetti  non conformi alla normativa
vigente  o  mediante  il  rilascio  di  certificati  di collaudo o di
regolare esecuzione o di agibilita' o di abitabilita'.
   2.  La  misura  di  cui  al comma 1 viene applicata per l'anno nel
quale sono state rilevate le violazioni.
   3.  Con atto di giunta regionale sono stabiliti termini, criteri e
modalita'  di  applicazione  della  disposizione  di  cui al presente
articolo.